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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14547/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione IMU relativo all’anno 2015, con il quale il Comune richiedeva il pagamento dell’imposta, oltre sanzioni e interessi, per un immobile sito in Napoli. La contribuente sosteneva che l’immobile costituisse la sua abitazione principale, essendo ivi residente e dimorante abitualmente, e perciò rivendicava l’esenzione IMU prevista dalla normativa statale e dal regolamento comunale. Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione posta a fondamento del prelievo nella specifica ipotesi di abitazione principale, il Comune ha annullato in autotutela l’avviso impugnato. In cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992, richiamando la declaratoria di incostituzionalità delle norme IMU e la pretesa incompatibilità della disciplina applicata con gli artt. 3, 31 e 53 Cost., nonché con il regolamento comunale. Il Comune, resistendo, ha chiesto dichiararsi la improcedibilità o comunque la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rilevato che l’ente impositore aveva annullato in autotutela l’avviso di liquidazione nel corso del giudizio di legittimità, dopo la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma su cui l’atto si fondava. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, valorizzando il fatto che l’annullamento è intervenuto solo in corso di causa. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non opera nei casi di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale nel giudizio tributario; la Corte non ne fonda la decisione di merito, perché la vicenda viene risolta sul piano della cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    È la base normativa della declaratoria di estinzione nel processo tributario per cessazione della materia del contendere; nei casi diversi dalla definizione agevolata, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di cassazione tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con il rito tributario.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la compensazione delle spese nel contesto della cessazione della materia del contendere, secondo la valutazione complessiva della lite.

  • art. 310, secondo comma, c.p.c.

    La Corte esclude la sopravvivenza della sentenza di merito quando il fatto sopravvenuto elimina l’oggetto del giudizio.

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato in comparazione per sottolineare che, in caso di estinzione ordinaria, la decisione impugnata passerebbe in giudicato, mentre ciò non avviene quando l’oggetto del giudizio viene meno per fatto sopravvenuto.

  • art. 88 c.p.c.

    Il comportamento dell’amministrazione che annulla l’atto in autotutela in presenza di sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità è descritto come coerente con il dovere di lealtà processuale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato sia come parametro della declaratoria di incostituzionalità sia come fondamento dell’esigenza di non mantenere in vita un atto ormai privo di base normativa.

  • art. 31 Cost.

    Parametro della questione costituzionale evocata dalla ricorrente e dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata.

  • art. 53 Cost.

    Parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla disciplina IMU applicata.

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Norma posta a fondamento dell’atto impositivo e poi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte rilevante per la fattispecie.

  • art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito e modificato dalla legge n. 147 del 2013

    Invocato quale base normativa dell’esenzione IMU per abitazione principale e poi inciso dalla pronuncia costituzionale.

  • art. 7 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06/08/2015

    Richiamato dalla contribuente a sostegno dell’esenzione per l’abitazione principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato nel ricorso come parametro del motivo, ma il contenuto della doglianza concerne la sopravvenuta illegittimità della pretesa e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché non si tratta di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, anche se l’intervento sopravviene in pendenza del giudizio di cassazione.
  • Quando il fatto sopravvenuto elimina integralmente l’oggetto della controversia, la sentenza di merito impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché non può sopravvivere una regolamentazione del rapporto ormai non più attuale.
  • In ipotesi di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese possono essere compensate, specie quando l’annullamento dell’atto avvenga solo a seguito di un sopravvenuto chiarimento normativo o costituzionale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Nel giudizio di legittimità tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili, ma resta operante la disciplina speciale dell’estinzione per cessazione della materia del contendere prevista dal rito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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