Cassazione Civile, Ordinanza n. 06523/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello contro il diniego della CTP sul ricorso avverso un avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento per maggior IRPEF e accessori relativi all'anno d'imposta 2006. In primo luogo deduceva la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse comunicato alle parti il rilievo officioso dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, decidendo così con una questione sollevata d'ufficio senza contraddittorio. In secondo luogo denunciava la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e dell'art. 140 c.p.c., lamentando l'invalidità delle notifiche eseguite a mezzo irreperibilità con affissione all'albo/casa comunale, perché non sarebbero state svolte le formalità previste per il reperimento del destinatario e perché la contribuente aveva dichiarato di essersi trasferita in altro Comune. Dopo il ricorso per cassazione, la contribuente depositava memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, producendo documentazione e prova del pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha richiamato l'orientamento secondo cui, nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia/rinuncia implicita al ricorso in sede di legittimità non comporta condanna alle spese ma impone la compensazione, in coerenza con la ratio della disciplina agevolativa. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estinzione del giudizio non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma. Dispositivo finale: estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come base del primo motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio.
Richiamato a fondamento della censura di decisione a sorpresa; la ricorrente lamentava la mancata instaurazione del contraddittorio sul rilievo officioso di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come base del secondo motivo di ricorso per dedurre la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari.
art. 21 del D.P.R. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina applicabile alle notificazioni e all'impugnazione dell'atto tributario.
art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti impositivi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità della notifica eseguita nei confronti di persona irreperibile senza il rispetto delle formalità prescritte.
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata prevista da questa norma comportasse la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
La Corte ha escluso la sua applicazione alla fattispecie di definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenendo che la ratio della disciplina speciale impedisca la condanna alle spese secondo la regola generale della rinuncia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'estinzione del giudizio non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, la cui applicazione è stata esclusa nel caso di specie.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia definita mediante adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge, il processo di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
- Nelle definizioni agevolate delle liti tributarie, la disciplina speciale prevale sulla regola generale della rinuncia al ricorso quanto alle spese: la condanna del ricorrente alle spese è incompatibile con la ratio incentivante dell'istituto e va disposta la compensazione.
- L'ulteriore importo pari al contributo unificato, previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata.
- In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e prova dell'avvenuto pagamento, la Corte non deve pronunciarsi sui motivi relativi alla validità delle notifiche o al contraddittorio processuale, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
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