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Parere

Parere n. 1841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio Vacca e Iolanda Aresu contro il Comune di Maracalagonis, avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 4, prot. n. 5907, del 6 maggio 2015.

Giustizia amministrativa202500548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza del Comune di Maracalagonis n. 4, prot. n. 5907, del 6 maggio 2015, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I proprietari hanno impugnato l’ordine di demolizione relativo a una pluralità di opere realizzate su un immobile assistito da un nulla osta edilizio del 1° luglio 1967. Hanno contestato la divergenza tra la comunicazione di avvio, che descriveva le opere come difformi dal titolo, e l’ordinanza, che le qualificava come realizzate in assenza di titolo; la qualificazione delle opere come totale difformità anziché parziale difformità; l’asserita insufficienza dell’istruttoria e della motivazione; la violazione delle garanzie partecipative e il mancato riconoscimento di un affidamento derivante dal tempo trascorso e dall’uso dell’immobile come unica abitazione. Hanno inoltre invocato l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, chiedendo che fosse verificata la possibilità di demolire le sole parti difformi senza pregiudizio per quelle conformi e, in caso contrario, di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva.

Il parere

Il ricorso è rigettato. Il Consiglio di Stato ritiene che la consistenza delle opere debba essere valutata unitariamente, quando esse siano materialmente e funzionalmente collegate e concorrano alla trasformazione dell’organismo edilizio. Nel caso concreto, il corpo principale è stato collocato in aderenza a confini dai quali il progetto del 1967 prescriveva il distacco; si aggiungono locali ulteriori, tra cui una cucina e un locale di sgombero autonomamente utilizzabili, un bagno e un servizio igienico esterno, tettoie, un barbecue e canne fumarie. Tale risultato non è riconducibile a una mera diversa distribuzione interna o a una somma di difformità minori, ma integra una trasformazione sostanziale dell’edificio e giustifica l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. La diversa localizzazione dell’edificio rispetto al progetto rileva anche ai sensi dell’art. 32; già la disciplina vigente nel 1967 imponeva il rispetto delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia, sicché la legge n. 47 del 1985 ha positivizzato la categoria della variazione essenziale senza introdurre per la prima volta l’obbligo di rispettare il sedime assentito. La presenza di opere nell’accatastamento del 1994 o in fotografie aeree del 2006 e del 2008 dimostra soltanto la loro risalenza, non la loro legittimità edilizia. È respinta anche la censura relativa alla comunicazione di avvio: essa aveva descritto le opere, il titolo e il procedimento demolitorio, consentendo agli interessati di presentare memorie; la diversa qualificazione giuridica nell’ordinanza non ha modificato i fatti contestati. L’ordinanza è inoltre sufficientemente istruita e motivata, poiché identifica l’immobile e il titolo, richiama il sopralluogo e il verbale, descrive le opere e rende comprensibile il raffronto con il progetto assentito. Il tempo trascorso dalla realizzazione non legittima l’abuso né genera, di per sé, affidamento tutelabile; l’ordine è stato adottato poco più di sei mesi dopo la segnalazione e il sopralluogo dell’ottobre 2014. Il fatto che l’immobile sia abitazione dei ricorrenti non incide sulla legittimità dell’ordine, pur potendo eventualmente rilevare nella fase materiale dell’esecuzione nei limiti di legge. L’art. 34 non è applicabile perché presuppone una parziale difformità, esclusa dalla qualificazione unitaria dell’intervento; la verifica tecnica sull’eventuale pregiudizio alla parte conforme appartiene alla fase esecutiva e non è un presupposto generale dell’ordine quando si contesti correttamente un intervento in assenza di titolo o in totale difformità. La domanda cautelare è assorbita.

Osservazioni

Motivo I - Qualificazione unitaria delle opere e difformità dal titolo del 1967

La censura è respinta. Le opere materialmente e funzionalmente collegate devono essere valutate nel loro complesso, considerando il risultato edilizio effettivo e non scomponendo l’intervento in manufatti isolati. La diversa collocazione del corpo principale e la presenza di locali ulteriori autonomamente utilizzabili, insieme agli altri manufatti descritti, configurano una trasformazione sostanziale incompatibile con il titolo originario e riconducibile all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Motivo I - Comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale

La censura è respinta. La comunicazione di avvio aveva indicato il procedimento demolitorio, il fabbricato, il titolo del 1967 e le opere contestate, con descrizione della loro collocazione e dimensioni e assegnazione di un termine per presentare memorie. La successiva diversa qualificazione giuridica non ha introdotto fatti nuovi né mutato l’oggetto materiale dell’accertamento; la mancata presentazione di osservazioni non costituisce un vizio dell’Amministrazione.

Motivo I - Istruttoria e motivazione dell’ordinanza

La censura è respinta. L’ordinanza identifica i destinatari e l’immobile, richiama il nulla osta del 1967, il sopralluogo e il verbale di accertamento, descrive puntualmente le opere e collega le risultanze alla loro non riconducibilità al titolo originario. Non è necessaria una trattazione astratta e separata di ogni categoria di abuso se il percorso che conduce alla demolizione è intelligibile e verificabile.

Motivo I - Decorso del tempo e legittimo affidamento

La censura è respinta. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non ne determina la legittimità e non attribuisce, di per sé, un affidamento tutelabile alla conservazione. L’ordine è stato adottato il 6 maggio 2015, poco più di sei mesi dopo la segnalazione del 21 ottobre 2014 e il sopralluogo del 29 ottobre 2014. Neppure l’uso dell’immobile come abitazione dei ricorrenti prevale sul potere-dovere ripristinatorio, ferma la possibile rilevanza del dato nella fase materiale di esecuzione nei limiti di legge.

Motivo II - Inapplicabilità dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001

La censura è respinta perché l’art. 34 riguarda gli interventi in parziale difformità, mentre l’intervento, valutato unitariamente, è stato correttamente ricondotto all’assenza di titolo o alla totale difformità. La sanzione pecuniaria sostitutiva è eccezionale e presuppone la parziale difformità e l’accertamento tecnico dell’impossibilità di demolire la parte difforme senza pregiudizio per quella conforme; tale verifica appartiene alla fase esecutiva e non vizia l’ordine demolitorio nel caso in esame.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 assoggetta alla rimozione o alla demolizione gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto.

    La demolizione si applica agli interventi senza permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali. La qualificazione dipende dal risultato edilizio effettivo; la realizzazione di un organismo sostanzialmente diverso o di volumi autonomamente utilizzabili può integrare totale difformità.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    La disposizione considera essenziali le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato e della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza.

    La modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio rispetto al progetto approvato costituisce variazione essenziale; non è assimilabile a una mera variazione della distribuzione interna.

  • artt. 32 e 41 l. 1150/1942

    Già l’art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, imponeva al Comune di vigilare affinché le costruzioni rispettassero, oltre alle norme e alle prescrizioni urbanistiche, le modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, prevedendo, in caso di inosservanza, la sospensione dei lavori e l’adozione dei provvedimenti necessari alla modifica della costruzione o alla rimessione in pristino.

    Anche prima della legge n. 47 del 1985, il progetto approvato e le modalità esecutive della licenza erano vincolanti: la disciplina del 1985 ha tipizzato la variazione essenziale per modifica sostanziale della localizzazione, ma non ha creato per la prima volta l’obbligo di rispettare il sedime assentito. Il parere richiama gli artt. 32 e 41 della legge n. 1150 del 1942 quali basi dei poteri repressivi.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di avvio deve consentire ai destinatari di conoscere l’oggetto del procedimento e gli effetti potenzialmente prodotti dal provvedimento finale. L’art. 10 della medesima legge riconosce agli interessati il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti pertinenti, che l’Amministrazione è tenuta a valutare.

    La comunicazione è idonea quando permette di comprendere l’oggetto del procedimento e i possibili effetti del provvedimento, mentre la partecipazione consente la presentazione di memorie e documenti. Non occorre anticipare la qualificazione giuridica definitiva se i fatti e le opere contestate sono stati descritti e rimangono invariati.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Tale disposizione disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e prevede la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità.

    La sanzione pecuniaria sostitutiva presuppone che l’intervento sia qualificabile come parziale difformità e che la demolizione della parte difforme pregiudichi quella conforme. La disposizione non permette di scomporre artificialmente un intervento unitario che, nel suo complesso, è stato correttamente qualificato come assenza di titolo, totale difformità o variazione essenziale; la verifica tecnica appartiene alla fase esecutiva.

  • art. 32 l. 47/1985

    La legge n. 47 del 1985 ha introdotto espressamente la modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio tra le ipotesi di variazione essenziale; ciò non significa, tuttavia, che prima del 1985 fosse lecito realizzare l’edificio in una collocazione diversa da quella autorizzata.

    La legge n. 47 del 1985 ha espressamente incluso la modifica sostanziale della localizzazione nella categoria delle variazioni essenziali, senza rendere lecita in precedenza la difformità dal sedime e dalle modalità esecutive stabilite dalla licenza.

Massime di principio

  • Quando più opere edilizie sono materialmente e funzionalmente collegate e concorrono alla trasformazione dell’organismo edilizio, la loro qualificazione deve basarsi sul risultato complessivo rispetto al titolo assentito; non è consentito scomporle artificialmente per ricondurre singoli manufatti a regimi sanzionatori diversi.
  • La realizzazione di un edificio in una localizzazione sostanzialmente diversa da quella prevista dal progetto approvato può integrare una variazione essenziale; l’obbligo di rispettare il sedime e le modalità esecutive della licenza sussisteva anche prima della positivizzazione della categoria delle variazioni essenziali da parte della legge n. 47 del 1985.
  • La diversa qualificazione giuridica delle opere tra comunicazione di avvio e provvedimento finale non determina, da sola, una violazione della partecipazione procedimentale se la contestazione materiale delle opere e l’oggetto del procedimento sono rimasti invariati e sono stati descritti in modo da consentire la presentazione di osservazioni.
  • L’accatastamento e la documentazione fotografica possono dimostrare la risalenza delle opere, ma non costituiscono titolo edilizio e non ne dimostrano la legittimità urbanistico-edilizia.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio non lo legittima né crea, da solo, un affidamento tutelabile alla sua conservazione; rileva anche il tempo intercorso tra la conoscenza dell’abuso da parte dell’Amministrazione e l’adozione dell’ordine.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone una parziale difformità e l’impossibilità tecnica di demolire la parte difforme senza pregiudizio per quella conforme; la relativa verifica è propria della fase esecutiva e non è un presupposto generale dell’ordine demolitorio.

Ordinanza di demolizione per opere difformi da un titolo edilizio del 1967

La Sezione Prima esamina il ricorso straordinario di due proprietari contro l’ordinanza del Comune di Maracalagonis del 6 maggio 2015, che ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso è rigettato; la domanda cautelare resta assorbita.

Fatti e contestazioni

L’immobile era assistito da un nulla osta del 1° luglio 1967 per una casa di civile abitazione composta da due camere da letto, andito, bagno e cucina. Dopo una segnalazione del 21 ottobre 2014 relativa a un barbecue e a immissioni di fumo, il 29 ottobre 2014 la Polizia locale e un tecnico comunale hanno effettuato un sopralluogo. Il Comune ha poi comunicato l’avvio del procedimento il 18 febbraio 2015, assegnando quindici giorni per presentare memorie; non sono state presentate osservazioni. L’ordinanza è stata adottata il 6 maggio 2015 e comunicata il 26 maggio 2015. Il ricorso, notificato il 22 settembre 2015, è stato ritenuto tempestivo.

I ricorrenti hanno sostenuto che le opere fossero semplici difformità dal titolo, lamentando la divergenza terminologica tra comunicazione di avvio e ordinanza, carenze istruttorie e motivazionali, lesione dell’affidamento per il tempo trascorso e mancata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune ha invece rappresentato che le opere, considerate nel loro complesso, avevano trasformato l’organismo edilizio e che alcuni locali erano autonomamente utilizzabili.

Qualificazione complessiva delle opere

Il Consiglio di Stato applica l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ritiene decisivo il risultato edilizio effettivamente realizzato, non la mera esistenza formale del titolo originario. Opere materialmente e funzionalmente collegate devono essere valutate unitariamente, senza scomposizioni che ne occultino l’incidenza complessiva. La Sezione richiama, in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4665 del 9 maggio 2023 e Sez. II, n. 5849 del 17 luglio 2026.

Il progetto del 1967 prevedeva il corpo principale in aderenza al lato destro, con distacchi di circa tre metri dal confine posteriore e da quello laterale. Nel 2014 sono state accertate, tra l’altro, l’aderenza del corpo principale anche al confine posteriore e a quello laterale sinistro, la diversa larghezza del lotto rispetto agli elaborati progettuali, un bagno aggiuntivo, un servizio igienico esterno, una tettoia in legno, una cucina separata e un locale di sgombero con ingressi indipendenti, una tettoia con pannelli coibentanti, un barbecue e canne fumarie. La cucina, pur destinata a una funzione già contemplata nel titolo, è un vano distinto e non comunicante con l’abitazione originaria; il locale di sgombero ha specifica rilevanza e autonoma utilizzabilità. In particolare, quest’ultimo costituisce un volume ulteriore che integra la totale difformità ai sensi dell’art. 31.

La diversa localizzazione del corpo principale è una modifica sostanziale della posizione dell’edificio sull’area di pertinenza e rileva ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001. La Sezione precisa che la legge n. 47 del 1985 ha esplicitato la modifica sostanziale della localizzazione tra le variazioni essenziali, ma già l’art. 32 della legge n. 1150 del 1942 imponeva il rispetto delle modalità esecutive fissate nella licenza, consentendo interventi repressivi in caso di inosservanza.

Partecipazione, istruttoria e motivazione

La comunicazione di avvio aveva indicato il procedimento demolitorio, il fabbricato, il titolo del 1967 e le opere contestate, descrivendone collocazione e dimensioni e consentendo ai proprietari di presentare memorie. La successiva diversa qualificazione giuridica non ha cambiato i fatti contestati né introdotto elementi materiali nuovi; pertanto non sussiste violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

L’ordinanza è ritenuta adeguatamente istruita e motivata: identifica immobile e destinatari, richiama il titolo edilizio, il sopralluogo del 29 ottobre 2014 e il verbale del 24 dicembre 2014, descrive le opere e spiega il loro rapporto con il titolo originario e con la sanzione applicata. Non è necessario che il provvedimento svolga una trattazione astratta e separata di ogni categoria di abuso, se il percorso argomentativo è comprensibile e verificabile. L’accatastamento del 1994 e la visibilità di alcune opere nelle fotografie aeree del 2006 e del 2008 dimostrano soltanto la loro risalenza, non la legittimità edilizia.

Tempo trascorso, affidamento e uso abitativo

L’ordine di demolizione ha natura vincolata e ripristinatoria e, di regola, non richiede una comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell’abuso, secondo Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 9 del 17 ottobre 2017. Il tempo trascorso dalla realizzazione non legittima l’opera né genera di per sé affidamento tutelabile, in linea con Cons. Stato, Sez. II, n. 1298 dell’8 febbraio 2024. Nel caso concreto, il Comune ha adottato l’ordinanza il 6 maggio 2015, poco più di sei mesi dopo la segnalazione e il sopralluogo dell’ottobre 2014. L’uso dell’immobile come abitazione dei ricorrenti non incide sulla legittimità dell’ordine, pur potendo assumere rilievo nella fase materiale di esecuzione nei limiti di legge.

Inapplicabilità dell’art. 34 e conclusione

L’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 riguarda gli interventi in parziale difformità e consente la sanzione pecuniaria sostitutiva quando la demolizione pregiudicherebbe la parte conforme. Il presupposto della parziale difformità manca, perché l’intervento, considerato unitariamente, è stato correttamente qualificato come eseguito in assenza di titolo, in totale difformità o con variazione essenziale. La sanzione sostitutiva è eccezionale e la verifica tecnica sulla possibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme appartiene alla fase esecutiva, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 638 del 26 gennaio 2026. Il ricorso è quindi rigettato e la domanda cautelare è assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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