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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05510/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un detenuto, che aveva lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria in più periodi tra il 2009 e il 2017 con mansioni varie e sotto il CCNL degli addetti ai servizi vari d'istituto, ha chiesto il pagamento di differenze retributive rispetto ai compensi percepiti e a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e dall'art. 22 della legge n. 354 del 1975. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e dichiarato assorbito quello incidentale del Ministero. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di varie norme processuali e dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la costituzione iniziale del Ministero tramite un funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. fosse irregolare e non sanabile con la successiva costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente inutilizzabilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal funzionario. Con il secondo motivo ha censurato la decisione di merito per avere ritenuto provata l'esistenza di distinti rapporti di lavoro a termine e per avere fatto decorrere la prescrizione in base a una presunta discontinuità dei conteggi, deducendo che nel lavoro carcerario il rapporto va considerato unico e che l'onere di provare la cessazione del rapporto incombe sulla P.A. che eccepisce la prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, nei rapporti di lavoro carcerario, non si applica l'art. 417 bis c.p.c.; la costituzione del Ministero a mezzo di funzionario designato integra un'ipotesi di inesistenza della procura, non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, sicché l'attività processuale svolta dal funzionario non sana la pregressa irregolarità e non può fondare ritualmente l'eccezione di prescrizione. Ha inoltre accolto il secondo motivo chiarendo che, nel lavoro carcerario, il rapporto deve essere considerato unitario e che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non dalla mera sospensione o discontinuità delle chiamate al lavoro, mentre grava sulla P.A. l'onere di allegare e provare il momento della cessazione definitiva del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato per distinguere la difesa tecnica del difensore dalla difesa personale ammessa solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 182 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis consente di sanare difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione e nullità della procura, ma non l'inesistenza o mancanza della procura; la sanatoria non opera per attività processuali svolte da soggetto privo di ius postulandi

  • art. 417 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 417 bis c.p.c.

    norma derogatoria e non applicabile al lavoro carcerario, perché riguarda le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.; la costituzione tramite funzionario fuori dai casi previsti è irregolare e non rituale

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il momento di cessazione del rapporto, ai fini dell'eccezione di prescrizione, grava sulla parte che la eccepisce, cioè sulla P.A.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla prova presuntiva della cessazione o continuità del rapporto

  • art. 22 L. n. 354 del 1975

    indicato dal ricorrente come parametro per la quantificazione dei compensi dovuti nel lavoro penitenziario

  • art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità

  • art. 6 CEDU

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità

  • art. 413 c.p.c.

    richiamato per delimitare l'ambito dei rapporti di lavoro pubblico ai fini dell'art. 417 bis c.p.c.

  • art. 413 c.p.c.

    indicato come criterio di competenza applicabile al lavoro carcerario, in quanto rapporto di lavoro privato

  • art. 46, comma 2, L. n. 69 del 2009

    individua il testo dell'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis, successivamente modificato

  • art. 3 d.lgs. n. 149 del 2022

    ha modificato l'art. 182 c.p.c. estendendo espressamente la sanatoria anche alle ipotesi di inesistenza della procura, ma tale disciplina non era applicabile al caso

  • art. 22 L. n. 354 del 1975

    dedotto come base per la domanda di differenze retributive nel lavoro carcerario

Massime di principio

  • Nel lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, il rapporto va normalmente considerato unitario: le sospensioni o interruzioni materiali tra una chiamata al lavoro e l'altra non equivalgono, di regola, a cessazioni del rapporto, perché il detenuto non ha potere di scelta né controllo sulla ripresa dell'attività.
  • La prescrizione dei crediti retributivi del detenuto-lavoratore decorre dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro e non dalla mera cessazione dello stato detentivo; se la cessazione del rapporto avviene prima della fine pena, la P.A. deve allegare e provare il momento e le ragioni della cessazione definitiva.
  • L'art. 417 bis c.p.c. è norma eccezionale e di stretta interpretazione: non è applicabile per analogia a rapporti diversi da quelli espressamente contemplati, sicché la costituzione della P.A. a mezzo di proprio dipendente fuori dai casi previsti non è rituale.
  • La sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile prima del d.lgs. n. 149 del 2022, opera per i vizi della procura e dei poteri rappresentativi, ma non per l'inesistenza della procura o per l'assenza originaria dello ius postulandi; in tali casi l'attività processuale del soggetto non abilitato non può essere successivamente convalidata.
  • In tema di eccezione di prescrizione, il relativo onere probatorio grava su chi la solleva: la parte che eccepisce la prescrizione deve dimostrare il presupposto temporale da cui essa decorre, compreso il momento in cui il rapporto si è definitivamente estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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