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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un acquirente aveva stipulato un contratto per la vendita e installazione di un impianto fotovoltaico comprensivo di alcuni omaggi e servizi accessori, tra cui una bicicletta elettrica e una polizza assicurativa all risk. Deduceva di non aver ricevuto tempestivamente alcuni elementi del kit e di non aver ottenuto l'esatta esecuzione del contratto, chiedendo la consegna dei beni e documenti promessi, nonché la differenza di prezzo rispetto a quello di mercato e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, ordinando la consegna della documentazione relativa alla polizza e rigettando il resto, con compensazione delle spese. In appello l'attore lamentava soprattutto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria e la violazione del principio di soccombenza sulle spese; le controparti proponevano appello incidentale sulle spese. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell'attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo di essere risultato almeno parzialmente vittorioso in primo grado e di avere comunque ottenuto l'accertamento di ritardi nell'adempimento, con conseguente diritto alle spese o quantomeno a una diversa regolazione delle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il ricorrente non era risultato totalmente vittorioso, ma totalmente soccombente nei confronti delle società controricorrenti, e che il sindacato di legittimità in materia di spese può intervenire solo quando il giudice di merito ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Non essendovi stata una simile violazione, il ricorso è stato rigettato. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma richiamata per il procedimento sommario introduttivo davanti al tribunale

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la sua violazione è sindacabile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in tema di compensazione delle spese

  • art. 360 c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione richiamata per incardinare il motivo

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al caso in cui il giudice di merito abbia posto le spese a carico di una parte che sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio.
  • La valutazione della soccombenza va compiuta considerando l'esito complessivo della lite e non singoli profili parzialmente favorevoli a una parte, se la parte è comunque sostanzialmente soccombente nei confronti delle controparti.
  • La censura sulla regolazione delle spese non è fondata quando il giudice di merito abbia applicato il principio di soccombenza in coerenza con l'esito finale del processo.
  • La mera allegazione di un ritardo nell'adempimento o di un parziale accoglimento in primo grado non basta, da sola, a trasformare una parte sostanzialmente soccombente in parte vittoriosa ai fini della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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