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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20020/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti e l'IVA detratta, contestando anche una perdita inferiore a quella dichiarata. Secondo l'ufficio, la società non svolgeva in concreto attività di noleggio, poiché le imbarcazioni sarebbero state utilizzate per fini personali dai soci di altra società che aveva ceduto il ramo nautico alla contribuente. La società ha impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, nonché del requisito di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'amministrazione non avesse provato la tempestiva conoscenza, da parte sua, degli atti richiamati ma non allegati; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alla mancata esplicitazione, nell'atto impositivo, delle ragioni di rigetto delle osservazioni difensive del contribuente; 3) motivazione apparente o perplessa sulla effettività dell'attività di noleggio; 4) omesso esame o mancata considerazione di risultanze processuali e documentali che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettoso del principio di specificità, non essendo stati riprodotti nel ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento e del PVC richiamato, e ha escluso che, per la censura prospettata, fosse correttamente invocabile la violazione delle norme sulle presunzioni. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: anche se la sentenza di merito non si era espressamente pronunciata sulla questione, l'avviso di accertamento era comunque valido pur senza menzionare le osservazioni difensive del contribuente, non essendo prevista una nullità per tale omissione. Sono stati ritenuti infondati anche il terzo e il quarto motivo, poiché la motivazione della sentenza regionale, letta nel suo complesso, non era né apparente né perplessa: il giudice di merito aveva illustrato un percorso argomentativo comprensibile, fondato su una valutazione unitaria di plurimi elementi presuntivi (rapporti familiari tra i soci, uso personale dei natanti, anomalie nei contratti, spese personali, assenza di adeguata organizzazione imprenditoriale). Le censure della ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte rileva che la censura, così formulata, non è scrutinabile perché non specificamente riferita al contenuto degli atti impositivi e comunque tende a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile in cassazione solo nel caso di vizio di sussunzione, quando il giudice qualifichi erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti o, al contrario, come non gravi, pur attribuendo loro efficacia probatoria.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte applica il medesimo principio del vizio di sussunzione per le presunzioni semplici, escludendo che la doglianza possa risolversi in una richiesta di nuova valutazione degli elementi indiziari.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la Corte però reputa inammissibile la censura perché non è stato riportato nel ricorso il testo degli atti necessari a verificare l'asserita incompletezza.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa pronuncia sulla doglianza relativa all'omessa considerazione delle osservazioni del contribuente non conduce all'accoglimento, perché la questione può essere decisa direttamente in cassazione e, in ogni caso, l'avviso resta valido anche se non menziona tali osservazioni.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere la questione non esaminata dalla sentenza impugnata senza necessità di rinvio, poiché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    È richiamato il principio per cui la mancata menzione delle osservazioni presentate dal contribuente a seguito del PVC non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in tema di onere della prova, presunzioni e motivazione dell'avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente/perplessa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la nuova formulazione, applicabile ratione temporis, per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono in nullità della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti un contrasto irriducibile o una perplessità tale da renderla incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il parametro costituzionale del giusto processo per delimitare l'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo quando il giudice di merito abbia male sussunto i fatti nel paradigma della presunzione; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione degli indizi.
  • La censura relativa alla motivazione apparente o perplessa è ammissibile solo se il testo della sentenza non consenta di comprendere l'iter logico della decisione; non basta denunciare una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • L'avviso di accertamento è valido se contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la mancata menzione delle osservazioni del contribuente non comporta nullità, salvo espressa previsione normativa o lesione di specifiche garanzie difensive.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'incompletezza o l'illegittimità dell'atto impositivo deve rispettare il principio di specificità, riportando gli atti rilevanti o almeno le parti essenziali necessarie al controllo di legittimità.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quanto alla sua sufficienza, salvo i casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.
  • La prova dell'inesistenza o della fittizietà di un'attività economica può essere desunta da una pluralità di indizi valutati unitariamente, purché il ragionamento presuntivo sia logicamente esplicitato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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