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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, deducendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini ex artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, come modificati dal d.l. n. 223/2006, sostenendo che alla data di entrata in vigore della modifica non fosse pendente alcuna violazione penalmente rilevante non ancora definita. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge sulla disciplina del raddoppio dei termini, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011 e sostenendo che fosse sufficiente il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione della denuncia o dall'esercizio dell'azione penale. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che nel ricorso non risultava depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso era stato notificato al contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sul raddoppio dei termini, perché ha rilevato l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del contribuente: mancava infatti, sia nel fascicolo telematico sia in quello cartaceo, l'avviso di ricevimento della raccomandata. La sola produzione del registro cronologico di accettazione delle raccomandate è stata ritenuta insufficiente a provare la consegna del plico al destinatario, elemento necessario per il perfezionamento della notifica e per la verifica della tempestività dell'impugnazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché non si è instaurato un rapporto processuale con il contribuente intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, in quanto l'amministrazione ricorrente è soggetto ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento che deve essere allegato all'originale del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    La mancanza dell'avviso di ricevimento comporta inammissibilità per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione della notificazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sul termine per l'accertamento ai fini IRPEF, nella disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma sul termine per l'accertamento ai fini IVA, nella disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato come disposizione modificativa che aveva introdotto il raddoppio dei termini di accertamento.

  • L. n. 248 del 2006

    Legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006 richiamata ai fini della disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento essenziale ai fini della prova del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario e della verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • La sola produzione della ricevuta o del registro di accettazione della raccomandata non dimostra il recapito al destinatario e non supplisce alla mancanza dell'avviso di ricevimento.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida notificazione e non si instaura un rapporto processuale con l'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • Per le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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