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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15752/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una delibera CONSOB che aveva disposto la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per una serie di violazioni del Regolamento Intermediari: concorso nella distrazione di somme di clienti, richiesta e falsificazione di firme, emissione di carte prepagate e apertura dei relativi conti tecnici, attività di offerta fuori sede senza mandato, domiciliazione della corrispondenza di una cliente presso la propria residenza, mancato rispetto degli obblighi identificativi e trattenimento/uso dei codici di accesso telematico dei clienti. La destinataria della sanzione propose opposizione deducendo, tra l'altro, il superamento del termine di 200 giorni previsto dal regolamento CONSOB per la conclusione del procedimento e il difetto di motivazione sulla sua responsabilità, sostenendo che le operazioni fossero riconducibili al solo coniuge, anch'egli sanzionato ma non impugnante. La Corte d'appello accolse l'opposizione e annullò la delibera, ritenendo il suo coinvolgimento marginale e non provato. CONSOB ricorse in cassazione con sei motivi, lamentando soprattutto motivazione apparente, erronea valutazione della prova e dei presunti indizi, nonché errata applicazione delle norme sulla prova presuntiva; la resistente propose ricorso incidentale condizionato sul termine del procedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della CONSOB, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente e da affermazioni inconciliabili perché aveva escluso la responsabilità della consulente pur avendo dato per accertati gli illeciti contestati e il suo coinvolgimento, ma senza spiegare perché tali elementi integrassero l'assenza di colpa. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato, poiché il termine regolamentare di 200 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stato qualificato come termine acceleratorio privo di effetto decadenziale e, comunque, il procedimento si considera concluso con l'adozione della delibera e non con la sua comunicazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 1, Regolamento Intermediari

    norma violata per concorso nella distrazione di somme, falsificazione di firme, offerta fuori sede senza mandato e domiciliazione della corrispondenza della cliente

  • art. 108, comma 4, Regolamento Intermediari

    norma violata per mancata osservanza degli obblighi identificativi e per avere consentito a un terzo di seguire direttamente i clienti nell'attività di offerta fuori sede

  • art. 108, comma 7, Regolamento Intermediari

    norma violata per trattenimento e uso dei codici personali di accesso telematico dei clienti senza le cautele prescritte

  • art. 4, comma 2, Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori CONSOB, Delibera n. 18750 del 19.12.2013

    invocato come base del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la sua violazione non determini decadenza

  • art. 8, comma 6, Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori CONSOB, Delibera n. 18750 del 19.12.2013

    il termine previsto è stato qualificato come acceleratorio e non decadenziale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio e dei documenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione della prova presuntiva

  • art. 187-bis, comma 4, TUF

    richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla responsabilità e alla valutazione della prova negli illeciti di intermediazione finanziaria

  • art. 196 D.lgs. n. 58/1998

    richiamato in relazione al quadro sanzionatorio per violazioni in materia di intermediazione finanziaria

  • art. 6 D.lgs. n. 150/2011

    richiamato nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative CONSOB

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati per la prova presuntiva e la necessità di un ragionamento inferenziale fondato su indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla ragionevole durata del procedimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale è valida se conferita prima della notificazione del ricorso, dopo la sentenza impugnata ed espressamente per proporre l'impugnazione; la sua anteriorità rispetto alla redazione dell'atto non comporta nullità se la data non è indicata.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato al minimo costituzionale: la sentenza è censurabile solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile.
  • Quando il giudice di merito accerta l'esistenza dell'illecito amministrativo ma esclude la responsabilità del soggetto sanzionato, deve spiegare in modo specifico perché la condotta sia rimasta priva di dolo o colpa; non basta valorizzare elementi estrinseci o successivi, come il comportamento di terzi o la definizione transattiva del rapporto con altri cointeressati.
  • Nelle sanzioni amministrative in materia finanziaria, l'assenza di colpa non può essere desunta in modo apodittico: occorre una motivazione che dia conto della concreta estraneità del soggetto alle singole operazioni contestate e della sua diligenza professionale.
  • La buona fede come causa di esclusione della responsabilità amministrativa richiede un errore inevitabile, sorretto da elementi positivi esterni idonei a ingenerare la convinzione della liceità della condotta e dalla prova di avere fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge.
  • Il termine previsto da un regolamento interno dell'autorità amministrativa per la conclusione del procedimento sanzionatorio, se qualificato come acceleratorio, non determina decadenza se superato; il momento di conclusione del procedimento coincide con l'adozione del provvedimento e non con la sua comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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