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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19684/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal servizio prestato da una docente a tempo indeterminato che, per più anni scolastici, aveva svolto in via continuativa funzioni di preside incaricato in forza di incarichi annuali. La lavoratrice chiedeva le differenze retributive pretendendo l'equiparazione economica ai dirigenti scolastici di ruolo, invocando la disciplina sulle mansioni superiori e sostenendo che gli incarichi annuali fossero stati conferiti o prorogati illegittimamente in violazione della normativa di settore. In appello la Corte di Roma ha invece escluso sia la fondatezza della pretesa economica sia l'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale delle amministrazioni. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulle impugnazioni, sostenendo che l'appello incidentale ministeriale fosse tardivo e inammissibile perché proposto dopo il decorso del termine breve e su un capo autonomo e già passato in giudicato; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e di altre disposizioni del settore scuola, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto al trattamento economico dei dirigenti di ruolo, confondendo l'incarico annuale con la reggenza e trascurando che, a suo dire, l'assegnazione a mansioni superiori avrebbe dovuto comportare il relativo trattamento economico pieno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando sia decorso il termine per l'impugnazione principale e anche se investa capi autonomi della sentenza, poiché la sua ratio è quella di reagire all'impugnazione altrui e di evitare un assetto processuale sfavorevole alla parte appellata; ha inoltre escluso la nullità della motivazione, poiché la Corte d'appello aveva comunque indicato le ragioni del rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando la disciplina speciale della dirigenza scolastica e degli incarichi annuali, la contrattazione collettiva applicabile al personale docente incaricato, e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui non vi è diritto alla piena equiparazione retributiva ai dirigenti di ruolo: il trattamento differenziato è giustificato dalla specialità del sistema, dalla diversa qualificazione professionale accertata mediante concorso e dalla facoltà dell'autonomia collettiva di stabilire trattamenti economici diversificati. La Corte ha quindi confermato il dispositivo impugnato, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., e ha compensato integralmente le spese di cassazione per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    La disciplina generale sulle mansioni superiori non si applica in modo pieno alla peculiare vicenda degli incarichi annuali di presidenza, poiché la normativa speciale del settore scuola e la contrattazione collettiva regolano autonomamente sia il conferimento sia il trattamento economico del personale incaricato.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente o mancante quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione; nel caso esaminato il richiamo per relationem a precedente giurisprudenziale è stato ritenuto sufficiente a escludere la nullità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini d'impugnazione, ma non ritenuto decisivo poiché l'appello incidentale tardivo resta ammissibile secondo la funzione propria dell'art. 334 c.p.c.

  • art. 326 c.p.c.

    Il decorso del termine breve non preclude di per sé l'impugnazione incidentale tardiva; esso assume rilievo solo nei casi in cui l'impugnazione principale venga dichiarata inammissibile.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche contro capi autonomi della sentenza e anche dopo la scadenza del termine per impugnare, perché mira a reagire all'impugnazione principale e a evitare un assetto processuale non più accettato dall'appellato.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali in tema di incarichi scolastici e trattamento economico.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per proporre l'appello incidentale nel rito del lavoro, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo per relationem a precedenti giurisprudenziali nella motivazione.

  • art. 3 Cost.

    Il trattamento differenziato tra incaricati e dirigenti di ruolo non è stato ritenuto lesivo del principio di eguaglianza, dato il diverso livello di qualificazione e il diverso percorso di accesso alla qualifica.

  • art. 36 Cost.

    La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente, ma ciò non impone necessariamente la piena corrispondenza al trattamento economico del dirigente di ruolo; è sufficiente anche un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Il principio di parità di trattamento contrattuale opera entro il sistema della contrattazione collettiva e non impedisce differenziazioni pattuite dalle parti sociali.

  • art. 21, commi 16 e 17, L. 59/1997

    La riforma ha attribuito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto in relazione all'autonomia scolastica, rinviando alla contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro.

  • art. 25 bis e art. 28 bis d.lgs. 29/1993

    Norme poi trasfuse negli artt. 25 e 29 d.lgs. 165/2001, che hanno introdotto la disciplina speciale della dirigenza scolastica e del reclutamento dei dirigenti.

  • art. 25 e art. 29 d.lgs. 165/2001

    Dettano la disciplina speciale della funzione dirigenziale scolastica e delle modalità ordinarie di reclutamento, con carattere di specialità rispetto alla dirigenza statale generale.

  • art. 25 ter d.lgs. 29/1993

    Ha disciplinato l'inquadramento nei ruoli regionali dei capi di istituto già in servizio, prevedendo il passaggio alla qualifica dirigenziale previo corso di formazione e alla preposizione alle istituzioni scolastiche autonome.

  • art. 477 d.lgs. 297/1994

    Prevedeva il sistema degli incarichi annuali di presidenza, con conferimento a domanda sulla base di graduatorie provinciali di merito.

  • art. 1 sexies d.l. 7/2005 conv. in L. 43/2005

    Ha ribadito il superamento del sistema degli incarichi annuali, disponendo che dal 2006-2007 non fossero più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma di quelli già conferiti e la copertura dei posti vacanti tramite reggenza.

  • art. 26 CCNL 1 marzo 2002 area V dirigenza scolastica

    Regola l'istituto della reggenza, usato dall'amministrazione per coprire i posti vacanti di dirigente scolastico.

  • art. 69 CCNL 4 agosto 1995

    Ha previsto per il personale docente incaricato della presidenza o della direzione un'indennità aggiuntiva pari al differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento.

  • art. 21 CCNL 26 maggio 1999

    Ha riconosciuto ai capi d'istituto, inclusi gli incaricati, un'indennità accessoria mensile determinata in sede di contrattazione integrativa.

  • art. 142 CCNL 24 luglio 2003

    Ha richiamato la vigenza dell'art. 69 CCNL 1995 ai fini dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza nel comparto scuola.

  • art. 146 CCNL 29 novembre 2007

    Ha confermato, ai fini del calcolo delle indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza, la perdurante applicazione delle previsioni contrattuali speciali.

  • art. 39 CCNL 1 marzo 2002

    Ha soppresso la progressione economica per posizioni stipendiali nella dirigenza scolastica, introducendo uno stipendio unico e una retribuzione individuale di anzianità per i dirigenti scolastici.

  • art. 58 CCNL 11 aprile 2006

    Ha previsto per i docenti già incaricati di presidenza, poi assunti nella qualifica dirigenziale, la conservazione di un eventuale maggior trattamento economico come assegno ad personam.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo i presupposti precisati dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando sia decorso il termine per l'impugnazione principale e anche se investe capi autonomi della sentenza, perché la sua funzione è reagire all'impugnazione altrui e riequilibrare l'assetto di interessi modificato dall'iniziativa dell'altra parte.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando la Corte di merito, anche per relationem, indichi comunque il percorso logico-giuridico seguito; l'eventuale erroneità o non pertinenza del precedente richiamato attiene al merito della decisione, non alla sua esistenza.
  • Nella dirigenza scolastica, la disciplina speciale del reclutamento e degli incarichi annuali prevale sulla regola generale sulle mansioni superiori di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001, sicché non è automatico il diritto del docente incaricato al trattamento economico pieno del dirigente di ruolo.
  • La contrattazione collettiva del pubblico impiego può differenziare il trattamento economico di figure che svolgano funzioni analoghe o affini, purché la differenziazione sia ancorata a criteri oggettivi e non violi norme inderogabili o principi eurounitari immediatamente applicabili.
  • Il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non impone, nel pubblico impiego e in presenza di mansioni superiori temporanee, la corrispondenza integrale al trattamento del titolare della qualifica superiore, potendo essere sufficiente un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza.
  • In materia di impiego scolastico, la specialità del sistema normativo e contrattuale può giustificare trattamenti economici transitori e differenziati per incaricati, reggenti e dirigenti di ruolo, soprattutto nelle fasi di passaggio tra vecchio e nuovo regime ordinamentale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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