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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06053/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso ICI relativo ad alcuni fabbricati di cui si discuteva la ruralità e quindi l’esenzione dall’imposta per le annualità 2004/2007. In una precedente sentenza la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso del Comune, cassato la decisione regionale e rigettato nel merito la pretesa del contribuente, ritenendo che la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 70/2011 non potesse operare retroattivamente rispetto a domande di variazione catastale presentate negli anni 2009 e 2010. Gli eredi hanno poi proposto revocazione deducendo quattro errori di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.: 1) la Corte avrebbe deciso sulla base di una questione diversa da quella effettivamente discussa nei gradi di merito; 2) avrebbe erroneamente ritenuto che il contribuente dovesse presentare domanda di variazione ai sensi del d.l. n. 70/2011, trascurando che i fabbricati erano già in categoria D/10; 3) avrebbe ignorato che, comunque, l’eventuale efficacia retroattiva sarebbe stata limitata ai cinque anni anteriori e non avrebbe inciso per il 2004/2005; 4) avrebbe cassato senza rinvio senza considerare che due fabbricati erano già censiti come rurali da tempo e ciò sarebbe stato pacifico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che tutte le censure investissero non un errore di percezione immediatamente rilevabile, ma una valutazione giuridica e interpretativa già compiuta nella sentenza impugnata, oppure questioni comunque controverse nel precedente giudizio. In particolare, ha affermato che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non comprende l’interpretazione degli atti né il preteso erroneo apprezzamento delle risultanze processuali; inoltre, la questione dell’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 70/2011 era stata effettivamente oggetto del ricorso per cassazione e trattata anche dalla sentenza regionale. La Corte ha quindi confermato il precedente assetto, condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediata e oggettivamente rilevabile; non può risolversi in una valutazione o interpretazione degli atti o in un errore di giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il veicolo processuale per la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi previsti, richiamando anche l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Nel precedente ricorso per cassazione era stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di legge, a conferma che la questione era di diritto e non di mero fatto.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    La Corte ribadisce che la dichiarazione presentata ai sensi di tale procedura può produrre effetti retroattivi quinquennali solo se resa secondo il modello procedurale previsto dalla norma e non per dichiarazioni anteriori o rese con procedure diverse.

  • art. 9 d.l. n. 557/1993

    Richiamato come base normativa del requisito di ruralità dei fabbricati ai fini dell’esenzione ICI.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo l’inammissibilità del ricorso, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di una revocazione manifestamente inammissibile e volta a un improprio quarto grado di giudizio giustifica la condanna equitativa per abuso dello strumento processuale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 1

    Norma citata nel precedente ricorso per cassazione tra quelle asseritamente violate, nel contesto del contenzioso tributario.

  • d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis

    Norma richiamata nel precedente motivo di ricorso per cassazione insieme ad altre disposizioni sulla disciplina catastale e fiscale.

  • d.l. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter

    Norma richiamata nel precedente motivo di ricorso per cassazione in relazione al regime delle variazioni catastali e ai relativi effetti fiscali.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Richiamato come disciplina attuativa della procedura di attribuzione della categoria catastale rurale.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediata e decisiva su un fatto non controverso; è escluso quando la censura investe l’interpretazione della sentenza, la valutazione degli atti o la ricostruzione giuridica della fattispecie.
  • Non è revocatorio il vizio che si risolve nell’asserita erronea applicazione di norme di diritto o nella critica alla soluzione giuridica adottata dalla Cassazione, perché in tal caso si tenta impropriamente di ottenere una revisione del giudizio di legittimità.
  • La revocazione è inammissibile se il fatto dedotto come erroneamente percepito era in realtà oggetto di dibattito tra le parti o comunque già considerato nella motivazione della decisione impugnata.
  • La retroattività riconosciuta da una norma speciale in materia catastale e fiscale opera solo entro il perimetro procedurale espressamente previsto dalla norma stessa; non può essere estesa a dichiarazioni o domande anteriori o diverse da quelle contemplate dal legislatore.
  • Quando la revocazione è usata per sovvertire una decisione di legittimità e ottenere un improprio quarto grado di giudizio, la Corte può ravvisare abuso del processo e applicare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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