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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34417/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di due cartelle di pagamento collegate a una successiva iscrizione ipotecaria. La società contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e, in primo grado, produceva anche querela di falso avverso gli atti di notifica e, secondo quanto dedotto in cassazione, anche avverso la sottoscrizione dell’istanza di rateizzazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, la concessionaria della riscossione depositava le relate di notifica e l’istanza di rateazione; inoltre risultavano effettuati pagamenti parziali tra il 2010 e il 2012. La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo valida la notifica e comunque desumendo dalla rateizzazione e dai pagamenti la conoscenza delle cartelle. La C.T.R. rigettava l’appello: reputava nuove gran parte delle censure, osservava che la società aveva avuto conoscenza della pretesa esattoriale per effetto della rateizzazione e dei pagamenti parziali, escludeva la rilevanza della querela di falso e riteneva che la prescrizione potesse essere fatta valere solo se maturata dopo la cristallizzazione delle cartelle. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sulla notificazione e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l’inefficacia della notifica eseguita a mani di persona ignota e l’irrilevanza della rateizzazione ai fini della sanatoria; 2) violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando la mancata sospensione del processo in attesa della querela di falso e la mancata considerazione che la querela riguardava anche la firma dell’istanza di rateizzazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’intervento del socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata non sulla validità della notifica in sé, ma sulla conoscenza di fatto delle cartelle derivante dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione e dai pagamenti parziali; ha inoltre osservato che la decisione di merito aveva già dichiarato inammissibile la censura sulla notifica perché nuova rispetto al ricorso introduttivo, statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la querela di falso non era rilevante ai fini della decisione, essendo la conoscenza della pretesa ricavata aliunde, e perché le ulteriori doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non risultava una reale omessa pronuncia, dato che l’intervento del socio era fondato sugli stessi motivi della società e non erano stati specificati autonomi motivi rimasti inevasi. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione per contestare la validità della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità della notificazione della cartella è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque conseguito la conoscenza dell’atto, ad esempio attraverso la rateizzazione del debito.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella di pagamento rinvia, tramite il sistema delle notificazioni, alle regole processuali e può essere sanata per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale norma di rinvio in tema di notificazioni, rilevante anche per la cartella di pagamento.

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario impone la sospensione del giudizio quando sia rilevante e pertinente una querela di falso, ma il giudice deve verificare la pertinenza della querela rispetto al documento e alla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile se non viene indicata in modo specifico la domanda o l’eccezione rimasta inevasa e se non emerge un effettivo mancato esame di una domanda autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, ma la Corte rileva che la censura non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i punti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di una cartella di pagamento è sanata quando il destinatario abbia comunque acquisito conoscenza dell’atto e abbia tenuto condotte incompatibili con la volontà di contestarne l’esistenza, come la richiesta di rateizzazione e i pagamenti parziali.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile censurare una motivazione che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo deve confrontarsi con il fondamento effettivo della decisione, non con un argomento solo accessorio o ipotetico.
  • Nel processo tributario la querela di falso impone la sospensione solo se è pertinente e rilevante rispetto al documento e alla decisione; il giudice può escluderne la sospensione se la questione di falso non incide sull’esito della controversia.
  • La deduzione dell’omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione rimasta senza risposta e dei relativi atti processuali; non basta evocare in modo generico la violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La censura di legittimità che richiede una rivalutazione del comportamento delle parti o delle risultanze di fatto è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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