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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese a tassazione per IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni, sul presupposto della partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia la CTR avevano confermato la pretesa erariale, ritenendo assolto dall'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni e non assolto, invece, quello della contribuente circa l'effettività delle stesse. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato il profilo della carenza di motivazione dell'avviso, asseritamente generico e fondato su mero rinvio al PVC della Guardia di Finanza. Con il secondo motivo denunciava violazioni di legge e vizi motivazionali in tema di riparto dell'onere probatorio e di prova presuntiva nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni e nell'escludere rilievo alla documentazione prodotta (fatture, scritture contabili, pagamenti, DDT).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato la carenza di specificità per mancata trascrizione dell'avviso di accertamento e per mancata dimostrazione che la questione fosse stata effettivamente devoluta in appello; ha inoltre osservato, in via assorbente, che il richiamo al PVC già conosciuto dalla contribuente era idoneo a integrare la motivazione dell'atto impositivo, secondo i principi in materia di motivazione per relationem e di allegazione degli atti richiamati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che, una volta provata dall'Amministrazione, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle stesse, non essendo sufficiente la regolarità formale della fatturazione, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non è specificamente dimostrato che la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello e se il ricorso non consente la verifica del contenuto dell'atto o del documento rilevante.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando il documento richiamato, già conosciuto dal contribuente o agevolmente conoscibile, consente di comprendere l'iter logico-fattuale della pretesa; non è necessario allegare atti richiamati che abbiano solo valore narrativo o il cui contenuto essenziale sia già riprodotto nell'atto.
  • In tema di IVA e imposte sui redditi, la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni può essere fornita dall'Amministrazione anche tramite presunzioni semplici; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La regolarità formale di fatture, scritture contabili e mezzi di pagamento, da sola, non è sufficiente a provare la realtà delle operazioni quando tali elementi possono essere impiegati anche per simulare operazioni fittizie.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, se la censura mira in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Il PVC della Guardia di Finanza, quando già nella disponibilità del contribuente, può concorrere validamente a integrare la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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