Cassazione Civile, Sentenza n. 8509/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Divorzio della comunione su terreno agricolo: i ricorrenti chiedevano l'assegnazione esclusiva dell'intero terreno contestando la "comoda divisibilità" decisa in favore dell'attore (Gabriele). Le censure vertevano sull'assenza di accessi praticabili per i lotti a) e c), sull'errata valutazione dei costi per la realizzazione di una strada di accesso, sulla non equivalenza di produttività delle tre porzioni (per caratteristiche argillose del suolo e scarsità d'acqua) e sull'omesso esame critico delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.). I ricorrenti deducevano violazioni di norme del codice civile, del codice della strada e di norme processuali relative alla motivazione e all'istruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Ancona avesse correttamente accertato la comoda divisibilità del fondo in considerazione dell'omogeneità urbanistica e morfologica, della possibilità di ottenere tre lotti di valore equivalente e della contenuta onerosità per la realizzazione dell'accesso al lotto c) (tracciato interno al lotto). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio e adeguata la motivazione di merito, nonché irragionevoli le nuove circostanze introdotte in sede di comparse conclusionali, che non potevano modificare il contraddittorio. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e ad un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Affermato il diritto potestativo di ciascun comproprietario ad ottenere la propria parte in natura, salvo l'eccezione della non comoda divisibilità che richiede rigoroso accertamento per escludere la divisione in natura
Richiamato per il principio che la divisibilità va valutata anche sotto il profilo funzionale e di valore; la norma non impedisce la divisione per ragioni fiscali connesse al "compendio unico"
Richiamati in relazione alle regole sulla procedura di divisione e sugli effetti dell'assegnazione e del conguaglio; utilizzati come quadro normativo della materia
Richiamati per distinguere il divieto di frazionamento in tema di minima unità colturale (art. 846) che non si applica alle divisioni, e per osservare che l'art.847, demandando all'autorità amministrativa, non è operativo nel contesto della divisione giudiziale
art. 5-bis d.lgs. 228/2001 (introdotto dall'art.7 d.lgs. 77/2004)
"al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico... si applicano le disposizioni..."
Rilevato che la norma attiene principalmente all'accesso a benefici fiscali per il compendio unico e non opera come divieto generale di frazionamento nelle divisioni giudiziali
art. 22 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Richiamato nei reclami relativi alla distanza tra accessi; la Corte ha osservato che la non menzione della distanza nella motivazione della sentenza d'appello non era censurabile alla luce delle prove e del contraddittorio
Collegato alle prescrizioni tecniche sulla distanza degli accessi dalla viabilità pubblica; la Corte ha ritenuto che le deduzioni nuove e tardive non potessero sovvertire il giudizio di merito
Richiamato per il principio che le comparse conclusionali non possono introdurre fatti nuovi non previamente dibattuti; le misurazioni e deduzioni sulle distanze, apportate solo in comparse, sono state ritenute tardive
artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 n.4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.
Richiamati dai ricorrenti per contestare violazioni procedurali e di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero omissioni di rilievo tali da compromettere il diritto al giusto processo
Utilizzato per valutare la sufficienza e l'esistenza della motivazione: la Corte ha escluso vizi di motivazione 'in senso sostanziale' e ha ritenuto congrua la spiegazione delle ragioni per cui sono state condivise le conclusioni del c.t.u.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Applicato per rilevare l'eventuale obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la cassazione
Massime di principio
- Il diritto di ciascun comproprietario alla divisione in natura è principio fondamentale; l'eccezione della non comoda divisibilità richiede prova rigorosa e specifica dell'irrealizzabilità o del notevole deprezzamento a seguito della divisione
- La valutazione della comoda divisibilità è rimessa al giudice di merito e in cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento delle risultanze tecniche salvo vizi di motivazione assoluti
- Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio hanno valore probatorio rilevante; il giudice di merito può recepirle purché dia risposta alle critiche di parte e motivi la condivisione
- Dedurre nuovi fatti o misurazioni solo nelle comparse conclusionali è pericoloso: tali elementi possono essere considerati tardivi e non ammessi se non già dibattuti nel contraddittorio
- Questioni relative ad onerosità degli accessi o alla conformità alle norme stradali devono essere provate in modo concreto e tempestivo; omissioni formali nella motivazione su aspetti tecnici possono non essere censurabili se il quadro probatorio non è stato adeguatamente integrato
- La normativa volta a benefici fiscali per "compendio unico" non costituisce di per sé un divieto alla divisione giudiziale; va distinta la tutela fiscale dalla disciplina della divisibilità in natura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8448/2023 del 24/03/2023
- Sentenza civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8472/2023 del 24/03/2023
- Sentenza civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8496/2023 del 24/03/2023
- Sentenza civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8284/2023 del 23/03/2023
- Sentenza civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8305/2023 del 23/03/2023
- Sentenza civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8355/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →