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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto e ottenuto un credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; dopo l'accoglimento dell'istanza, aveva realizzato gli investimenti tramite leasing e acquisto di beni mobili. In seguito a un accesso presso la sede aziendale, l'Agenzia contestava che il Comune in cui gli investimenti erano stati localizzati non rientrasse tra le aree agevolabili e notificava un atto di recupero del credito, con interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione confermando il recupero del credito ma escludendo sanzioni e interessi. In cassazione la società deduceva, tra gli altri, ultrapetizione e violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per essere l'atto stato notificato solo 12 giorni dopo la chiusura della verifica, oltre a censure su motivazione, decadenza, affidamento e legittimità delle sanzioni; l'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso della società, che denunciava la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Ha affermato che il termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura della verifica si applica anche all'avviso di recupero di credito d'imposta, in quanto atto sostanzialmente impositivo equiparabile all'avviso di accertamento. Poiché l'atto era stato notificato dopo soli dodici giorni dalla chiusura delle operazioni, la violazione ha determinato la nullità del provvedimento. La Corte ha escluso che bastassero il contraddittorio già svolto, la natura vincolata dell'atto, la prova di resistenza o l'imminente prescrizione del credito a sanare il vizio. Conseguentemente ha accolto il secondo motivo, assorbendo tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia; ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha annullato direttamente l'atto di recupero del credito d'imposta. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica non solo all'avviso di accertamento in senso stretto, ma anche all'avviso di recupero di un credito d'imposta, quando l'atto abbia natura sostanzialmente impositiva.
  • La violazione del termine dilatorio comporta la nullità dell'atto, quale sanzione a tutela effettiva del contraddittorio endoprocedimentale, e non può essere esclusa dalla sola circostanza che il contribuente abbia già interloquito con l'Ufficio prima della chiusura della verifica.
  • L'urgenza idonea a derogare al termine dilatorio deve essere concreta e specificamente provata dall'Amministrazione; la mera prossimità della scadenza del termine di prescrizione o decadenza non basta, di per sé, a giustificare l'anticipazione dell'atto.
  • La natura vincolata dell'atto impositivo o la considerazione che l'esito finale sarebbe stato comunque sfavorevole al contribuente non elidono l'obbligo di rispettare le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.
  • Nei tributi non armonizzati, la tutela del contraddittorio procedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, opera con un livello di protezione pieno e non è subordinata a una prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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