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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8472/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava un avviso d'accertamento relativo al 2006, emesso dopo verifiche che avevano rilevato irregolarità contabili, discrepanze nelle rimanenze e ritenute attribuzioni di maggiori utili ai soci ai sensi dell'art. 5 DPR 917/1986, nonché maggiori imposte Iva e Irap. In cassazione la società deduceva, con cinque motivi: (1-3) censurava genericamente la correttezza dell'operato dell'Ufficio, la mancanza di prove certe e l'erroneo utilizzo degli studi di settore/percentuale di redditività; (4) denunciava violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 comma 7 L. 212/2000), sostenendo che l'avviso fosse stato formato prima del decorso del termine dilatorio e senza tener conto della memoria difensiva; (5) lamentava la violazione dei limiti temporali delle verifiche (art. 12 comma 5 L. 212/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancata indicazione dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c., essendo richiesto che il ricorso per cassazione contenga censure specifiche e riconducibili ai motivi tassativi dell'art. 360. Il quarto motivo (contraddittorio) è stato ritenuto ammissibile ma infondato: la Corte ha ricordato che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per le imposte armonizzate e, comunque, la ricorrente non ha dimostrato quali ragioni avrebbe fatto valere nel contraddittorio né che il processo verbale del 14/03/2011 fosse il verbale di chiusura di accessi in loco (la documentazione indicava invece una richiesta di documenti). Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente provato la reale durata e continuità degli accessi. Sono state condannate la società e i soci alle spese di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per Euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma richiamata per l'attribuzione dei maggiori utili ai soci; la Corte ha dato per acquisita la ricostruzione impositiva che rialloca i maggiori redditi ai soci ai sensi di tale articolo

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Regola il diritto del contribuente, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura, a comunicare osservazioni; la Corte ha ricordato che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale vincola l'Amministrazione solo per le imposte armonizzate e quando il processo verbale sia effettivamente atto di chiusura derivante da accesso/attività invasiva

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 5

    art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000

    Disciplinando la durata delle verifiche, il comma richiede per il computo dei termini la considerazione dei giorni di effettiva presenza degli operatori; la Corte ha osservato che la ricorrente non ha provato la continuità degli accessi e quindi il motivo è generico e inammissibile

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Stabilisce i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha richiamato l'esigenza che i motivi di cassazione siano specifici e riconducibili ai vizi tassativi previsti da tale norma

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Imposta l'onere di indicare gli atti e i motivi su cui si fonda il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non possa limitarsi a generici rinvii e che l'onere non sia assolto per relationem

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-129 e C-130/13 (Kamino)

    Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, cause C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics

    Richiamata per il principio secondo cui il contraddittorio è significativo se avrebbe potuto comportare un risultato diverso; la Corte italiana lo segue per valutare l'efficacia delle osservazioni che il contribuente avrebbe potuto sollevare

Massime di principio

  • Per la cassazione occorre proporre censure specifiche e riconducibili ai vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; rimangono inammissibili i motivi espressi in termini generici o meramente riassuntivi di contestazioni all'operato dell'Ufficio
  • L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 L. 212/2000 opera in modo generalizzato per le imposte armonizzate (es. IVA) e non per tutte le imposte non armonizzate; va verificato caso per caso se la fattispecie rientra nell'ambito di tale obbligo
  • Per ottenere l'annullamento di un atto per violazione del contraddittorio il contribuente deve non solo dimostrare la mancata celebrazione, ma anche specificare e provare le ragioni concrete che avrebbe formulato e che avrebbero potuto determinare un risultato diverso
  • Quando l'Amministrazione invia un processo verbale che appare come una richiesta documentale e non come verbale di chiusura a seguito di accesso in loco, non si può automaticamente ritenere violato il diritto al contraddittorio; il contribuente deve provare che il verbale sia derivato da accesso/attività invasiva
  • Le doglianze sulla durata delle verifiche richiedono prove sulla effettiva presenza continuativa degli operatori nei locali del contribuente; affermazioni generiche sulla durata sono inammissibili
  • Nel contenzioso tributario è essenziale documentare in modo puntuale gli atti e le circostanze che si ritengono avere inciso sulla decisione amministrativa per permettere il controllo in sede di legittimità

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