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Parere

Parere n. 1840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Prefetto di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del decreto prot.n.4171/2025/6D/Area 1Bis del 27 agosto 2025 di divieto della licenza di porto d’armi ad uso venatorio; - della comunicazione della Prefettura di -OMISSIS- Fasc.n.4171/2025/6D/Area 1Bis del 17 giugno 2025 di avvio del procedimento diretto all’emissione del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodenti; - del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot.n.37/2025-Cat.6F/PASI del 15 maggio 2025 di revoca del porto d’armi per uso venatorio; - di ogni altro atto collegato, preordinato ovvero conseguente.

Giustizia amministrativa202501222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la revoca questorile del porto di fucile per uso venatorio del 15 maggio 2025 e il successivo divieto prefettizio relativo alla licenza di porto d’armi del 27 agosto 2025, nonché contro gli atti connessi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, adottata dopo che il 27 ottobre 2022 aveva lasciato incustodito un fucile semiautomatico nella camera di uno dei figli e l’arma era stata imbracciata da un cittadino straniero, che l’aveva puntata per gioco verso l’altra figlia, colpendola mortalmente con uno sparo accidentale. Ha impugnato anche il successivo decreto prefettizio di divieto della licenza e l’avviso di avvio del relativo procedimento. Con il primo motivo ha denunciato eccesso di potere, violazione degli artt. 3, 5 e 7 e seguenti della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione apodittica, contestando il richiamo alla ricostruzione dei fatti contenuta nella nota dei Carabinieri. Con il secondo motivo ha dedotto l’insussistenza o falsità dei presupposti, l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione e la propria incensuratezza. La questione preliminare esaminata dalla Sezione è se i due decreti fossero atti definitivi impugnabili con ricorso straordinario oppure dovessero essere previamente contestati mediante ricorso gerarchico; è stata inoltre considerata la possibilità di rimettere il ricorrente in termini.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure sulla ricostruzione dei fatti, sull’istruttoria e sulla motivazione. Il decreto questorile del 15 maggio 2025 non era definitivo e avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso gerarchico al Prefetto, organo sovraordinato; neppure il decreto prefettizio del 27 agosto 2025 era definitivo, poiché adottato da un organo periferico e impugnabile gerarchicamente davanti al Ministero dell’interno. La Sezione ha richiamato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971: il ricorso straordinario è ammesso contro atti definitivi, ossia espressione ultima della volontà amministrativa nel settore, contro i quali non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico. Ha inoltre osservato che il decreto prefettizio era conseguente e vincolato rispetto alla revoca questorile e non era autonomamente impugnabile finché l’atto presupposto restava nell’ordinamento. La rimessione in termini per errore scusabile è stata esclusa perché i decreti indicavano chiaramente i rimedi esperibili. Il parere è pertanto nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario — Difetto di definitività degli atti

Il ricorso straordinario è inammissibile perché sia il decreto questorile di revoca del porto di fucile sia il successivo decreto prefettizio non erano atti definitivi. Il primo era impugnabile con ricorso gerarchico al Prefetto; il secondo con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno.

Connessione tra decreto questorile e decreto prefettizio

Il divieto prefettizio è stato considerato conseguente e vincolato rispetto alla revoca questorile. Finché quest’ultima non fosse stata rimossa, il successivo decreto prefettizio non poteva essere autonomamente impugnato nella sede straordinaria.

Errore scusabile e rimessione in termini

La rimessione in termini è esclusa perché l’avviso dei rimedi esperibili era chiaramente indicato in calce ai decreti impugnati; non ricorrevano quindi i presupposti dell’errore scusabile.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n.1199 del 1971, prevede che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi che costituiscono l’ultima manifestazione di volontà dell’amministrazione in un certo settore, ovvero quelli contro i quali non è previsto o è già stato esperito il ricorso gerarchico secondo quanto stabilito dall’art.1 del citato d.P.R. n.1199 del 1971.

    La definitività dell’atto è presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario: il rimedio è utilizzabile quando non sia previsto un ricorso gerarchico oppure quando questo sia già stato esperito.

  • art. 1 d.P.R. 1199/1971

    L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n.1199 del 1971, prevede che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi che costituiscono l’ultima manifestazione di volontà dell’amministrazione in un certo settore, ovvero quelli contro i quali non è previsto o è già stato esperito il ricorso gerarchico secondo quanto stabilito dall’art.1 del citato d.P.R. n.1199 del 1971.

    Il richiamo all’art. 1 è utilizzato per individuare il rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso straordinario: la via straordinaria presuppone che il rimedio gerarchico non sia previsto o sia stato già esperito.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    ii) il decreto del Prefetto prot.n.4171/2025/6D/Area 1Bis del 27 agosto 2025 di divieto della licenza di porto d’armi ad uso venatorio, emanato ex art.39 TULPS da un organo periferico per il quale si sarebbe dovuto proporre ricorso gerarchico al Ministero dell’interno.

    La Sezione qualifica il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS come atto di un organo periferico, soggetto a ricorso gerarchico al Ministero dell’interno e quindi non definitivo ai fini del ricorso straordinario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Alla luce delle suesposte sopravvenienze, la Prefettura di -OMISSIS- comunicava ex art.10-bis della legge n.241 del 1990, l’avviso di avvio del procedimento diretto all’emissione del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, assegnando all’interessato il termine di 20 giorni per produrre memorie e documenti.

    Il provvedimento riferisce che l’avviso relativo al procedimento prefettizio fu comunicato ai sensi dell’art. 10-bis, con assegnazione di venti giorni per presentare memorie e documenti; la Sezione non fonda su tale disposizione la declaratoria d’inammissibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per tutelare i diritti o la dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi, cioè espressione ultima della volontà dell’amministrazione nel settore; quando è previsto il ricorso gerarchico, questo deve essere esperito prima di adire la sede straordinaria.
  • Un provvedimento adottato da un organo periferico e non dichiarato definitivo dalla legge non è impugnabile con ricorso straordinario se è soggetto a ricorso gerarchico all’organo sovraordinato.
  • Quando un provvedimento successivo è conseguente e vincolato rispetto a un atto presupposto non rimosso, esso non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario nella vigenza dell’atto presupposto.
  • La chiara indicazione dei rimedi esperibili in calce al provvedimento preclude, nel caso esaminato, il riconoscimento dell’errore scusabile ai fini della rimessione in termini.

Revoca e divieto della licenza di porto d’armi per uso venatorio

La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha esaminato un ricorso straordinario contro la revoca questorile del porto di fucile per uso venatorio e il successivo divieto prefettizio relativo alla licenza, adottati dopo un incidente mortale avvenuto nel 2022. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza della definitività degli atti impugnati.

Fatti e provvedimenti impugnati

Il 27 ottobre 2022 il ricorrente aveva lasciato incustodito un fucile semiautomatico sul letto della camera di uno dei figli. Un cittadino straniero aveva preso l’arma e l’aveva puntata per gioco verso la figlia del ricorrente, colpendola mortalmente con un colpo esploso accidentalmente.

Il Questore ha revocato la licenza di porto di fucile per uso venatorio con decreto del 15 maggio 2025, notificato il giorno successivo. La Prefettura ha quindi comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento diretto al divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, assegnando venti giorni per presentare memorie e documenti. Il 27 agosto 2025 il Prefetto ha adottato il decreto di divieto relativo alla licenza di porto d’armi.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, la motivazione e l’istruttoria dei provvedimenti, denunciando tra l’altro violazione della legge n. 241/1990 e contestando la ricostruzione dei fatti riportata nella nota dei Carabinieri. Con il secondo motivo ha dedotto l’insussistenza o falsità dei presupposti, la propria incensuratezza e l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.

Definitività degli atti e ricorso gerarchico

La Sezione ha ritenuto assorbente il difetto di definitività degli atti, senza esaminare nel merito le censure. Il decreto questorile avrebbe dovuto essere contestato con ricorso gerarchico al Prefetto; il decreto prefettizio, adottato da un organo periferico ai sensi dell’art. 39 TULPS, era a sua volta soggetto a ricorso gerarchico al Ministero dell’interno.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso contro atti definitivi, ossia contro l’ultima manifestazione di volontà dell’amministrazione nel settore, quando non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico. La Sezione ha inoltre rilevato che il decreto prefettizio era conseguente e vincolato rispetto alla revoca questorile e che, finché quest’ultima non fosse stata rimossa, il provvedimento successivo non poteva essere autonomamente impugnato nella sede straordinaria.

Errore scusabile ed esito

La rimessione in termini è stata esclusa perché i decreti indicavano chiaramente i rimedi esperibili, sicché non ricorreva l’errore scusabile. Il parere conclusivo è per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi citati, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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