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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia deriva dall'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso dalla Direzione Provinciale I di Milano nei confronti di Ca'Sagredo Real Estate Srl e, in conseguenza del regime di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR, nei confronti della socia Ca'Sa Srl. La CTR della Lombardia aveva accolto gli appelli, ritenendo incompetente l'ufficio milanese perché la sede effettiva della società sarebbe stata a Bolzano e quella milanese un mero recapito presso il commercialista. L'Agenzia ha contestato tale decisione, deducendo, tra l'altro, che la competenza territoriale andava determinata sulla base della sede legale a Milano. Nel separato giudizio promosso da A.A., l'Agenzia ha inoltre eccepito che l'ex amministratore non era destinatario della pretesa impositiva e non aveva legittimazione né interesse a impugnare l'avviso in proprio.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due fascicoli. Nel giudizio di A.A. ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbiti gli altri: l'avviso era diretto soltanto a Ca'Sa Srl e la mera notifica ad A.A. non gli attribuiva una posizione soggettiva lesa né titolo per contestarla. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta da A.A.; spese dei gradi di merito compensate e A.A. condannato a pagare le spese di cassazione, liquidate in 18.000 euro oltre spese prenotate a debito. Nel giudizio di Ca'Sa Srl ha rilevato d'ufficio la nullità per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, dato il regime di trasparenza fiscale della società: ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano per la celebrazione del giudizio e la regolazione delle spese. Ha inoltre precisato che, ai fini della competenza dell'ufficio, rileva la sede legale milanese, senza che l'ufficio debba preliminarmente accertare se essa corrisponda alla sede effettiva; le verifiche della Guardia di Finanza di Bolzano restano utilizzabili.

Norme richiamate

  • Art. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'opzione per la trasparenza fiscale comporta l'imputazione ai soci del reddito della società e rende necessario che il giudizio di rettifica coinvolga tutti i soggetti interessati, società e soci.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Nelle controversie di rettifica che riguardano una società soggetta a trasparenza fiscale, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci; la mancata integrazione del contraddittorio determina una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio.

  • Art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    secondo cui competente è l'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.

    La competenza dell'ufficio che emette l'accertamento si individua in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.

  • Art. 58, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'art. 58, comma 3, del medesimo D.P.R. individua il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune in cui si trova la sede legale, solo "in mancanza" della quale affiora il criterio, meramente sussidiario, della sede amministrativa, ragion per cui la sede legale costituisce l'unico criterio rilevante per il radicamento della competenza (cfr., per una recente applicazione, Cass. n. 16487 del 2020), senza che incomba all'ufficio di effettuare valutazioni, oltretutto preliminari rispetto alla consistenza degli addebiti, sull'effettività o meno della stessa, assistita da una presunzione di corrispondenza alla realtà delle pubbliche emergenze.

    Per gli enti, il domicilio fiscale coincide in via principale con il comune della sede legale; la sede amministrativa rileva soltanto in mancanza della sede legale. L'ufficio non deve verificare preliminarmente se la sede legale sia effettiva.

  • Art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La decisione precisa che, in assenza di una diversa determinazione dell'amministrazione ai sensi di questa disposizione, la competenza resta radicata in base al domicilio fiscale determinato dalla sede legale.

  • Art. 382, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura civile

    questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare di per sé inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva "ab origine" essere proposta.

    Quando la causa non poteva essere proposta fin dall'origine, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare direttamente inammissibile il ricorso introduttivo.

  • Art. 385, comma 2, del codice di procedura civile

    In caso di cassazione senza rinvio con dichiarazione d'inammissibilità della domanda originaria, la Cassazione provvede sulle spese dell'intero processo.

  • Art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la Guardia di Finanza effettui, anche d'iniziativa, in materia d'I.V.A. in collaborazione con gli Uffici tributari, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale poste per gli organi dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta.

    Le attività ispettive della Guardia di Finanza non sono limitate dalla competenza territoriale degli uffici finanziari e possono essere utilizzate fiscalmente anche se svolte da reparti con sede in un'altra località.

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza fiscale, una controversia sulla rettifica dei redditi deve svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati; l'omissione determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni fase.
  • L'ex amministratore, se non è destinatario della pretesa tributaria e non deduce una propria posizione giuridica direttamente lesa, non può impugnare in proprio l'avviso solo perché gli è stato notificato.
  • Per individuare l'ufficio territorialmente competente per l'accertamento di una società, rileva di regola la sede legale risultante dagli atti; la sede amministrativa opera soltanto in mancanza della sede legale e l'ufficio non è tenuto a indagare preliminarmente sull'effettività di quest'ultima.
  • Le verifiche della Guardia di Finanza possono essere utilizzate dall'amministrazione finanziaria anche quando sono state eseguite da reparti situati fuori dal territorio dell'ufficio competente.

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