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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10770/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una querela di falso proposta da un soggetto che sosteneva di non aver mai sottoscritto la girata di un titolo nominativo rappresentativo di 1.000 azioni privilegiate di una società, poi confluite in altra compagine sociale. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto la querela, ritenendo non provata la falsità della firma e irrilevante, ai fini del giudizio, la mancata prova dell'autentica notarile, anche sulla base di una consulenza grafologica svolta su copia del titolo e del comportamento processuale contraddittorio della parte attrice in precedenti giudizi. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione avverso tale decisione, la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 nn. 3 e 4 c.p.c., deducendo: (1) la mancata considerazione di un documento decisivo successivamente rinvenuto, ossia la copia dell'atto notarile di autentica della girata; (2) un supposto errore di fatto, consistente nell'aver la Cassazione dato per esistente l'autentica notarile della girata e nell'aver ritenuto cessata la qualità di socio a seguito della girata, mentre documenti di causa proverebbero il contrario. Le resistenti hanno contestato la fondatezza del gravame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto non proponibile la revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che abbia rigettato il ricorso, perché tale rimedio è esperibile solo contro il provvedimento che decida la causa nel merito, ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. Ha inoltre escluso il ricorrere di un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., osservando che le questioni sollevate attengono in realtà alla valutazione delle prove e alla ratio decidendi della decisione di merito, non a una mera svista percettiva della sentenza di legittimità. In particolare, la decisione impugnata non si era fondata sulla esistenza dell'atto notarile nei termini prospettati dal ricorrente, ma sull'accertamento della paternità della sottoscrizione, ritenuto sufficiente a escludere la falsità della girata; la dedotta partecipazione del ricorrente ad un'assemblea successiva è stata qualificata come censura alla valutazione del materiale probatorio, non come errore revocatorio.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    la revocazione per documenti decisivi e per errore di fatto è disciplinata in modo rigoroso; nel giudizio di legittimità l'errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di cassazione ed essere autonomo rispetto al merito

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dalla norma e secondo i limiti che la rendono incompatibile con la deduzione del n. 3 contro un'ordinanza di rigetto del ricorso

  • art. 391-ter c.p.c.

    concorre a delimitare l'ammissibilità della revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione documento, contenuto e rilievo decisivo

  • art. 398 c.p.c.

    la parte che invoca la revocazione per documento decisivo deve indicare quando il documento è stato rinvenuto e perché non poteva produrlo prima

  • art. 157 c.p.c.

    le nullità relative del procedimento probatorio devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si ha preclusione per tacita rinuncia

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può utilizzare come indizi elementi probatori emersi in altro giudizio tra le stesse parti, e tale apprezzamento di merito non è censurabile in cassazione se logicamente motivato

  • art. 2023 c.c.

    richiamato per il trasferimento di titoli nominativi mediante girata autenticata, ma la Corte ha ribadito che il problema decisivo era la paternità della sottoscrizione

  • art. 2355 c.c.

    la Corte ha richiamato la disciplina del trasferimento delle azioni e l'irrilevanza, nel caso concreto, della prova testimoniale sull'autentica rispetto all'accertamento della firma

  • art. 2719 c.c.

    la conformità della copia all'originale non era stata contestata; la questione verteva comunque sulla falsità materiale della sottoscrizione

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è esperibile contro un'ordinanza di cassazione che abbia rigettato il ricorso, quando il provvedimento revocando non abbia deciso la causa nel merito.
  • Il vizio revocatorio per errore di fatto richiede una svista percettiva immediata, non una rivalutazione del materiale istruttorio o una critica alla motivazione della sentenza.
  • Se la controversia riguarda la falsità di una sottoscrizione, il giudizio deve concentrarsi sulla paternità della firma; eventuali adempimenti successivi, come autenticazione e registrazione, sono irrilevanti se il thema decidendum è circoscritto all'apocrifia della sottoscrizione.
  • Le nullità relative del procedimento probatorio, compresa la dedotta utilizzazione di una copia anziché dell'originale in sede di consulenza tecnica, devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di merito, altrimenti restano precluse.
  • Nel giudizio di falso, la mancanza dell'originale non impedisce in assoluto l'accertamento, potendo il giudice valutare la copia e compararla con altre scritture ritualmente acquisite; tuttavia ciò incide sul grado di prova raggiungibile e non trasforma la copia in documento immune da contestazione.
  • Il giudice di merito può trarre argomenti di prova da comportamenti processuali contraddittori della stessa parte e da risultanze provenienti da altri giudizi tra le medesime parti, purché la valutazione sia logica e non contrasti con divieti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietarioDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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