Cassazione Civile, Ordinanza n. 36060/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento per IRPEF e altri tributi relativi agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, fondati sull'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute su un conto corrente acceso presso una banca lussemburghese. Il contribuente aveva impugnato gli atti. In primo grado la CTP di Brescia aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, limitatamente all'anno 2008. In appello, la CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere impositivo per l'anno 2009, perché non applicabile ratione temporis il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il raddoppio dei termini si applicasse anche alle annualità precedenti all'entrata in vigore della norma e che la CTR avesse erroneamente escluso in toto tale disciplina per il 2008 e 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che le disposizioni dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009 hanno natura procedimentale e, quindi, si applicano secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta anteriori al 10 luglio 2009. Ha inoltre richiamato il principio per cui, pur operando il raddoppio dei termini, resta ferma la necessità che l'Ufficio fornisca la prova dell'evasione anche mediante presunzioni semplici. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
norma sul vizio denunciato in cassazione, utilizzata come parametro del motivo di ricorso
art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009
le disposizioni sul raddoppio dei termini per gli accertamenti relativi a redditi collegati a disponibilità finanziarie all'estero hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore
art. 12, comma 2-ter, d.l. 78/2009
anche il raddoppio dei termini per la contestazione e irrogazione delle sanzioni ha natura procedimentale e si applica secondo tempus regit actum
richiamato nel motivo come norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l'Ufficio può provare l'evasione anche mediante presunzioni semplici
richiamato nel motivo come norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l'Ufficio può avvalersi di presunzioni semplici fondate sui medesimi fatti oggetto della presunzione legale
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
norma sulla decadenza dal potere di accertamento, il cui applicabile termine è stato ritenuto erroneamente escluso dalla CTR con riferimento al raddoppio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento e per la contestazione delle sanzioni, quando qualificabili come norme procedimentali, si applicano ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore in base al principio tempus regit actum.
- La retroattività della disciplina sul raddoppio dei termini non elimina l'onere dell'Ufficio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, potendo la prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici.
- È censurabile la decisione di merito che escluda in modo generalizzato l'applicabilità della disciplina speciale senza verificare la natura procedimentale della norma e il relativo regime temporale.
- In materia di accertamento fondato su disponibilità finanziarie estere, la questione della decadenza va risolta distinguendo tra la disciplina sostanziale della presunzione e la disciplina procedimentale dei termini di accertamento e sanzionatori.
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