Parere n. 1835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Vincenzo Iurilli contro la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bari e nei confronti della Fondazione SPA.R.A.A.G.GI., avverso il provvedimento del Prefetto di Bari n. 38909 del 21 giugno 2021, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Prefetto di Bari n. 38909 del 21 giugno 2021, di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione SPA.R.A.A.G.GI. mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il riconoscimento della Fondazione costituita in attuazione del testamento pubblico del 18 aprile 2013, deducendo: la formazione del silenzio-diniego per mancata conclusione del procedimento entro i termini dell’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 2000; l’incompatibilità del decreto tardivo con tale effetto, in assenza dei presupposti dell’autotutela; il difetto di istruttoria e di motivazione sulla conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni testamentarie, in particolare quanto al coinvolgimento del ricorrente nella gestione, alla destinazione patrimoniale e all’assetto degli organi; l’irregolarità delle nomine intervenute prima dell’iscrizione; l’omessa verifica circa l’eventuale detenzione di una raccolta di opere di interesse culturale e la conseguente necessità del parere ministeriale previsto dal d.P.R. n. 361 del 2000 e dal d.m. 7 maggio 2002. In via preliminare si è posto il rapporto tra la giurisdizione amministrativa sul provvedimento di riconoscimento e quella ordinaria sulle questioni di validità ed efficacia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il parere
Il ricorso è accolto e il decreto prefettizio è annullato, con salvezza di ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. La Sezione riconosce la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione dell’autonomo provvedimento autoritativo di riconoscimento, precisando che le controversie sulla validità o efficacia dell’atto di fondazione e dello statuto restano devolute al giudice ordinario e che le due tutele possono coesistere. È accolta la censura sul silenzio-diniego: la domanda era stata presentata il 21 aprile 2016, ma il termine ordinario di 120 giorni era decorso senza iscrizione né comunicazione tempestiva di ragioni ostative o richiesta di integrazione. La nota del 27 aprile 2017 era tardiva e non riapriva la sequenza legale; neppure il supplemento istruttorio del 18 gennaio 2021 poteva rinnovare indefinitamente il termine. Anche considerando quest’ultima richiesta idonea ad attivare la procedura, dopo la produzione documentale del 12 febbraio 2021 era comunque decorso il successivo termine di 30 giorni prima del decreto del 21 giugno 2021. Il decreto non poteva essere riqualificato come annullamento d’ufficio del diniego tacito: non individuava l’illegittimità del diniego, l’interesse pubblico concreto alla rimozione, né svolgeva la necessaria ponderazione; si era limitato a provvedere come se il procedimento fosse ancora pendente. La Sezione ritiene inoltre fondate, nei limiti precisati, le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Il controllo prefettizio non è un sindacato di merito sulle scelte gestionali, ma non può ridursi a una verifica formale: deve accertare che scopo, patrimonio e ordinamento dell’ente siano coerenti con la legge e con i connotati essenziali del programma fondativo. La Prefettura avrebbe dovuto valutare la portata della disposizione testamentaria sul coinvolgimento del ricorrente nella gestione e la sua eventuale essenzialità, anche alla luce dell’ordinanza della Corte d’appello di Bari n. cron. 4116/2018, rilevante quale elemento istruttorio qualificato ma non vincolante sulle questioni civilistiche. Avrebbe inoltre dovuto verificare la legittimazione degli organi che avevano deliberato le nomine del 5 novembre 2020, la regolare composizione e costituzione degli organi e la conformità delle nomine alle regole statutarie e al programma fondativo. È infine insufficiente la motivazione sull’eventuale necessità del parere ministeriale in materia culturale. Il d.m. 7 maggio 2002 considera autonomamente sia lo svolgimento di attività culturale continuativa sia la detenzione di archivi, biblioteche o raccolte di opere di interesse culturale fruibili dal pubblico; l’obbligo non dipende da una previa dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004. Occorreva dunque verificare concretamente l’esistenza e le caratteristiche della raccolta allegata dal ricorrente e l’adeguatezza del patrimonio, senza che ciò implicasse una definitiva qualificazione delle singole opere come beni culturali. L’Amministrazione potrà adottare ulteriori provvedimenti solo ove ne ricorrano i presupposti, previa rimozione degli effetti del silenzio-diniego e nel rispetto dei rilievi formulati.
Osservazioni
Silenzio-diniego e tardività del decreto
Il termine ordinario di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 2000 è decorso senza iscrizione né tempestiva comunicazione delle ragioni ostative o della necessità di integrazioni. La nota del 27 aprile 2017 e la richiesta integrativa del 18 gennaio 2021 non potevano riaprire o rinnovare indefinitamente la sequenza procedimentale; anche considerando quest’ultima richiesta rilevante, il termine di 30 giorni dalla produzione documentale del 12 febbraio 2021 era scaduto prima del decreto del 21 giugno 2021.
Autotutela sul silenzio-diniego
Il decreto di riconoscimento non può essere considerato un provvedimento di autotutela diretto a rimuovere il diniego tacito: non ne individua l’illegittimità, non esplicita un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, non indica il fondamento del potere né pondera gli interessi coinvolti. Un provvedimento tardivo di segno contrario non può eludere gli effetti legali già prodotti dalla scadenza del termine.
Conformità dell’assetto statutario al programma fondativo
Il controllo prefettizio non è limitato alla verifica formale dei documenti, ma deve accertare la coerenza di scopo, patrimonio e ordinamento con la legge e con i connotati essenziali del programma fondativo. Occorreva valutare la portata della disposizione testamentaria sul coinvolgimento del ricorrente nella gestione e la sua eventuale essenzialità rispetto allo scopo e alla destinazione patrimoniale. L’ordinanza della Corte d’appello di Bari n. cron. 4116/2018 non vincola l’Amministrazione nelle questioni civilistiche, ma costituisce un elemento istruttorio qualificato che richiede una specifica valutazione.
Nomine e assetto degli organi anteriori all’iscrizione
Poiché le nomine del 5 novembre 2020 sono intervenute prima dell’iscrizione e quando, secondo l’atto costitutivo, l’assegnazione degli immobili e l’esistenza della Fondazione erano subordinate al riconoscimento, la Prefettura doveva verificare la legittimazione dell’organo deliberante, la regolare composizione del Consiglio e del Comitato esecutivo, l’osservanza delle regole statutarie sulle nomine e la compatibilità dell’assetto con l’atto costitutivo e il programma fondativo. La nota della Questura sui requisiti dei componenti non sostituiva tali verifiche.
Parere ministeriale in materia culturale
La Prefettura doveva accertare se la Fondazione detenesse una raccolta di opere di interesse culturale fruibile dal pubblico e se ricorressero gli altri presupposti del d.m. 7 maggio 2002, valutando quindi la necessità del parere ministeriale. La sola assenza di attività continuativa di ricerca o di una dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004 non esclude l’applicazione del decreto ministeriale.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
L’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 2000 stabilisce che il prefetto provvede all’iscrizione entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di 120 giorni costituisce il termine ordinario entro cui il Prefetto deve provvedere all’iscrizione, salva la tempestiva attivazione della procedura prevista dal comma 6.
art. 1, comma 6, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
In tale caso, la comunicazione motivata deve essere effettuata entro il termine previsto dal comma 5; il richiedente dispone dei successivi trenta giorni per presentare memorie e documenti e, decorso l’ulteriore termine di trenta giorni senza diniego motivato o iscrizione, l’iscrizione «si intende negata».
La disposizione configura un silenzio-diniego tipizzato: la sequenza presuppone una comunicazione motivata e tempestiva e non consente di mantenere indefinitamente aperto il procedimento mediante interlocuzioni istruttorie tardive.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Una volta formatosi il titolo tacito, l’Amministrazione, ove intenda incidere negativamente su di esso, deve agire nei limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, non potendo adottare un provvedimento tardivo di segno contrario come se il titolo tacito non si fosse formato.
L’Amministrazione non può superare con un atto tardivo incompatibile un effetto tacito già formatosi; deve ricorrere all’autotutela e rispettarne i presupposti formali e sostanziali, compresa l’individuazione dell’illegittimità, dell’interesse pubblico e la ponderazione degli interessi.
art. 1, comma 3, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 2000, ai fini del riconoscimento è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Il riconoscimento richiede una verifica sostanziale delle condizioni legali di costituzione, della possibilità e liceità dello scopo e dell’adeguatezza patrimoniale; tale controllo si estende alla coerenza dell’assetto sottoposto a riconoscimento con il programma fondativo nei suoi elementi essenziali.
L’art. 16 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere, tra l’altro, la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Poiché lo statuto deve definire scopo, patrimonio e ordinamento dell’ente, il controllo sul riconoscimento deve verificare che tali elementi siano regolarmente formati e coerenti con il programma fondativo.
L’art. 25 c.c. attribuisce all’autorità governativa il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni e consente di intervenire in presenza di deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché quando gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.
Il potere di controllo sulle fondazioni conferma la rilevanza della conformità dell’assetto e dell’attività dell’ente all’atto di fondazione, allo statuto, allo scopo e alla legge, senza trasformare il controllo in un sindacato di merito sulle scelte gestionali.
art. 2 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 361 del 2000, le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica. Per le fondazioni, alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie riguardanti il procedimento di modifica dello statuto.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni sono soggette a un procedimento di approvazione che richiede anche la prova del rispetto delle regole statutarie sulla modifica; il quadro conferma la rilevanza della regolarità della formazione dell’assetto organizzativo.
art. 1, comma 10, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Da altro versante, l’art. 1, comma 10, del d.P.R. n. 361 del 2000 stabilisce che il riconoscimento delle persone giuridiche operanti nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della medesima amministrazione e prevede che, in mancanza del parere, il prefetto proceda secondo la scansione dei commi 5 e 6
Quando l’ente opera in materie di competenza ministeriale, il riconoscimento è subordinato al preventivo parere dell’amministrazione competente; la Prefettura deve verificare se ricorrano i presupposti che rendono necessario acquisirlo.
artt. 1 e 2 d.m. 7 maggio 2002
Il d.m. 7 maggio 2002, adottato in attuazione della predetta disposizione, stabilisce all’art. 1 che il preventivo parere ministeriale è richiesto per associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza fine di lucro che svolgano attività nelle materie di competenza ministeriale oppure che siano detentrici, a qualsiasi titolo, di archivi, biblioteche o raccolte di opere di interesse culturale. L’art. 2 del medesimo decreto richiede, ai fini del parere favorevole, che il soggetto svolga attività continuativa di ricerca ed elaborazione culturale nelle materie ministeriali e/o detenga archivi, biblioteche o raccolte di opere di interesse culturale fruibili dal pubblico, oltre a disporre di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
Il parere ministeriale può essere necessario sia per l’attività culturale svolta dall’ente sia per la detenzione di raccolte di opere di interesse culturale fruibili dal pubblico. La Prefettura deve verificare in concreto l’esistenza e le caratteristiche della raccolta e l’adeguatezza del patrimonio; non è richiesta, come presupposto dell’obbligo di acquisire il parere, una previa dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004.
art. 1, comma 3, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Il controllo prefettizio deve quindi investire la conformità dell’assetto sottoposto a riconoscimento al programma fondativo, nella misura in cui le disposizioni testamentarie incidano sulla destinazione del patrimonio, sull’individuazione dello scopo, sulle modalità essenziali di realizzazione dello scopo, sui connotati organizzativi inderogabili voluti dal fondatore.
Le disposizioni testamentarie sono rilevanti nel procedimento di riconoscimento quando incidono su destinazione patrimoniale, scopo, modalità essenziali della sua realizzazione o connotati organizzativi inderogabili; non ne deriva un potere prefettizio di imporre scelte organizzative di merito.
Il deducente ha promosso dinanzi al Tribunale di Trani, ai sensi dell’art. 710 c.c., un procedimento di volontaria giurisdizione volto all’esonero di L.V.C. dall’ufficio di esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dell’incarico; lo Iurilli ha quindi proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art. 750 c.p.c., dinanzi alla Corte d’appello di Bari
Le disposizioni sono richiamate nella ricostruzione della precedente vicenda di volontaria giurisdizione relativa all’esonero dell’esecutore testamentario; il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
il ricorso per cassazione proposto da L.V.C. è stato successivamente definito dalla Corte di cassazione, Sezione seconda civile, con decreto pubblicato il 7 luglio 2023, mediante dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione dopo la comunicazione della proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La norma è menzionata esclusivamente per descrivere la definizione del precedente giudizio di cassazione; il Consiglio di Stato non ne formula un’interpretazione.
art. 12 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il decreto ministeriale, diversamente, non subordina l’obbligo di acquisire il parere alla previa dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La mancanza di una dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 non esclude l’obbligo di verificare se la detenzione di una raccolta di opere di interesse culturale renda applicabile il d.m. 7 maggio 2002.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale stabilisce che, decorso un termine per provvedere e un ulteriore termine successivo alla fase integrativa, l’istanza si intende negata, la fattispecie integra un silenzio-diniego tipizzato e non un semplice silenzio-inadempimento. Comunicazioni o richieste istruttorie tardive non possono riaprire retroattivamente o rinnovare indefinitamente la sequenza procedimentale.
- Dopo la formazione di un effetto tacito tipizzato, l’Amministrazione non può superarlo con un provvedimento tardivo di segno contrario adottato come se il procedimento fosse ancora pendente; per rimuoverlo deve esercitare l’autotutela nel rispetto dei relativi presupposti, dando conto dell’illegittimità, dell’interesse pubblico concreto e attuale, del termine ragionevole e della ponderazione degli interessi.
- Il controllo prefettizio sul riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione non è un sindacato di merito sulle scelte gestionali, ma non si esaurisce in una verifica formale: deve accertare la liceità e possibilità dello scopo, l’adeguatezza e destinazione del patrimonio e la coerenza dell’ordinamento con la legge e con gli elementi essenziali del programma fondativo.
- Le clausole testamentarie rilevano nel procedimento di riconoscimento quando incidono sulla destinazione del patrimonio, sull’individuazione dello scopo, sulle modalità essenziali della sua attuazione o su connotati organizzativi inderogabili voluti dal fondatore; la loro interpretazione civilistica resta distinta dal controllo amministrativo, ma gli elementi giudiziari che segnalano possibili difformità devono essere specificamente valutati.
- La necessità del parere ministeriale previsto per enti operanti in ambito culturale va verificata anche con riguardo all’eventuale detenzione di archivi, biblioteche o raccolte di opere di interesse culturale fruibili dal pubblico; l’assenza di una previa dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004 non esonera dall’accertamento dei presupposti previsti dal d.m. 7 maggio 2002.
- La giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del provvedimento autoritativo di riconoscimento della personalità giuridica coesiste con la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative alla validità o efficacia dell’atto privato di fondazione e dello statuto, poiché le due tutele hanno oggetto e situazioni giuridiche differenti.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione SPA.R.A.A.G.GI.
La Sezione Prima esamina il ricorso straordinario contro il decreto del Prefetto di Bari del 21 giugno 2021 che ha riconosciuto la Fondazione SPA.R.A.A.G.GI. Il ricorrente ha contestato sia la tardività del riconoscimento sia la verifica della conformità della Fondazione alle disposizioni testamentarie e ai presupposti per l’acquisizione del parere ministeriale in materia culturale.
Premesse e vicenda procedimentale
Con testamento pubblico del 18 aprile 2013, il fondatore aveva disposto la costituzione di un’associazione culturale e sociale o, in subordine, di una fondazione, indicando denominazione, finalità sociali e di carità cristiana, beni destinati all’ente e il coinvolgimento diretto del nipote e della sua famiglia nella gestione. Atto costitutivo e statuto della Fondazione sono stati stipulati il 3 dicembre 2015; la domanda di riconoscimento è stata presentata il 21 aprile 2016.
La Prefettura comunicò il 27 aprile 2017 che l’istruttoria era ancora aperta, in ragione della pendenza di controversie e dell’incompletezza degli elementi. Il 18 gennaio 2021 chiese un supplemento documentale, prodotto il 12 febbraio 2021. Il ricorrente, con memoria dell’11 marzo 2021, eccepì la formazione del silenzio-diniego. Il riconoscimento fu disposto il 21 giugno 2021. Nel frattempo, la Corte d’appello di Bari, con ordinanza n. cron. 4116/2018, aveva disposto l’esonero dell’esecutore testamentario; la Sezione considera tale pronuncia non vincolante per l’Amministrazione sulle questioni civilistiche, ma rilevante come elemento istruttorio.
Giurisdizione e coesistenza delle tutele
La controversia sul decreto prefettizio appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché ha per oggetto un provvedimento autoritativo autonomo. Le questioni sulla validità, efficacia o inesistenza dell’atto costitutivo e dello statuto restano invece devolute al giudice ordinario, in quanto riguardano il negozio privato di fondazione. Le due forme di tutela possono coesistere, avendo oggetto e situazioni giuridiche differenti; la pendenza di una controversia civile non preclude quindi il ricorso straordinario contro il distinto atto prefettizio. La Sezione richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 2237 del 2012 e Cass. civ., Sez. Un., n. 3892 del 2004.
Formazione del silenzio-diniego e tardività del decreto
L’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 2000 fissa in 120 giorni il termine per l’iscrizione. Il comma 6 prevede, in caso di ragioni ostative o necessità di integrazione, una comunicazione motivata entro il termine ordinario, seguita da 30 giorni per memorie e documenti e da un ulteriore termine di 30 giorni, decorso il quale senza diniego motivato o iscrizione l’iscrizione si intende negata.
La domanda risaliva al 21 aprile 2016 e la Prefettura non aveva comunicato tempestivamente specifiche ragioni ostative o richieste integrative. La nota del 27 aprile 2017 era tardiva e non poteva riaprire retroattivamente la sequenza. La richiesta del 18 gennaio 2021, formulata quasi cinque anni dopo, non poteva rinnovare indefinitamente i termini; in ogni caso, anche assumendola idonea ad attivare la procedura, il termine ulteriore era scaduto prima del decreto del 21 giugno 2021. La Sezione accoglie quindi la censura di formazione del silenzio-diniego.
Il decreto non poteva essere considerato un atto di autotutela sul diniego tacito: non ne individuava l’illegittimità, non indicava uno specifico interesse pubblico alla rimozione, non ponderava gli interessi coinvolti e presupponeva erroneamente che il procedimento fosse ancora pendente. La Sezione richiama, in via generale, i presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5744 del 2020, precisando che gli effetti legali della scadenza non possono essere elusi con un provvedimento tardivo di segno incompatibile.
Controllo prefettizio e programma fondativo
Per completezza e in vista dell’eventuale riesercizio del potere, la Sezione esamina anche le censure istruttorie. Ai sensi degli artt. 16 e 25 c.c. e dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 2000, il controllo non è un sindacato di merito sulle scelte gestionali, ma non può limitarsi a una verifica formale e astratta. Deve accertare la liceità e possibilità dello scopo, l’adeguatezza e destinazione del patrimonio e la coerenza dell’ordinamento dell’ente con la disciplina legale e con gli elementi essenziali del programma del fondatore.
Nel caso concreto, il testamento indicava beni, finalità, destinazione delle risorse e coinvolgimento del nipote e della sua famiglia nella gestione. La Prefettura avrebbe dovuto interpretare la portata di tale coinvolgimento, verificare se fosse essenziale e accertare l’eventuale collegamento con la custodia dei beni e la realizzazione dello scopo. La precedente ordinanza della Corte d’appello non decideva vincolativamente tali questioni per l’Amministrazione, ma imponeva una valutazione specifica delle possibili difformità. La Sezione richiama inoltre Cons. Stato, Sez. V, n. 2684 del 2024 sulle modifiche statutarie, ammissibili se funzionali all’operatività dell’ente e non pregiudizievoli dello scopo o dei connotati inderogabili voluti dal fondatore.
Nomine anteriori all’iscrizione
L’atto costitutivo subordinava al riconoscimento legale l’assegnazione degli immobili e l’esistenza della Fondazione. La deliberazione del 5 novembre 2020, con cui sarebbero stati nominati un nuovo presidente e un componente del Comitato esecutivo, era quindi intervenuta prima dell’iscrizione. La Prefettura avrebbe dovuto verificare la legittimazione dell’organo deliberante, la regolare composizione del Consiglio, la valida costituzione del Comitato esecutivo, il rispetto delle regole statutarie sulle nomine e la compatibilità dell’assetto con il programma fondativo. La nota della Questura sui requisiti personali dei componenti non suppliva a tali verifiche.
Parere ministeriale in materia culturale
L’art. 1, comma 10, del d.P.R. n. 361 del 2000 e gli artt. 1 e 2 del d.m. 7 maggio 2002 rendono rilevante sia lo svolgimento di attività culturale continuativa sia la detenzione di archivi, biblioteche o raccolte di opere di interesse culturale fruibili dal pubblico. Il decreto ministeriale non subordina l’obbligo di acquisire il parere alla previa dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il ricorrente aveva allegato la presenza presso la sede di una raccolta di sculture e altre opere asseritamente fruibili dal pubblico. La Prefettura non aveva dato conto di verifiche specifiche e il decreto non aveva affrontato il tema. Era quindi necessario accertare l’esistenza e le caratteristiche della raccolta, la sua fruibilità e l’adeguatezza del patrimonio, così da stabilire se occorresse il parere ministeriale. Tale verifica non comporta una preventiva o definitiva qualificazione delle singole opere come beni culturali.
Esito e indicazioni per il riesercizio del potere
Il parere è favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il decreto prefettizio n. 38909 del 21 giugno 2021 è annullato, con salvezza di eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare, ove ne ricorrano i presupposti, previa rimozione degli effetti del silenzio-diniego e nel rispetto delle verifiche e dei rilievi formulati dalla Sezione.
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