Cassazione Civile, Ordinanza n. 10877/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento per oltre due milioni di euro, fondata su numerose cartelle esattoriali riferite a crediti di varia natura. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendone in primo grado l'annullamento in larga parte per prescrizione, salvo tre cartelle. In appello l'agente della riscossione aveva censurato solo il capo relativo a quattordici cartelle, sostenendo che il giudice di primo grado avesse errato nell'applicare il termine di prescrizione quinquennale invece di quello ordinario decennale. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato l'appello inammissibile per asserita genericità, osservando che i crediti erano eterogenei e soggetti a diversi termini prescrizionali e che l'appellante non aveva specificato, per ciascuna cartella, il relativo termine. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello individuava puntualmente le cartelle contestate e conteneva una chiara critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado; hanno inoltre segnalato che, per molte cartelle, era intervenuto discarico amministrativo, con conseguente cessazione della materia del contendere, sicché l'interesse al ricorso residuava solo per nove cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello non richiede formalismi rigidi, essendo sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sintetica, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura, ricavabili anche dal complesso dell'atto. Poiché nell'appello erano state indicate le cartelle interessate e la doglianza verteva chiaramente sull'erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale anziché decennale, la CTR avrebbe dovuto esaminare nel merito quale termine fosse applicabile alle singole cartelle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione per le sole cartelle ancora controverse e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di appello determina inammissibilità, ma la disposizione va interpretata restrittivamente; la specificità può risultare anche implicitamente dall'atto nel suo complesso
l'appello, quale mezzo a devoluzione piena, richiede che siano esposte anche sommariamente le ragioni di fatto e di diritto della riforma richiesta, senza particolari formalismi
richiamato per sostenere l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 4, primo comma, d.l. n. 119 del 2018
richiamato dalle ricorrenti per fondare l'avvenuto discarico amministrativo di alcune cartelle e la conseguente cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va affermata solo quando l'atto non consenta, neppure complessivamente, di individuare in modo chiaro e univoco le censure mosse alla sentenza di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello non postula un'esposizione formalistica: è sufficiente che dall'atto risultino, anche sinteticamente, i capi impugnati e le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma.
- Quando il gravame contesta la statuizione di primo grado sulla prescrizione, il giudice d'appello deve verificare in concreto, per ciascun credito o cartella rilevante, il termine prescrizionale applicabile e il suo eventuale decorso, senza arrestarsi a una declaratoria di genericità se le censure sono comunque intelligibili.
- Se il ricorso o l'appello delimita puntualmente gli atti impugnati e contrappone alla motivazione della sentenza impugnata una tesi alternativa riconoscibile, il thema decidendum risulta sufficientemente individuato e il merito della censura deve essere scrutinato.
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