Cassazione Civile, Ordinanza n. 24531/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa alle annualità 2007-2009, l'Amministrazione finanziaria aveva notificato tre avvisi di accertamento contestando al contribuente il coinvolgimento in operazioni inesistenti, con recupero di maggior reddito imponibile e contestazioni anche in tema di IVA, IRPEF, IRAP e compensazioni di imposta. In primo grado la decisione era stata parzialmente favorevole al contribuente, mentre in appello la CTR aveva rigettato le sue doglianze e accolto l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, lamentando che la CTR non avrebbe correttamente applicato la disciplina sulla deducibilità dei costi in materia di operazioni inesistenti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato documenti di causa idonei a dimostrare l'erroneità della pretesa fiscale; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, per asserita insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento, fondati su un richiamo al PVC senza adeguata allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la disciplina invocata non consente la deduzione dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto l'inesistenza delle operazioni sulla base della natura di cartiera delle società coinvolte, dell'assenza di struttura operativa, di attività sul mercato e di dichiarazioni fiscali. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non individuava un fatto storico decisivo realmente omesso, ma si risolveva in una generica critica alla valutazione delle prove e in un rinvio a documenti non specificamente indicati. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la motivazione degli avvisi era sufficiente perché il contenuto essenziale del PVC era stato riprodotto negli atti impositivi e che non vi era obbligo di allegare integralmente il PVC o gli atti richiamati quando il loro contenuto essenziale sia riportato nell'avviso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La disciplina, come modificata, distingue tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi non sono deducibili, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti resta esclusa la deducibilità dei costi e spetta al contribuente provare i presupposti utili alla rettifica del reddito.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
I componenti positivi direttamente afferenti a spese relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito rettificato entro i limiti dell'indeducibilità dei relativi costi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale sulla deducibilità dei costi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, restando fuori la mera critica alla valutazione delle prove.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando l'avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegarli integralmente.
L'Amministrazione finanziaria non ha obbligo di allegare all'avviso i documenti richiamati se ne riproduce il contenuto essenziale nell'atto.
Norma richiamata per il deposito di memoria in vista della trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, la disciplina sulle operazioni inesistenti va letta distinguendo tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti: la deducibilità dei costi non è ammessa per le operazioni oggettivamente inesistenti, mentre per quelle soggettivamente inesistenti operano i limiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
- Quando l'Ufficio dimostri che le società coinvolte hanno natura di cartiere e che le operazioni fatturate sono oggettivamente inesistenti, il giudice di merito può fondare la decisione su tali elementi fattuali, e la censura in cassazione non può risolversi in una generica contestazione del convincimento del giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o un mancato scrutinio analitico di tutti i documenti prodotti.
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando l'atto riproduce il contenuto essenziale del PVC o degli altri atti richiamati; non è necessaria l'allegazione integrale degli stessi se la pretesa è comunque conoscibile dal destinatario.
- Le censure di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione non sono fondate se l'avviso consente di comprendere la ragione della pretesa fiscale e il suo fondamento fattuale in modo sufficiente a difesa del contribuente.
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