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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26194/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, nominato Presidente dell'AGEA per un triennio, ha agito per ottenere somme asseritamente spettanti a titolo di compensi e indennità in relazione alla cessazione e/o interruzione anticipata dell'incarico, nonché per la restituzione di trattenute operate dall'ente in applicazione del d.l. n. 78 del 2010 poi collegate alla declaratoria di illegittimità costituzionale. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parte delle domande, condannando l'AGEA al pagamento dei compensi maturati nel periodo 23 giugno 2011-6 febbraio 2012 e delle somme trattenute. In appello entrambe le parti avevano visto respingere i rispettivi gravami. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: (1) la violazione delle norme sul fascicolo d'ufficio e sul potere-dovere del giudice di acquisire e valutare gli atti, sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso senza il fascicolo di primo grado e senza ordinare l'esibizione di documenti rilevanti; (2) la violazione del d.P.C.M. 12 settembre 2012, dell'art. 12, comma 13, d.l. n. 95 del 2012 e degli artt. 1362, 1367 e 2237 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, censurando il mancato riconoscimento del diritto a compenso/indennizzo anche per la seconda fase di interruzione del rapporto, che egli riteneva assimilabile al primo commissariamento. Le amministrazioni hanno resistito e proposto ricorso incidentale, notificato oltre il termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur invocando la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio, il ricorrente non aveva indicato quali specifici documenti o prove, contenuti nel fascicolo, sarebbero stati decisivi e non esaminati dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda per il periodo successivo al secondo provvedimento sulla base della soppressione dell'incarico conseguente all'art. 12, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012; il ricorrente non aveva efficacemente censurato tale ratio decidendi, fondata sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione e sull'impossibilità di proseguire il rapporto. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inefficace perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi e, quindi, travolto dall'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare vizi relativi alla gestione del fascicolo e al procedimento di appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 347 c.p.c.

    La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio non integra di per sé un vizio del giudizio d'appello; può rilevare solo se siano indicati atti o prove decisive presenti nel fascicolo e non esaminati.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al fascicolo d'ufficio e alla documentazione non acquisita.

  • art. 111 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla gestione del fascicolo di primo grado e all'attività processuale in appello.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente ad altre norme processuali a sostegno della pretesa di acquisizione documentale e di leale cooperazione processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto considerare o acquisire la documentazione ritenuta rilevante.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione delle produzioni documentali.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente principale.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale nell'ambito della censura sul giudizio di appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata giudicata inammissibile per mancanza di specificità.

  • art. 111 Cost.

    Evocato quale parametro del giusto processo a sostegno della censura sulla mancata acquisizione del fascicolo e sulla valutazione della prova.

  • d.P.C.M. 12 settembre 2012

    È il provvedimento che, secondo la Corte d'appello, ha operato dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 13, d.l. n. 95 del 2012, con soppressione della figura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA.

  • art. 12, comma 13, d.l. n. 95 del 2012

    Norma ritenuta decisiva dalla Corte territoriale perché ha soppresso la figura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA, rendendo impossibile la prosecuzione dell'incarico.

  • artt. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere una diversa interpretazione del titolo e del rapporto, ma senza adeguata censura della ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale come criterio interpretativo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere il diritto al compenso/indennizzo, ma il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1256 c.c.

    La Corte lo richiama per qualificare la vicenda in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che preclude l'adempimento e la prosecuzione del rapporto.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato come corollario dell'impossibilità sopravvenuta, idonea a impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace se l'impugnazione principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.l. n. 78 del 2010

    Fonte normativa delle trattenute operate da AGEA e poi richieste in restituzione dal ricorrente.

  • Corte costituzionale n. 223 del 2012

    Richiamata in relazione alla richiesta di restituzione delle somme trattenute in base al d.l. n. 78 del 2010.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio per mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio in appello è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali atti o prove, contenuti nel fascicolo, sarebbero stati decisivi e non esaminati dal giudice di secondo grado.
  • In cassazione non è sufficiente lamentare in astratto la violazione delle regole di acquisizione documentale: occorre allegare il contenuto dei documenti asseritamente omessi e spiegare la loro decisività rispetto ai fatti controversi.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto su una ratio decidendi autonoma e specifica, il ricorso per cassazione deve censurare proprio quella ragione decisiva; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La soppressione legale dell'organo o dell'incarico, intervenuta in corso di rapporto, può integrare impossibilità sopravvenuta della prestazione e quindi precludere la prosecuzione dell'obbligazione e del rapporto.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è inefficace se proposta oltre il termine lungo e diviene priva di effetti quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoCaso fortuito e forza maggiore

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