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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38042/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno 2013 notificato a una società in liquidazione dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Il soggetto che aveva agito in giudizio quale liquidatore sosteneva che l’atto fosse invalido perché emesso e notificato nei confronti di una società già estinta. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo illegittimo l’atto per sopravvenuta estinzione della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato inesistente o inefficace l’avviso, senza applicare la norma che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione societaria ai fini della validità ed efficacia degli atti di accertamento e riscossione tributaria. Il controricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per asserita violazione del principio di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, affermando che l’Avvocatura dello Stato poteva proporre il ricorso per cassazione per conto dell’Agenzia delle Entrate senza che fosse necessaria una specifica menzione nel ricorso dell’incarico ricevuto, e che il ricorso era sufficientemente autosufficiente. Nel merito ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia: l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Tale disciplina non ha efficacia retroattiva e si applica alle cancellazioni richieste nella sua vigenza o successivamente. Poiché nel caso concreto la CTR aveva escluso la validità dell’avviso notificato alla società cancellata, senza considerare il differimento quinquennale degli effetti estintivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014

    La norma differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi; non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.

  • art. 2495 c.c.

    È la regola generale sull’estinzione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese, ma i suoi effetti sono differiti, per la materia tributaria, dalla disciplina speciale dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 nei limiti temporali previsti.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale disposizione rilevante in tema di riscossione tributaria, insieme alle norme sull’accertamento e alla disciplina speciale sull’estinzione della società.

  • art. 366 c.p.c.

    La menzione della procura nel ricorso per cassazione riguarda la procura processuale; nel caso dell’Avvocatura dello Stato non era necessario che il ricorso indicasse specificamente il conferimento dell’incarico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla relazione governativa come termine ordinario di accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi, assunto come parametro temporale per la disciplina del differimento quinquennale.

  • art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla relazione governativa come termine ordinario di accertamento in materia IVA, assunto come parametro temporale per la disciplina del differimento quinquennale.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato in via sistematica come esempio di notificazione di atti intestati a un soggetto non più esistente, effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del dante causa.

Massime di principio

  • In tema di società cancellata dal registro delle imprese, la disciplina speciale che differisce di cinque anni l’efficacia dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste nella vigenza della nuova norma o successivamente, e non si applica retroattivamente.
  • Ai fini tributari, la cancellazione della società non impedisce la validità e l’efficacia degli atti di accertamento e riscossione notificati entro il periodo di differimento previsto dalla legge speciale.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto dall’Avvocatura dello Stato per conto di un’amministrazione, non è necessario che nel ricorso sia indicato il conferimento della procura in senso processuale, perché il riferimento dell’art. 366 c.p.c. alla procura riguarda il negozio attributivo dello ius postulandi.
  • L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza va respinta quando il ricorso consenta comunque di comprendere in modo sufficiente le questioni devolute alla Corte.
  • La disciplina tributaria tende a stabilizzare gli atti dell’Amministrazione finanziaria anche rispetto a soggetti formalmente estinti, purché operino le condizioni e i termini fissati dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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