Cassazione Civile, Ordinanza n. 11447/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012. Nel procedimento di reclamo contro il decreto di esecutività dello stato passivo, la debitrice sovraindebitata e il suo difensore avevano contestato: la decurtazione dei compensi dell’avvocato incaricato, chiedendone l’ammissione in prededuzione e la rideterminazione del quantum; l’ammissione tardiva di altri creditori; e, più in generale, vari profili del decreto del tribunale. La sola debitrice ha poi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione delle norme sulla composizione del collegio e sul diritto di ricusazione, per avere il tribunale deciso con giudici che avevano già trattato altra causa della stessa parte; 2) violazione delle norme sulla liquidazione del patrimonio e del codice del consumo per avere ritenuto ammissibili domande tardive di creditori, applicando in via estensiva la disciplina fallimentare; 3) ultrapetizione per essersi pronunciato nel merito oltre le osservazioni del liquidatore; 4) difetto di interesse ad agire della ricorrente; 5) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. per avere negato la data certa dell’atto di conferimento dell’incarico e di predeterminazione del compenso; 6) esclusione della prededuzione del compenso dell’avvocato che aveva assistito la debitrice nella procedura; 7) rideterminazione del compenso dell’avvocato secondo i parametri professionali, in violazione dell’art. 2233 c.c. e della disciplina forense. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’eventuale causa di ricusazione doveva essere fatta valere nei termini di legge e non come vizio della sentenza; ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al settimo per difetto di interesse della debitrice a impugnare le ammissioni allo stato passivo e, più in generale, perché nella procedura di liquidazione il debitore non è legittimato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, essendo il liquidatore il soggetto che rappresenta la massa dei creditori e fa valere le relative prerogative. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla prededuzione e sulla quantificazione del compenso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la dedotta irregolarità della composizione del collegio potesse essere fatta valere come motivo di nullità della decisione, perché la parte avrebbe dovuto proporre tempestiva istanza di ricusazione. Ha inoltre affermato che il debitore sovraindebitato non ha legittimazione né interesse a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo nella procedura di liquidazione del patrimonio, poiché tale procedura attribuisce al liquidatore la rappresentanza della massa dei creditori e la gestione delle relative prerogative, in modo analogo al curatore nel fallimento. Di conseguenza, tutti i motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati inammissibili. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
procedura di liquidazione del patrimonio
Indica il quadro normativo della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.
art. 14-octies, comma 4, l. n. 3/2012
Disciplina il reclamo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo nella procedura di liquidazione del patrimonio.
art. 10, comma 6, l. n. 3/2012
Richiamato come base normativa del reclamo avverso lo stato passivo nella procedura di sovraindebitamento.
Esaminato in relazione all’ammissibilità delle domande tardive di credito.
art. 14-terdecies l. n. 3/2012
Richiamato tra le norme invocate per sostenere l’inammissibilità delle domande tardive e i limiti della disciplina applicabile.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato nel primo motivo in tema di composizione del collegio e ricusazione.
Richiamato nel primo motivo in tema di deliberazione collegiale.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della lesione del diritto di difesa e del diritto alla ricusazione, ma senza accoglimento.
l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima dell'udienza
La conoscibilità dei componenti del collegio tramite avviso d’udienza e consultazione del ruolo fa decorrere il termine per la ricusazione; il vizio non può poi essere fatto valere come nullità della sentenza.
Richiamato nel quarto motivo sulla legittimazione e l’interesse ad agire.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte nega l’interesse della debitrice a impugnare le ammissioni al passivo.
Richiamato nei motivi terzo, quinto, sesto e settimo per ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per la prova della data certa e della pattuizione del compenso, ma le censure non sono esaminate nel merito per difetto di legittimazione/interesse.
Richiamato in tema di data certa delle scritture private; la Corte ricorda che il curatore/liquidatore accerta l’opponibilità dei documenti alla massa.
art. 14-duodecies l. n. 3/2012
Invocato dalla ricorrente sul tema della prededuzione, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato per contestare la rideterminazione del compenso del difensore secondo i parametri professionali.
Richiamato insieme all’art. 2233 c.c. per la determinazione del compenso professionale.
Richiamato nel settimo motivo in tema di compenso e attività difensiva.
art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012
La Corte lo richiama per evidenziare gli effetti sostitutivi della procedura e l’inopponibilità di atti/prelazioni anteriori.
art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012
Equipara la liquidazione del patrimonio al fallimento quanto agli effetti sostanziali dell’apertura della procedura.
art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012
Attribuisce al liquidatore l’amministrazione del patrimonio di liquidazione.
art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012
il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori
La Corte lo usa per affermare che il liquidatore esercita prerogative dei creditori e subentra nelle azioni dirette a rendere inefficaci gli atti pregiudizievoli.
Richiamato per sottolineare l’inefficacia verso i creditori di atti di alienazione successivi o pregiudizievoli.
Richiamato come ulteriore effetto sostanziale a tutela della massa nella gestione del patrimonio.
Richiamato per l’inopponibilità ai creditori di titoli di prelazione che richiedano formalità pubblicitarie.
Usato in via analogica per escludere la legittimazione del debitore a impugnare i provvedimenti sullo stato passivo.
Richiamato per affermare che il decreto di esecutività dello stato passivo è impugnabile solo dai soggetti legittimati tipici.
Richiamato per analogia con le azioni revocatorie esercitate dal curatore.
Richiamato per l’analogia tra amministrazione del curatore e del liquidatore.
Richiamato per analogia rispetto all’azione esercitata dal liquidatore in favore della massa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, il debitore non è legittimato a impugnare il decreto di formazione o esecutività dello stato passivo, perché la tutela delle ragioni concorsuali spetta al liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori.
- La posizione del liquidatore nella procedura di sovraindebitamento è funzionalmente analoga a quella del curatore fallimentare: egli amministra il patrimonio, esercita le azioni a tutela della massa e fa valere l’opponibilità o l’inopponibilità degli atti secondo regole che proteggono i creditori concorsuali.
- Le contestazioni sulla composizione del collegio e sull’obbligo di astensione/ricusazione del giudice devono essere fatte valere con l’istanza di ricusazione nei termini processuali previsti; se ciò non avviene, il relativo vizio non può essere trasformato in motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione.
- L’interesse ad agire e la legittimazione all’impugnazione vanno verificati con riferimento alla posizione sostanziale della parte nel procedimento: chi non è titolare del potere di incidere sulle ammissioni al passivo non può censurare nel merito le decisioni su crediti altrui.
- Nelle procedure concorsuali, le questioni relative alla prova della data certa e all’opponibilità delle scritture private alla massa devono essere lette in chiave di tutela della massa dei creditori, non dell’interesse individuale del debitore.
- La mancanza di legittimazione o di interesse ad impugnare comporta l’inammissibilità di tutte le doglianze che presuppongono la possibilità per il debitore di sostituirsi al liquidatore nella gestione del concorso.
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