Cassazione Civile, Ordinanza n. 13536/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un avviso dell'agente della riscossione con cui gli veniva comunicata la presa in carico delle somme derivanti da un avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, nonché un successivo preavviso di iscrizione ipotecaria. La difesa del contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione dell'atto impositivo presupposto. In primo grado il ricorso era dichiarato inammissibile perché l'avviso di accertamento era ritenuto ormai definitivo; in appello la decisione veniva confermata sulla base della ritenuta validità della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. In cassazione il contribuente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., nonché del'art. 2697 c.c. e il travisamento della prova: si censurava l'assunto della CTR secondo cui, per perfezionare la notifica in caso di irreperibilità relativa, sarebbe bastata la prova della sola spedizione della raccomandata informativa, senza necessità di produrre l'avviso di ricevimento; inoltre si contestava che in atti vi fosse la prova della effettiva spedizione e soprattutto dell'esito della raccomandata, essendo stato depositato soltanto un documento non idoneo a dimostrarne il ricevimento o la compiuta giacenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Ha ritenuto erronea la motivazione della CTR perché, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa: occorre depositare l'avviso di ricevimento, dal quale sia verificabile se l'atto sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario o comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità. La Corte ha anche evidenziato che la CTR non aveva chiarito se tale avviso fosse stato effettivamente prodotto, nonostante una specifica censura del contribuente. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio per cui la prova del perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
norma richiamata quale base dell'avviso comunicato dall'agente della riscossione circa la presa in carico delle somme derivanti da accertamento esecutivo
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata quale base del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento nel contenzioso tributario
per la notifica agli irreperibili relativi non basta la sola spedizione della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento occorre l'avviso di ricevimento o comunque elemento equivalente che consenta di verificare l'effettiva ricezione o conoscibilità dell'atto
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio circa la prova della rituale notificazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per travisamento della prova
art. 380-bis, primo comma, c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato quanto all'onere di specifica riproduzione e indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati come parametri della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere la conoscibilità dell'atto dalla sola spedizione della raccomandata
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di un destinatario temporaneamente assente o irreperibile relativo, la prova del perfezionamento nei confronti del destinatario non si esaurisce nella dimostrazione della spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di un documento equivalente idoneo a verificare l'effettiva ricezione o la concreta conoscibilità dell'atto.
- La retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale impone di applicare il principio di garanzia della conoscibilità dell'atto anche alle notificazioni effettuate prima della declaratoria di incostituzionalità, quando la questione venga in rilievo nel giudizio pendente.
- Se la parte contesta specificamente la rituale notificazione dell'atto presupposto, il giudice di merito deve verificare in modo puntuale la produzione documentale relativa all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendo fondare la definitività dell'atto su una mera affermazione di avvenuta spedizione.
- Ai fini dell'onere probatorio, chi invoca la validità della notificazione deve fornire la prova completa degli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile, non essendo sufficiente una prova parziale o meramente presuntiva del perfezionamento della notifica.
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