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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07519/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di alcune diplomate magistrali volta a ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, terza fascia, per la scuola dell'infanzia e primaria, con riferimento al triennio 2014-2017 e ai fini di future immissioni in ruolo. La Corte d'appello aveva negato il diritto all'inserimento ritenendo decisivo l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e di successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui il solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non basta per l'accesso alle GAE. Nel ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una loro inerzia o decadenza e che i decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE fossero direttamente disapplicabili perché atti normativi; questione di legittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e dei principi di legalità; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa rilevazione della nullità di alcuni decreti ministeriali, inclusi quelli che avrebbero eluso il giudicato amministrativo; doglianze sull'asserito sconfinamento del Consiglio di Stato nella funzione legislativa; violazione degli artt. 2043 e 2058 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da perdita di chance e discriminazione; richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per asserita incompatibilità con il diritto UE e con il principio di non discriminazione. Nel corso del giudizio di cassazione quattro ricorrenti hanno depositato rituale rinuncia al ricorso; una ricorrente ha invece proseguito il giudizio, sicché la Corte ha esaminato il merito solo per quest'ultima.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità nei confronti di quattro ricorrenti per rituale rinuncia al ricorso, senza statuizione sulle spese perché il Ministero era rimasto intimato. Quanto alla restante ricorrente, ha rigettato il ricorso. La decisione ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il possesso del solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché la clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006 non amplia la platea dei soggetti legittimati all'iscrizione ma tutela solo le posizioni di chi avrebbe potuto inserirsi nel previgente sistema. La Corte ha inoltre escluso che l'annullamento di alcuni decreti ministeriali producesse, da solo, il riconoscimento del diritto soggettivo all'inserimento, ha ritenuto assorbite le domande risarcitorie e ha negato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, L. 296/2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendo definitivamente l'accesso salvo le categorie espressamente salvaguardate; la clausola di salvezza non estende il diritto all'inserimento ai diplomati magistrali non già legittimati secondo il previgente sistema

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma non implica di per sé la sufficienza del titolo per l'iscrizione nelle GAE

  • d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per il sistema dei concorsi per titoli e la successiva trasformazione nelle graduatorie permanenti

  • d.P.R. n. 123/2000

    richiamato come fonte del regolamento relativo al reclutamento e alle supplenze

  • art. 17, comma 4, L. 400/1988

    usato per escludere la natura regolamentare dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE

  • L. 124/1999

    richiamata per la disciplina del conferimento delle supplenze e la prevalenza delle graduatorie permanenti

  • art. 2909 c.c.

    la regola generale dell'efficacia del giudicato resta ferma, salvo l'effetto caducatorio dell'annullamento dell'atto amministrativo in casi particolari

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte

  • art. 391 c.p.c.

    gli adempimenti di comunicazione/notifica della rinuncia servono a consentire l'adesione della controparte e incidono sulle spese

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    indicati come base della trattazione camerale

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati per le doglianze di omessa pronuncia e ultrapetizione

  • art. 2043 c.c.

    invocato per la domanda risarcitoria da illecito comportamento della P.A., non accolta perché assorbita dall'insussistenza del diritto all'inserimento

  • art. 2058 c.c.

    invocato per il risarcimento in forma specifica, ma la domanda è stata ritenuta assorbita

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione delle decisioni conformi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha rigettato il ricorso con diversa motivazione rispetto a quella del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non integra, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché la clausola di salvaguardia della L. 296/2006 non ha funzione ampliativa ma conservativa di posizioni già maturate nel previgente sistema.
  • Quando il legislatore ha chiuso l'accesso a una graduatoria, la mancata presentazione di una domanda utile nel termine previsto non può essere superata invocando una sopravvenuta interpretazione favorevole o la mera abilitazione del titolo, se il diritto all'inserimento non era già sorto secondo la disciplina applicabile.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo di aggiornamento delle graduatorie non determina automaticamente, in sede civile, il riconoscimento del diritto soggettivo all'inserimento, se tale diritto è escluso dalla legge; l'effetto caducatorio non si traduce in un obbligo conformativo generalizzato oltre i limiti dell'efficacia del giudicato.
  • In presenza di un orientamento consolidato di legittimità conforme al diritto interno e non manifestamente incompatibile con il diritto dell'Unione, il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto per il solo fatto che una parte lo richieda.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance o danno da discriminazione resta assorbita se viene negato in radice il diritto sostanziale presupposto all'inserimento in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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