Cassazione Civile, Ordinanza n. 30615/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato quattro pignoramenti presso terzi notificati dall'agente della riscossione, deducendo la nullità derivata per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento relativo a maggiori compensi non dichiarati per l'anno d'imposta 2013. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica dell'avviso, poiché non risultavano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. La CTR aveva poi rigettato l'appello principale dell'Ufficio, affermando che la notifica era stata eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti ex art. 143 c.p.c. senza che ne ricorressero i presupposti, e aveva accolto l'appello incidentale del contribuente sulle spese. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che la CTR aveva confuso irreperibilità relativa e assoluta; (2) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 143 c.p.c., assumendo che fosse corretta la notifica ex art. 60, lett. e), per irreperibilità assoluta, e che il messo notificatore avesse attestato tale situazione con atto pubblico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che la motivazione della CTR fosse perplessa o incomprensibile, perché il percorso argomentativo consentiva di comprendere che la notifica era stata eseguita con il rito degli irreperibili assoluti pur in difetto dei relativi presupposti, e che avrebbe dovuto invece seguirsi la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., non eseguita correttamente. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito il principio per cui, prima di ricorrere alla notifica semplificata per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, il notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se si tratti di irreperibilità relativa o assoluta; nel caso concreto la relata era meramente prestampata e non indicava alcuna ricerca, nemmeno anagrafica. Inoltre, la Corte ha richiamato anche un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su identica questione, che confermava la nullità della notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza per motivazione asseritamente illogica e contraddittoria.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria per motivazione viziata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale di nullità della sentenza e/o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge in tema di notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
La Corte ribadisce che la notifica semplificata per irreperibilità assoluta è utilizzabile solo dopo aver accertato, mediante ricerche nel Comune del domicilio fiscale, l'assenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
art. 60, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamo ritenuto erroneo dalla Corte nella formulazione del motivo di ricorso.
La Corte afferma che, ove non ricorrano i presupposti dell'irreperibilità assoluta, la notificazione deve seguire questa procedura, con affissione dell'avviso alla porta e raccomandata informativa.
La Corte richiama il procedimento per irreperibilità assoluta, da usare solo quando residenza, domicilio e dimora siano sconosciuti all'esito delle ricerche richieste.
Citato in via comparativa per ricordare che la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta vale anche per la notifica della cartella di pagamento.
Richiamato in relazione al deposito di memoria del controricorrente nel giudizio di legittimità.
Richiamato, per analogia, ai fini dell'attestazione della definitività del giudicato esterno.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per l'applicabilità analogica delle disposizioni processuali civili al processo tributario.
Richiamato per precisare che in cassazione è possibile produrre il documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione non è nulla per mera inesattezza terminologica se dal suo complesso emerge con chiarezza la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- In materia di notificazione degli atti impositivi, l'irreperibilità assoluta del destinatario non può essere presunta: il notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se il mancato rinvenimento dipenda da irreperibilità relativa oppure da trasferimento in luogo sconosciuto.
- La procedura di notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è utilizzabile solo quando risulti che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; in difetto, la notifica deve avvenire con le forme ordinarie o con quelle previste per l'irreperibilità relativa.
- È invalida la notificazione basata su una relata meramente prestampata e generica, priva di indicazione delle ricerche concretamente svolte dal messo notificatore, perché impedisce il controllo della ritualità del procedimento notificatorio.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e su identica questione è rilevabile anche in cassazione, se documentato, e impedisce di riesaminare la questione ormai coperta da cosa giudicata.
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