Cassazione Civile, Sentenza n. 8448/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso cartella di pagamento per €3.287,64 emessa da Equitalia Nord per prestazioni veterinarie di controllo (anni 2004-2012). Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 48, comma 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 1 del d.lgs. 194/2008) ha escluso gli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del d.lgs. 194/2008 e che tale esclusione avrebbe efficacia retroattiva in applicazione/interpretazione autentica del regolamento comunitario n. 882/2004/CE, per cui le somme richieste non sarebbero dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la norma nazionale che ha escluso gli imprenditori agricoli dal finanziamento dei controlli veterinarî rappresenta una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non una misura imposta dal regolamento UE, perciò non ha efficacia retroattiva automatica rispetto agli atti precedenti salvo chiaro e ragionevole fondamento interpretativo. La sentenza richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-199/18, C-200/18, C-343/18) che riconosce ampio margine discrezionale agli Stati membri circa il finanziamento dei controlli ufficiali. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di giudizio (liquidate in €2.800,00 più €200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori) e l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194, art. 1 (comma 3-bis)
Norma nazionale che, nella parte richiamata, ha introdotto un regime di esclusione/esenzione per gli imprenditori agricoli dal finanziamento dei controlli ufficiali; la Corte la considera espressione di discrezionalità del legislatore nazionale e non imposta dal regolamento UE.
legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 48, comma 5
Ha inserito il comma 3-bis nel d.lgs. 194/2008 esentando gli imprenditori agricoli; la Corte ritiene che non abbia efficacia retroattiva come norma di interpretazione autentica del regolamento UE, essendo scelta politica nazionale discrezionale.
regolamento (CE) n. 882/2004/CE
Regolamento UE che disciplina i controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare; secondo la Corte e la CGUE non impone specifiche esenzioni a favore degli imprenditori agricoli e lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nel finanziare i controlli (art.26, art.27 e considerando 32 citati dalla giurisprudenza).
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, art. 8, comma 14
Ha esteso, con condizioni più restrittive, l'esenzione anche ad altri esercenti attività correlate; la Corte segnala che tale intervento è comunque rimasto nell'ambito della discrezionalità nazionale e non ha valore retroattivo rispetto a vicende pregresse salvo esplicita volontà normativa.
regolamento (UE) n. 625/2017
Abroga il regolamento 882/2004; la sentenza lo cita rilevando il quadro normativo sopravvenuto, ma la decisione si fonda sulle regole e sulla giurisprudenza relative al previgente regolamento.
Abroga in parte il previgente d.lgs. 194/2008; citato dalla Corte per inquadrare il contesto normativo, senza incidere sulla decisione sostanziale qui impugnata.
Definizione civilistica dell'imprenditore agricolo rilevante per stabilire la spettanza o meno dell'esenzione; il Tribunale aveva valutato anche i requisiti soggettivi ai fini dell'esenzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato che può essere richiesto al ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Le esenzioni o esclusioni previste da norme nazionali rispetto a oneri imposti in attuazione di regolamenti UE devono ritenersi, di norma, frutto di discrezionalità nazionale, salvo che il regolamento UE imponga espressamente il contrario.
- Una legge che dichiari di interpretare norme comunitarie non acquista automaticamente efficacia retroattiva rispetto a rapporti già definiti: l'interpretazione autentica retroattiva è ammessa solo entro limiti che rispettino i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento e richiede fondamento chiaro e ragionevole.
- I regolamenti UE hanno efficacia diretta, ma quando disciplinano il finanziamento dei controlli ufficiali (ex reg. 882/2004) la Corte di Giustizia riconosce ampio margine discrezionale agli Stati membri sulla scelta delle modalità e dei soggetti che ne sostengono i costi.
- In controversie su cartelle di pagamento per servizi di controllo, occorre verificare (i) la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'interessato (es. qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 c.c.), (ii) la data degli addebiti rispetto a eventuali modifiche legislative e (iii) se la norma nazionale ha efficacia retroattiva espressa e giustificata.
- Chi contesta addebiti fondati su normativa nazionale che poi è stata modificata o integrata trova difficoltà a ottenere la retroattività dell'agevolazione salvo chiara e persuasiva interpretazione giuridica o specifica disposizione di retrodatazione.
- Nel valutare ricorsi che invocano il diritto dell'Unione è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, poiché essa chiarisce i limiti della discrezionalità nazionale e gli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari.
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