Parere n. 1837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Adriana Spagnuolo contro il Comune di Mottafollone, in persona del Sindaco pro tempore, nonché contro il sig. Luigi Bruno, per l’annullamento dei provvedimenti sindacali di cui ai protocolli nn. 3759 e 3760 del 18 giugno 2024 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti sindacali prot. nn. 3759 e 3760 del 18 giugno 2024, di nomina rispettivamente di un assessore e vicesindaco e di un assessore, nonché della deliberazione consiliare n. 13 del 19 giugno 2024 di presa d’atto delle nomine.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, consigliera comunale eletta alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 e indicata come candidata di genere femminile più votata, aveva manifestato la disponibilità a essere nominata assessora. Ha impugnato la composizione integralmente maschile della Giunta deducendo la violazione degli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificati dalla l. 215/2012, in relazione all’art. 51 Cost. e all’art. 1 del d.lgs. 198/2006, e lamentando il mancato rispetto della pari opportunità e della presenza di entrambi i sessi. Sono state esaminate, in via preliminare, la mancata notificazione del ricorso al beneficiario del decreto prot. n. 3759 e l’esistenza di un interesse concreto all’impugnazione dei singoli atti; inoltre, la ricorrente nelle repliche ha prospettato l’azione non più in funzione della propria aspirazione alla nomina, ma per la tutela generale della parità di genere. È stata altresì valutata l’autonoma lesività della deliberazione consiliare di presa d’atto. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare, solo menzionata nell’epigrafe e non motivata nelle conclusioni.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per concorrenti ragioni, senza esame nel merito della legittimità della composizione della Giunta o dell’istruttoria svolta dal Sindaco. In primo luogo, il ricorso contro il decreto prot. n. 3759 è inammissibile perché non notificato al suo diretto beneficiario, Giancarlo Iannuzzi. Il decreto prot. n. 3760, notificato al diverso beneficiario Luigi Bruno, è un atto autonomo e distinto: la notificazione a Bruno non instaura il contraddittorio rispetto alla nomina di Iannuzzi e l’omissione non è sanabile con integrazione postuma. Inoltre, l’interesse concretamente dedotto riguardava il riequilibrio complessivo della Giunta e non poteva essere soddisfatto dall’eventuale annullamento isolato della sola nomina di Bruno, che avrebbe lasciato ferma quella di Iannuzzi e non avrebbe imposto la nomina della ricorrente, poiché la scelta degli assessori resta attribuita al Sindaco nell’ambito della sua discrezionalità politico-fiduciaria, soggetta ai vincoli normativi di pari opportunità. In secondo luogo, la posizione soggettiva fatta valere è stata mutata nel corso del procedimento: il ricorso introduttivo fondava l’interesse sulla candidatura personale alla nomina, mentre le repliche hanno invocato un interesse generale alla parità di genere. Tale riqualificazione tardiva non può fondare un’azione popolare, non prevista, e la qualità di consigliera comunale non legittima di per sé a impugnare scelte sostanziali del Sindaco, in assenza di una lesione diretta delle prerogative inerenti allo ius ad officium. La deliberazione consiliare n. 13 è una mera presa d’atto, priva di efficacia costitutiva o autonoma portata lesiva; esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione dei decreti, manca un interesse autonomo al suo annullamento. La domanda cautelare è assorbita.
Osservazioni
Decreto sindacale prot. n. 3759 del 18 giugno 2024
L’impugnazione è inammissibile perché il ricorso non è stato notificato al beneficiario del decreto, Giancarlo Iannuzzi. I due decreti di nomina hanno oggetto, destinatari ed effetti autonomi; la notificazione al beneficiario del distinto decreto prot. n. 3760 non vale a instaurare il contraddittorio anche rispetto al decreto prot. n. 3759 e l’omissione non può essere sanata con integrazione postuma.
Decreto sindacale prot. n. 3760 del 18 giugno 2024
L’impugnazione non è utilmente scrutinabile in via isolata: l’annullamento della sola nomina di Bruno non realizzerebbe l’interesse dichiarato al riequilibrio complessivo della Giunta, poiché resterebbe ferma la nomina di Iannuzzi e non ne deriverebbe l’obbligo di nominare la ricorrente o un’altra donna. La mancata notificazione al beneficiario dell’altro decreto rende impossibile conseguire l’utilità sostanziale perseguita e determina carenza di interesse anche rispetto alla parte ritualmente notificata.
Legittimazione e interesse a ricorrere
La ricorrente ha fondato inizialmente l’interesse sulla propria aspirazione personale alla nomina, ma nelle repliche ha ricondotto l’azione alla tutela generale della parità di genere, escludendo una pretesa individuale alla nomina. Il mutamento tardivo non è una mera precisazione e non può trasformare il ricorso straordinario in un’azione popolare. La qualità di consigliera non legittima a contestare scelte sostanziali dell’organo esecutivo in assenza di una lesione diretta delle prerogative consiliari.
Deliberazione consiliare n. 13 del 19 giugno 2024
La deliberazione si limita a prendere atto delle nomine già effettuate dal Sindaco, senza efficacia costitutiva o autonoma portata lesiva. Non sussiste un interesse autonomo al suo annullamento una volta esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione dei decreti sindacali.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La notificazione ad almeno un controinteressato costituisce adempimento indefettibile per la proposizione del ricorso straordinario e deve essere perfezionata entro il termine decadenziale previsto.
Il ricorso straordinario deve essere notificato tempestivamente almeno a un controinteressato rilevante per lo specifico atto impugnato. Se sono contestati atti autonomi con beneficiari diversi, la notificazione al destinatario di uno non sostituisce quella dovuta al beneficiario dell’altro.
La disposizione richiede la titolarità di un interesse personale, concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato e non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, l’esercizio di un’azione popolare diretta alla tutela astratta della legalità dell’azione amministrativa.
La legittimazione al ricorso straordinario presuppone una posizione personale, concreta e attuale; l’interesse generale alla legalità o alla parità di genere, non mediato da una posizione soggettiva individuale, non è sufficiente.
art. 46, comma 2, d.lgs. 267/2000
L’art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nominare i componenti della Giunta e prevede che le nomine siano comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.
La nomina degli assessori compete al Sindaco; la deliberazione consiliare successiva che prende atto delle nomine non costituisce essa stessa l’atto di nomina e, se priva di ulteriori effetti, non ha autonoma portata lesiva.
Massime di principio
- Quando il ricorso straordinario impugna più provvedimenti autonomi, ciascuno con un proprio beneficiario, la notificazione deve essere valutata con riferimento al singolo atto e al suo diretto destinatario; la notificazione al beneficiario di un provvedimento distinto non instaura il contraddittorio per gli altri atti.
- Il ricorso straordinario richiede un interesse personale, concreto e attuale e non può essere utilizzato come azione popolare per il controllo astratto della legalità amministrativa, salvo una specifica previsione normativa.
- La posizione soggettiva a tutela della quale si agisce deve essere individuata nel ricorso introduttivo; le successive difese possono precisare e comprovare l’interesse, ma non sostituire la posizione personale originariamente dedotta con un interesse generale privo di legittimazione.
- La qualità di consigliere comunale legittima l’impugnazione quando l’atto incide direttamente sulle prerogative inerenti alla carica elettiva, ma non attribuisce una legittimazione generale a contestare le scelte sostanziali degli altri organi comunali.
- La mancata nomina di un consigliere ad assessore non coincide, per il solo fatto della carica consiliare, con la lesione delle prerogative del mandato: la carica di consigliere e quella di assessore sono posizioni istituzionali distinte.
- L’interesse a impugnare deve essere valutato in relazione all’utilità concreta conseguibile. Se l’interesse dedotto riguarda la riedizione complessiva di una scelta amministrativa, l’impugnazione isolata di uno solo degli atti autonomi che la compongono è inammissibile quando non può procurare quell’utilità e altera il perimetro della discrezionalità riservata all’amministrazione.
Inammissibilità del ricorso sulla composizione della Giunta comunale di Mottafollone
Il Consiglio di Stato esamina il ricorso straordinario di una consigliera comunale contro due decreti sindacali del 18 giugno 2024, che hanno nominato due assessori uomini, e contro la deliberazione consiliare del giorno successivo di presa d’atto. La ricorrente deduceva la violazione del principio di pari opportunità e dell’obbligo di presenza di entrambi i sessi nella Giunta.
Fatti e domande
Dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, la ricorrente, eletta consigliera e indicata come la candidata di genere femminile più votata, aveva manifestato la disponibilità a essere nominata assessora. Il Sindaco nominava un assessore e vicesindaco con decreto prot. n. 3759 e un altro assessore con decreto prot. n. 3760; il Consiglio comunale prendeva atto delle nomine con deliberazione n. 13 del 19 giugno 2024.
La ricorrente sosteneva che la composizione integralmente maschile violasse gli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificati dalla l. 215/2012, in relazione all’art. 51 Cost. e all’art. 1 del d.lgs. 198/2006. Inizialmente collegava l’interesse a ricorrere anche alla propria aspirazione alla nomina; nelle repliche alla relazione ministeriale ha affermato di agire per la tutela del principio generale di parità, precisando che nessuno potrebbe vantare un diritto alla nomina.
Notificazione dei decreti e utilità concreta
Il ricorso era stato notificato al beneficiario del decreto prot. n. 3760, ma non a Giancarlo Iannuzzi, beneficiario del decreto prot. n. 3759. Il Consiglio di Stato considera i due decreti atti distinti, con oggetti, destinatari ed effetti autonomi, non un unico provvedimento plurimo. In applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1199/1971, la notificazione al beneficiario di un atto non vale per il diverso beneficiario dell’altro atto e l’omissione non può essere superata mediante integrazione postuma del contraddittorio. È quindi inammissibile l’impugnazione del decreto prot. n. 3759.
La Sezione rileva inoltre che l’interesse dichiarato dalla ricorrente riguardava il riequilibrio complessivo della Giunta. L’annullamento della sola nomina di Bruno non avrebbe realizzato tale utilità, poiché sarebbe rimasta ferma la nomina di Iannuzzi e non sarebbe sorto alcun obbligo di nominare la ricorrente o un’altra candidata. La scelta degli assessori spetta al Sindaco, nell’esercizio di una discrezionalità politico-fiduciaria da esercitare nel rispetto dei vincoli normativi pertinenti. L’impugnazione isolata del decreto ritualmente notificato non offrirebbe dunque un’utilità concreta rispetto all’interesse unitario dedotto.
Interesse personale e legittimazione della consigliera
Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario richiede un interesse personale, concreto e attuale e non ammette, in mancanza di una previsione specifica, un’azione popolare a tutela astratta della legalità. Il ricorso introduttivo aveva individuato la posizione della ricorrente nell’aspirazione personale alla nomina, mentre le repliche hanno spostato il fondamento dell’azione sulla tutela generale della parità di genere. La Sezione considera tale mutamento non una semplice precisazione, ma una tardiva sostituzione della posizione soggettiva posta a fondamento dell’azione.
La qualità di consigliera comunale non attribuisce una legittimazione generale a impugnare le scelte sostanziali degli organi comunali: rileva quando siano direttamente lese le prerogative inerenti allo ius ad officium, quali convocazione, partecipazione, informazione, accesso agli atti e voto. Nel caso in esame non erano dedotte limitazioni di tali prerogative, ma la mancata nomina ad assessora. Le cariche di consigliere e assessore sono posizioni istituzionali distinte e l’aspirazione alla seconda non costituisce, per il solo fatto di ricoprire la prima, una prerogativa del mandato elettivo. La Sezione non risolve in termini generali la legittimazione di una donna appartenente al genere sottorappresentato, ritenendo decisivi la concreta posizione processuale assunta e il mutamento operato nelle repliche.
Deliberazione consiliare e conclusione
In base all’art. 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il Sindaco nomina i componenti della Giunta e le nomine sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva. La deliberazione consiliare n. 13 si limita alla presa d’atto, senza efficacia costitutiva o autonoma portata lesiva. Venuta meno l’ammissibilità dell’impugnazione dei decreti sindacali, non residua un interesse autonomo all’annullamento della deliberazione.
La Sezione dichiara pertanto inammissibile il ricorso per le concorrenti ragioni indicate. La domanda cautelare è assorbita; non viene esaminato il merito della dedotta violazione della disciplina sulla parità di genere.
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