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Parere

Parere n. 1836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto società Firenze AVD S.r.l., contro il Comune di Firenze, per l’annullamento del provvedimento prot. 60774 del 21 febbraio 2024 di decadenza dell’autorizzazione pve n. 70 del 4 marzo 2022 e della concessione n. 3666 del 28 marzo 1989 per chiosco edicola e della nota prot. 222530 del 7 luglio 2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza.

Giustizia amministrativa202500127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Comune di Firenze prot. 60774 del 21 febbraio 2024, recante la decadenza dall’autorizzazione per un punto vendita esclusivo di stampa e dalla concessione di suolo pubblico, nonché della nota di avvio del procedimento prot. 222530 del 7 luglio 2023.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha contestato la decadenza dall’autorizzazione di punto vendita esclusivo n. 70 del 4 marzo 2022 e dalla concessione di suolo pubblico n. 3666 del 28 marzo 1989, relativa al chiosco-edicola in Piazza Beccaria angolo Viale Giovine Italia, deducendo la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dei principi di correttezza e leale collaborazione. Ha sostenuto che il chiosco avrebbe potuto essere spostato in conseguenza dei lavori per la nuova linea tramviaria e che erano stati avviati contatti con il Comune per individuare una nuova collocazione, trasformare l’edicola in una struttura multifunzionale e ottenere una proroga. Ha lamentato che l’Amministrazione abbia disposto la decadenza insieme al diniego di proroga senza attivare un adeguato contraddittorio sulle soluzioni prospettate. La questione centrale era se, a fronte della chiusura dell’attività per oltre dodici mesi e in assenza di una tempestiva e motivata istanza di proroga, sussistessero i presupposti per la decadenza vincolata dell’autorizzazione e, conseguentemente, della concessione di suolo pubblico.

Il parere

Il ricorso è respinto. Il Consiglio di Stato rileva che non sono contestati né l’inattività del punto vendita per oltre un anno né l’assenza di una comunicazione di sospensione volontaria. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera c), della l.r. Toscana n. 62/2018, tali circostanze comportano la decadenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine. La decadenza ha natura vincolata, poiché la legge dispone che il Comune «dichiara» la decadenza e non che «può» dichiararla. Non risulta documentato, né specificamente allegato, che la domanda di proroga sia stata presentata prima del decorso dell’anno; inoltre, la richiesta era generica, non indicava durata e finalità della proroga e non illustrava le modifiche progettate. Venuta meno l’autorizzazione all’attività, anche la concessione di suolo pubblico risultava priva della propria causa giustificatrice. Quanto alla censura procedimentale, il parere dà atto del rispetto del contraddittorio nel procedimento giustiziale, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa alla società presso il difensore; non ravvisa elementi che superino i presupposti sostanziali della decadenza.

Osservazioni

Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e del principio di correttezza e leale collaborazione

La censura è respinta nel quadro della valutazione complessiva di infondatezza del ricorso. Il parere dà atto del rispetto del contraddittorio nel procedimento giustiziale e considera decisivi i presupposti legali della decadenza: inattività per oltre un anno, mancata comunicazione di sospensione volontaria e assenza di prova di una tempestiva e motivata domanda di proroga. La prospettata nuova collocazione e trasformazione dell’edicola non risultava tradotta in una richiesta di proroga sufficientemente tempestiva e specifica.

Decadenza dall’autorizzazione per inattività superiore a un anno

La decadenza è ritenuta legittima perché il punto vendita era rimasto inattivo per oltre dodici mesi e la società non aveva comunicato una sospensione volontaria. La disposizione regionale configura un potere vincolato, imponendo al Comune di dichiarare la decadenza al ricorrere dei presupposti.

Richiesta di proroga

Non è documentato né specificamente allegato che la richiesta di proroga sia stata presentata prima del decorso dell’anno di inattività. In ogni caso, la richiesta era generica: non indicava la durata, la finalità della proroga o le modifiche che la società intendeva apportare all’attività.

Decadenza dalla concessione di suolo pubblico

La decadenza dall’autorizzazione alla vendita comporta anche quella dalla concessione di suolo pubblico, che, venuta meno l’attività autorizzata cui era funzionale, risulta priva di causa giustificatrice.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 1, lettera c), l.r. Toscana n. 62/2018

    Il provvedimento di decadenza, in presenza dei requisiti normativi, assume carattere vincolato, come si evince dalla formulazione della norma. Infatti, secondo il precitato articolo 125, comma 1, lettera c), L.R. n. 62/2018 “il Comune dichiara la decadenza” e non “il Comune può dichiarare la decadenza”. Il che lascia intendere che non vi sia spazio di discrezionalità in capo all’Ente procedente.

    Quando l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è sospesa per oltre un anno, la decadenza è vincolata, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.

  • art. 86, comma 1, l.r. Toscana n. 62/2018

    A sua volta, per quanto qui di interesse, l’articolo 86, comma 1, L.R. Toscana n. 62/2018 dispone che «1. L’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi».

    La sospensione volontaria dell’attività di vendita della stampa può durare al massimo dodici mesi consecutivi; nel caso in esame, la società non aveva comunicato una sospensione volontaria.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, prospettandone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e violazione del principio di correttezza e leale collaborazione della pubblica amministrazione con il privato”.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della censura della società sul contraddittorio procedimentale, ma il parere non sviluppa una distinta interpretazione dell’art. 10; respinge complessivamente il ricorso in ragione della sussistenza dei presupposti vincolati della decadenza e della mancanza di una tempestiva e adeguatamente motivata domanda di proroga.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall’art. 125, comma 1, lettera c), della l.r. Toscana n. 62/2018 è vincolata quando l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è sospesa per oltre un anno, salvo che ricorrano i presupposti per una proroga.
  • Per ottenere la proroga della sospensione oltre il termine annuale, la domanda deve essere presentata prima della scadenza e deve essere motivata in relazione a una comprovata necessità; una richiesta priva di indicazioni sulla durata, sulla finalità e sul progetto che giustifica la proroga non soddisfa tali requisiti.
  • La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività può comportare la decadenza dalla concessione di suolo pubblico funzionale a quella stessa attività, quando, venuta meno l’autorizzazione, la concessione risulti priva di causa giustificatrice.

Decadenza dell’autorizzazione di un chiosco-edicola per inattività

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da una società titolare di un chiosco-edicola contro il Comune di Firenze. La controversia concerne la decadenza dall’autorizzazione per la vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica e dalla concessione di suolo pubblico, disposta dopo oltre un anno di inattività.

Fatti e provvedimenti contestati

Il Comune, con provvedimento prot. 60774 del 21 febbraio 2024, ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione n. 70 del 4 marzo 2022 e dalla concessione di suolo pubblico n. 3666 del 28 marzo 1989, relative al chiosco situato in Piazza Beccaria angolo Viale Giovine Italia. La società ha impugnato anche la nota prot. 222530 del 7 luglio 2023 di avvio del procedimento.

La decadenza è stata motivata con la chiusura del punto vendita per oltre dodici mesi e con il mancato accoglimento della domanda di proroga, giudicata generica e non conforme alla disciplina vigente. La società ha riferito che il chiosco avrebbe potuto essere spostato per i lavori della nuova linea tramviaria e ha prospettato contatti con il Comune per una diversa collocazione, la trasformazione dell’edicola in struttura multifunzionale e la concessione di una proroga.

Censure della ricorrente e disciplina applicabile

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e dei principi di correttezza e leale collaborazione. Secondo la società, il Comune avrebbe dovuto attivare il contraddittorio per valutare lo spostamento e la trasformazione del punto vendita prima di disporre la decadenza insieme al diniego di proroga.

Il Consiglio di Stato applica l’art. 125, comma 1, lettera c), della l.r. Toscana n. 62/2018, che prevede la decadenza quando l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è sospesa per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza. Richiama inoltre l’art. 86, comma 1, della stessa legge, che consente la sospensione volontaria per un massimo di dodici mesi consecutivi.

Valutazione del Consiglio di Stato

Non sono contestati né il protrarsi dell’inattività per oltre un anno né il fatto che la società non abbia comunicato una sospensione volontaria. La disposizione regionale ha natura vincolata: la formula «il Comune dichiara la decadenza» non lascia all’Amministrazione la scelta se adottare o meno il provvedimento al ricorrere dei presupposti.

Non risulta documentato, né specificamente allegato, che la domanda di proroga sia stata presentata prima del decorso dell’anno. Inoltre, la richiesta non indicava la durata né la finalità della proroga e non spiegava quali modifiche la società intendesse apportare all’attività. Le prospettive di spostamento e trasformazione del chiosco non sono quindi ritenute idonee a superare la mancanza di una richiesta tempestiva e sufficientemente motivata.

Il venir meno dell’autorizzazione alla vendita determina anche la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che resta priva della propria causa giustificatrice. Quanto al contraddittorio nel procedimento giustiziale, il parere dà atto che la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa alla società presso il difensore.

Esito

Il ricorso straordinario è giudicato infondato e viene respinto.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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