Cassazione Civile, Ordinanza n. 12955/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 con cui venivano recuperate IRES, IRAP e IVA, contestando alla società l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse da più soggetti. La commissione tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo provata l'inesistenza solo per alcune delle operazioni contestate e valorizzando, per alcune imprese, documenti reperiti in altro processo pendente avanti allo stesso giudice. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c., perché la sentenza d'appello si sarebbe fondata su documenti acquisiti da altro giudizio e quindi non utilizzabili nel presente processo; (2) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., per mancata prova, da parte dell'Ufficio, della consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode o della sua colpevole ignoranza; (3) ulteriori violazioni dei medesimi parametri per l'uso di presunzioni ritenute non adeguatamente valutate; (4) motivazione apparente della sentenza. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi, contestando soprattutto l'affermazione di carenza di prova e la mancata applicazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché privo di legittimazione passiva in materia, essendo unico soggetto passivamente legittimato l'Agenzia delle Entrate. Quanto al ricorso nei confronti dell'Agenzia, accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittimo che il giudice d'appello avesse fondato la decisione su documenti tratti da un diverso processo pendente innanzi a sé, poiché nel processo tributario il potere istruttorio del giudice ha funzione integrativa e non sostitutiva dell'onere probatorio delle parti e non consente di acquisire documentazione da altri giudizi per colmare carenze istruttorie. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono assorbiti; il quarto è dichiarato inammissibile. Sono rigettati tutti i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, sia quelli relativi alla non contestazione sia quelli sulla pretesa motivazione apparente e sulla valutazione presuntiva. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. 300/1999
a seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è legittimato passivo nel giudizio tributario in cui opera l'Agenzia delle Entrate.
"Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà..."; "Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità..."; "È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia"; "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato..."
il potere istruttorio del giudice tributario è solo integrativo e non può sostituire l'onere probatorio delle parti; il giudice deve decidere sugli elementi di prova emersi nel giudizio e non può acquisire d'ufficio, da altri processi, documenti per colmare lacune probatorie.
richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla dedotta impropria utilizzazione di materiale probatorio non ritualmente acquisito.
richiamato ai fini della dedotta motivazione apparente.
art. 111 Cost.
evocato sia per il requisito del minimo costituzionale della motivazione, sia per il principio di terzietà del giudice che impedisce di sopperire alle carenze istruttorie delle parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
criterio di censura per violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
criterio di censura per nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato dalla ricorrente e dall'Agenzia, ma le censure relative alla valutazione del materiale probatorio non superano i limiti del sindacato di legittimità.
richiamato come base normativa dei recuperi IVA e delle contestazioni sulle operazioni fatturate.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, gravante sull'Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa, salvo i casi in cui si controverta di specifiche circostanze rilevanti per la non contestazione.
richiamato in tema di presunzioni semplici.
richiamato per la necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti nel ragionamento presuntivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato per il recupero delle imposte dirette in presenza di componenti negativi ritenuti non deducibili per operazioni inesistenti.
richiamato in tema di deducibilità dei costi.
richiamato in tema di detrazione IVA.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per il requisito motivazionale della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio solo in funzione integrativa e nei limiti dei fatti dedotti, non già per sostituirsi alle parti nell'assolvimento dell'onere della prova o per acquisire materiale probatorio da altri giudizi pendenti.
- La decisione non può essere fondata su documenti tratti da un diverso processo se tali documenti non risultino ritualmente prodotti nel giudizio in corso; la verifica della loro effettiva produzione deve essere compiuta nel giudizio di rinvio.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma richiede specificità: il fatto storico deve essere allegato puntualmente, deve essere noto alla parte onerata della contestazione e la censura di legittimità deve indicare in modo preciso gli atti in cui il fatto è stato allegato e non contestato.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo comprensibile; non basta la semplice dissociazione tra la tesi della parte e la soluzione adottata dal giudice se quest'ultimo indica, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento.
- Nelle controversie su fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, la prova dei fatti costitutivi della pretesa resta a carico dell'Amministrazione e può essere fornita anche per presunzioni, purché gli elementi indiziari siano effettivamente acquisiti nel processo e siano valutati secondo gravità, precisione e concordanza.
- La legittimazione passiva nei giudizi tributari appartiene all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso deciso.
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