Parere n. 1839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia e la Casa circondariale “-OMISSIS-” -OMISSIS- di -OMISSIS- per l'annullamento del decreto del Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria -OMISSIS- n.5/25 del 14 gennaio 2025 con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria n. 5/25 del 14 gennaio 2025, recante la sanzione disciplinare pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, contestava la tempestività dell’azione disciplinare relativa alla stessa vicenda oggetto di un procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. La sentenza era divenuta irrevocabile il 24 luglio 2023; il ricorrente sosteneva di averne trasmesso copia integrale, conforme e corredata dell’attestazione di irrevocabilità, all’Amministrazione il 10 aprile 2024. Poiché la contestazione disciplinare era stata notificata il 21 agosto 2024, riteneva decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992. L’Amministrazione sosteneva che la comunicazione del 10 aprile fosse un adempimento formale non sufficiente a determinare la piena conoscenza della sentenza e invocava inoltre il rispetto del distinto termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento.
Il parere
Il ricorso è fondato. Il termine di 120 giorni per sottoporre l’appartenente alla Polizia Penitenziaria a procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata della pronuncia penale da parte dell’Amministrazione; nel caso di una sentenza, tale conoscenza si realizza con la disponibilità del testo integrale, comprensivo della motivazione e dell’attestazione di irrevocabilità. La comunicazione del 10 aprile 2024, con copia integrale conforme della sentenza e attestazione della sua irrevocabilità, ha quindi avviato il termine. La contestazione notificata il 21 agosto 2024 è tardiva. I ritardi interni nella trasmissione della sentenza tra gli uffici amministrativi non possono incidere sulla decorrenza del termine né pregiudicare la certezza della posizione dell’incolpato. Il richiamo dell’Amministrazione al termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento non è pertinente al motivo dedotto; peraltro, la stessa Amministrazione ne riconosceva la decorrenza dal 10 aprile 2024. La Sezione esprime parere per l’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Violazione dei termini del procedimento disciplinare
Il motivo è accolto. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992 decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza da parte dell’Amministrazione, che nel caso concreto è stata acquisita il 10 aprile 2024 con la trasmissione della copia integrale, conforme e corredata dell’attestazione di irrevocabilità. La contestazione notificata il 21 agosto 2024 è intervenuta oltre il termine. I ritardi nella circolazione interna degli atti non giustificano il superamento del termine decadenziale.
Richiamo difensivo al termine di 270 giorni
Il richiamo dell’Amministrazione al termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento non costituisce un motivo di impugnazione e non contraddice la tardività dell’avvio dell’azione disciplinare. La stessa Amministrazione ha riconosciuto che il termine decorreva dalla comunicazione del 10 aprile 2024.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992
La corretta interpretazione del sopracitato articolo pertanto, nonché di quello di analogo tenore recata dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, come affermato dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario di recente ribadito da questo Consiglio di Stato (sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 90) ed al quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, fa ritenere che “il termine ‘pubblicazione’ contenuto nella lettera del citato articolo debba farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’ (..). In riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale.”
Il termine per avviare il procedimento disciplinare non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza, ma dalla conoscenza qualificata della pronuncia da parte dell’Amministrazione. Per una sentenza, il dies a quo coincide con la disponibilità del testo integrale, inclusa la motivazione e gli elementi che ne attestano l’irrevocabilità.
art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981
La corretta interpretazione del sopracitato articolo pertanto, nonché di quello di analogo tenore recata dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, come affermato dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario di recente ribadito da questo Consiglio di Stato (sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 90) ed al quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, fa ritenere che “il termine ‘pubblicazione’ contenuto nella lettera del citato articolo debba farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’ (..). In riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale.”
La disposizione di analogo tenore è interpretata secondo il medesimo criterio: la decorrenza del termine per l’azione disciplinare va ancorata alla conoscenza qualificata della pronuncia penale da parte dell’Amministrazione.
art. 1392, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
D’altronde, la comunicazione dell’esito del procedimento penale, con allegata copia integrale della sentenza con annotazione della cancelleria della data di irrevocabilità e timbro attestante la conformità, appare in linea anche con l’articolo 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, relativo all’Ordinamento militare, che in ordine alla decorrenza del termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento - termine cui fa riferimento l’Amministrazione resistente nella relazione difensiva nonostante non sia stato dedotto come motivo di impugnazione - indica quale dies a quo “la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono”, una “conoscenza giuridicamente certa” quindi che può derivare solo dall’acquisizione di copia conforme della sentenza, completa dell’attestazione di irrevocabilità (Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6828).
La conoscenza integrale e giuridicamente certa della pronuncia irrevocabile si realizza con l’acquisizione di una copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità. La disposizione è richiamata come criterio coerente anche rispetto alla comunicazione effettuata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il termine per l’avvio dell’azione disciplinare conseguente a un procedimento penale decorre dalla conoscenza qualificata della pronuncia da parte dell’Amministrazione, non dalla sola data formale di pubblicazione se l’Amministrazione non ne ha ancora conoscenza.
- Quando il procedimento penale si conclude con una sentenza, la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine disciplinare presuppone la disponibilità del testo integrale e della motivazione; l’acquisizione di copia conforme con attestazione di irrevocabilità costituisce conoscenza giuridicamente certa.
- Il dipendente può determinare la decorrenza del termine decadenziale trasmettendo all’Amministrazione la sentenza integrale, così da evitare che ritardi nell’acquisizione d’ufficio prolunghino indefinitamente l’incertezza circa l’eventuale avvio del procedimento disciplinare.
- I termini posti a tutela dell’incolpato operano oggettivamente e non possono essere prorogati o neutralizzati invocando la complessità dell’iter interno o ritardi nella trasmissione degli atti tra uffici dell’Amministrazione.
Termini per l’avvio del procedimento disciplinare dopo una sentenza penale
La Sezione Prima ha esaminato il ricorso straordinario di un Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria contro la sanzione pecuniaria di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi. La controversia riguarda la decorrenza del termine per iniziare il procedimento disciplinare dopo la definizione di un procedimento penale.
Fatti e svolgimento dei procedimenti
Il dipendente era stato sottoposto a procedimento penale per un fatto del 30 maggio 2017, qualificato come violenza privata aggravata ai sensi degli artt. 610 e 61, n. 9, c.p. Il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela; la sentenza è divenuta irrevocabile il 24 luglio 2023.
Il ricorrente ha riferito di avere informato l’Amministrazione degli sviluppi del procedimento penale e di avere trasmesso il dispositivo della sentenza con PEC del 16 giugno, 20 luglio e 22 novembre 2023. Il 10 aprile 2024 ha inviato alla Casa circondariale una comunicazione con copia integrale conforme della sentenza e attestazione della data di irrevocabilità, indirizzata anche agli uffici competenti del Ministero e all’Ufficio di disciplina. La contestazione disciplinare, relativa alla medesima vicenda, è stata notificata il 21 agosto 2024; il procedimento si è concluso con il decreto sanzionatorio del 14 gennaio 2025.
Motivo di ricorso e difese
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992, secondo cui il procedimento disciplinare deve essere avviato entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o entro 40 giorni dalla sua notificazione all’Amministrazione. Assumendo come dies a quo il 10 aprile 2024, il termine di 120 giorni sarebbe scaduto l’8 agosto 2024, prima della contestazione notificata il 21 agosto.
Il Ministero ha sostenuto che la comunicazione del 10 aprile fosse un adempimento formale, non idoneo a determinare la piena conoscenza dei fatti e della sentenza, e ha invocato il rispetto del termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento. Il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni nelle controdeduzioni.
Interpretazione del termine di 120 giorni
La Sezione richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992, coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2014: il riferimento alla pubblicazione deve essere inteso come conoscenza qualificata della pronuncia da parte dell’Amministrazione. La decorrenza va individuata in modo da conciliare il buon andamento dell’azione amministrativa con la tutela del dipendente contro una prolungata incertezza sull’avvio di un procedimento disciplinare.
Per le sentenze, la conoscenza qualificata presuppone la disponibilità del testo integrale, inclusa la motivazione. La comunicazione del dipendente con copia conforme e attestazione di irrevocabilità può far decorrere il termine quando l’Amministrazione non abbia acquisito prima la pronuncia in forma completa. La Sezione richiama, tra le altre, le pronunce del Consiglio di Stato n. 90 del 5 gennaio 2026, n. 6455 del 3 luglio 2023, n. 5307 del 13 giugno 2024, n. 9081 del 21 novembre 2025 e n. 1465 del 17 febbraio 2021.
Applicazione al caso concreto
La comunicazione del 10 aprile 2024 conteneva la sentenza integrale, l’annotazione della cancelleria sulla data di irrevocabilità e il timbro di conformità. Essa ha quindi assicurato la piena conoscenza della pronuncia. La contestazione del 21 agosto è stata notificata oltre il termine di 120 giorni.
La tardiva trasmissione della comunicazione dalla Casa circondariale agli uffici del Provveditorato, avvenuta secondo gli atti il 23 maggio 2024, è un ritardo interno all’Amministrazione e non sposta il dies a quo. La Sezione osserva inoltre che l’Amministrazione era stata informata in precedenza del procedimento penale e aveva ricevuto comunicazioni sul dispositivo della sentenza; ciò avrebbe consentito, se necessario, di valutare tempestivamente l’avvio del procedimento disciplinare, eventualmente sospendendolo in attesa dell’esito penale.
Il richiamo al termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 non supera la tardività dell’avvio: tale termine riguarda la conclusione del procedimento ed era comunque estraneo al motivo di ricorso. La disposizione conferma, peraltro, il rilievo della conoscenza integrale della pronuncia irrevocabile, documentata mediante copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità. La Sezione richiama anche le sentenze della Corte costituzionale n. 375 del 27 luglio 2000 e n. 1128 del 1988, oltre alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di tempestività dell’azione disciplinare.
Esito
Il ricorso è fondato e la Sezione esprime parere per il suo accoglimento. Il principio decisivo è che i ritardi organizzativi dell’Amministrazione non possono protrarre il termine disciplinare né lasciare il dipendente esposto sine die all’avvio di un procedimento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 ott 2026Parere n. 1841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →