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Parere

Parere n. 1838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, contro Comune di-OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso nota n. prot. 0433552.u dell'11 dicembre 2025 concernente revoca compartecipazione al pagamento della quota della retta sociale per la permanenza nella Rssa;

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la nota comunale dell’11 dicembre 2025, recante comunicazione della revoca della compartecipazione alla quota sociale della retta per la permanenza dell’assistito in una RSSA.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente chiede l’annullamento della revoca della compartecipazione comunale alla retta sociale e il ripristino del beneficio. Deduce che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, riconosciute a una persona con disabilità grave, non costituiscono reddito computabile ai fini della determinazione della compartecipazione, richiamando il d.P.C.M. n. 159/2013, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 e i diritti costituzionali e convenzionali delle persone con disabilità. Lamenta inoltre sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei presupposti. Il Comune eccepisce la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di 120 giorni decorresse dalla comunicazione del 19 novembre 2025; la ricorrente afferma invece di aver avuto conoscenza formale del diniego soltanto con la nota dell’11 dicembre 2025 e contesta che la precedente comunicazione fosse stata correttamente portata a sua conoscenza. È stata chiesta anche la sospensione cautelare dell’atto.

Il parere

Il Consiglio di Stato non decide né l’eccezione di tardività né il merito del ricorso e non esamina l’istanza cautelare. Ritiene necessario un approfondimento istruttorio preliminare sull’ammissibilità, in particolare sulla data e sulle circostanze dell’effettiva conoscenza dell’atto di revoca da parte della ricorrente. Il Comune deve attestare gli elementi utili a ricostruire tale conoscenza, considerato che la ricorrente contestò la revoca già il 4 dicembre 2025 e che dagli atti risulta una comunicazione via PEC del 5 dicembre 2025. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve acquisire le informazioni, anche presso gli uffici comunali, trasmettere una relazione integrativa entro 60 giorni e previamente sottoporla alla ricorrente, che potrà formulare osservazioni e controdeduzioni entro 10 giorni. L’esame è sospeso e rinviato a una successiva adunanza; restano impregiudicate tutte le questioni processuali, di merito e cautelari.

Osservazioni

Ammissibilità e decorrenza del termine di 120 giorni

Prima di decidere l’eccezione comunale di tardività occorre accertare quando e attraverso quali modalità la ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto di revoca. Il Comune deve fornire gli elementi pertinenti, tenendo conto della contestazione inviata il 4 dicembre 2025 e della comunicazione via PEC del 5 dicembre 2025.

Incombente istruttorio e contraddittorio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, una relazione integrativa comprensiva delle ulteriori informazioni acquisite presso gli uffici comunali. La relazione deve essere previamente comunicata alla ricorrente, che può presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 10 giorni, inoltrandole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione.

Merito e istanza cautelare

Ogni valutazione sul merito e sulla domanda cautelare resta impregiudicata fino al completamento dell’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il Collegio ritiene che il ricorso non sia maturo per l’esame sia di merito che cautelare essendo preliminarmente necessario accertare i profili di ammissibilità.

    La verifica dell’ammissibilità, compresa la tempestività del ricorso, deve precedere l’esame del merito e della domanda cautelare; nel caso concreto, la Sezione sospende la decisione per accertare la data dell’effettiva conoscenza dell’atto.

  • d.P.R. 1199/1971, art. 11

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata per individuare la modalità di presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • d.P.R. 1199/1971, art. 9

    Il Collegio ritiene che il ricorso non sia maturo per l’esame sia di merito che cautelare essendo preliminarmente necessario accertare i profili di ammissibilità.

    La questione della tempestività è preliminare e richiede un accertamento istruttorio sulla conoscenza effettiva dell’atto; la Sezione non determina ancora se il ricorso sia stato proposto entro il termine previsto.

  • d.P.C.M. 159/2013, artt. 2, 3, 4, 5 e 6

    La Sezione, pertanto, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa del disposto incombente istruttorio di cui in motivazione.

    La disciplina è invocata dalla ricorrente per sostenere l’esclusione dal reddito rilevante delle prestazioni assistenziali connesse alla disabilità; il Consiglio di Stato non esamina né accoglie tale interpretazione, riservando ogni decisione di merito.

  • d.l. 29 marzo 2016, n. 42, art. 2-sexies, convertito dalla l. 26 maggio 2016, n. 89

    La Sezione, pertanto, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa del disposto incombente istruttorio di cui in motivazione.

    La disposizione è richiamata tra le norme invocate a sostegno della non computabilità delle prestazioni assistenziali ai fini della determinazione della compartecipazione; il parere interlocutorio non decide la questione.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione del parere devono essere oscurati i dati identificativi e quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o delle altre persone menzionate.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 1 e 4

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati personali relativi alla salute in caso di diffusione del parere.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-septies

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, concorre a giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • l. 3 marzo 2009, n. 18

    La Sezione, pertanto, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa del disposto incombente istruttorio di cui in motivazione.

    La ricorrente invoca la legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; il Collegio non affronta la questione sostanziale, rinviandola a una successiva fase.

  • Costituzione, artt. 32, 38, 53 e 117, secondo comma, lettera m)

    La Sezione, pertanto, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa del disposto incombente istruttorio di cui in motivazione.

    I parametri costituzionali sono invocati dalla ricorrente, ma la Sezione lascia impregiudicata la loro rilevanza e ogni questione di merito.

Massime di principio

  • Quando è contestata la tempestività di un ricorso straordinario, il termine di impugnazione va verificato in relazione all’effettiva conoscenza dell’atto da parte del ricorrente; se gli atti non consentono di accertare data e modalità di tale conoscenza, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria prima di decidere sull’ammissibilità.
  • L’accertamento preliminare dell’ammissibilità del ricorso può impedire, fino al suo completamento, l’esame sia del merito sia della domanda cautelare, che restano impregiudicati.

Ricorso sulla revoca della compartecipazione alla retta di una RSSA

La Sezione Prima del Consiglio di Stato esamina un ricorso straordinario promosso dall’amministratrice di sostegno di una persona con disabilità contro la revoca della compartecipazione comunale alla quota sociale della retta per la permanenza in una RSSA. Il parere è interlocutorio: la Sezione non decide l’ammissibilità, il merito o la domanda cautelare e dispone un’integrazione istruttoria.

Vicenda e provvedimento contestato

L’assistito, riconosciuto invalido al 100% e affetto da epilessia focale strutturale post-infettiva e grave ritardo mentale, è inserito in una RSSA con assistenza continuativa e operatore dedicato. Percepisce una pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, per un importo complessivo indicato in 1.266 euro mensili. Il Comune ha disposto che, dal 1° novembre 2025, non avrebbe più contribuito alla quota sociale della retta, ritenendo che il reddito pensionistico consentisse all’ospite di sostenerla autonomamente.

La ricorrente domanda l’annullamento dell’atto e il ripristino della compartecipazione. Riferisce inoltre che il Distretto socio-sanitario aveva ritenuto appropriata la proroga della permanenza in struttura, subordinando però l’autorizzazione alla sottoscrizione di un impegno al pagamento della quota sociale.

Motivi e questioni sottoposte

Nel merito, la ricorrente sostiene che pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non debbano essere considerate reddito disponibile per il calcolo della compartecipazione, perché prestazioni compensative della condizione di disabilità. Richiama gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, gli artt. 32, 38, 53 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., la l. n. 18/2009 e il precedente del Consiglio di Stato n. 6371/2018. Deduce inoltre sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei presupposti. Ha chiesto la sospensione dell’atto per il periculum in mora.

Il Comune eccepisce la tardività: assume che il termine di 120 giorni decorresse dalla comunicazione del 19 novembre 2025 e che il ricorso, notificato il 1° aprile 2026, fosse quindi tardivo. La ricorrente afferma invece di aver impugnato la nota dell’11 dicembre 2025, con cui le sarebbe stato comunicato formalmente il diniego; sostiene che la precedente nota era stata inviata alla struttura e che la copia diretta all’assistito era stata trasmessa a un indirizzo errato. Riferisce di avere contestato la revoca già il 4 dicembre 2025.

Ragioni dell’interlocutorio

La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione, sia sul merito sia sulla domanda cautelare, poiché occorre prima accertare i profili di ammissibilità. In particolare, chiede al Comune di documentare gli elementi dai quali risulti l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della ricorrente, presumibilmente verificatasi tra l’adozione e la comunicazione via PEC del 5 dicembre 2025. La contestazione inviata il 4 dicembre 2025 rende necessario chiarire la sequenza delle comunicazioni e la conoscenza dell’atto.

Incombenti e conclusione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere entro 60 giorni una relazione integrativa, comprensiva delle ulteriori informazioni acquisite presso gli uffici comunali. Prima del deposito, la relazione deve essere inviata alla ricorrente, che può presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 10 giorni, trasmettendole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione.

L’esame del parere è sospeso e la trattazione è rinviata a una successiva adunanza. Restano impregiudicate l’eccezione di tardività, le questioni di merito e la domanda cautelare. È inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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