Cassazione Civile, Ordinanza n. 21686/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per euro 10.662,94 a titolo di tariffa per l'igiene ambientale relativa all'anno d'imposta 2012. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della concessionaria, ritenendo che la pretesa avesse natura non tributaria anche in ragione delle fatture emesse con addebito di IVA e di un successivo avviso di pagamento che richiamava la TIA 2. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. l'erronea declinatoria della giurisdizione del giudice tributario. Sosteneva che l'unico atto rilevante fosse l'intimazione di pagamento impugnata, la quale richiamava la TIA 1, cioè una pretesa di natura tributaria, e che la CTR avesse illegittimamente valorizzato un precedente avviso bonario non coincidente con l'atto impugnato; aggiungeva inoltre che la presenza dell'IVA in tale avviso non era decisiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declinatoria di giurisdizione del giudice tributario, perché la lite, introdotta nel 2017 e relativa a una pretesa TIA per l'anno 2012, ricade nella disciplina dell'art. 14 del d.l. 78/2010, che devolve al giudice ordinario le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sorte dopo il 31 maggio 2010. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni unite secondo cui appartengono al giudice ordinario sia le controversie sulla TIA 2 sia quelle sulla soppressa TIA 1 in regime transitorio, se insorte dopo quella data. Ha inoltre escluso rilievo al richiamo, nella memoria, a un preteso giudicato formatosi in un diverso giudizio, osservando che il giudicato non si forma sulle questioni giuridiche e che l'interpretazione della norma non è vincolata dal precedente in assenza di stare decisis. Ha infine ritenuto irrilevante il dedotto pagamento della somma pretesa. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Viene invocato come motivo di ricorso per denunciare l'erronea declinatoria della giurisdizione.
art. 14 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
Le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sorte dopo il 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
È la base normativa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, cd. TIA 2, qualificata come prestazione patrimoniale non tributaria.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Ha istituito la tariffa di igiene ambientale, inizialmente considerata di natura tributaria.
Il giudicato opera nei limiti oggettivi delle circostanze accertate e non impedisce a un altro giudice di interpretare diversamente la norma giuridica applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di TIA/TARIP, la giurisdizione si determina in base alla natura della pretesa e alla disciplina speciale sopravvenuta: per le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010, la cognizione spetta al giudice ordinario anche quando la pretesa riguarda la soppressa TIA 1 in regime transitorio o la TIA 2.
- Quando si impugna un atto di riscossione, il tema della giurisdizione va risolto guardando alla disciplina applicabile alla controversia introdotta e alla natura giuridica della tariffa richiesta, non a elementi formali o alla mera denominazione usata negli atti amministrativi.
- Il giudicato non si forma autonomamente sulla sola interpretazione di una norma giuridica: esso riguarda il decisum e gli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della decisione, mentre l'interpretazione della legge resta libera in giudizi successivi.
- La presenza di richiami a precedenti atti, o il pagamento della somma pretesa, non mutano di per sé il criterio di riparto della giurisdizione se la controversia è già riconducibile a una specifica disciplina attributiva di competenza al giudice ordinario.
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