Cassazione Civile, Ordinanza n. 10761/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, destinataria di un'istanza di fallimento proposta da un creditore davanti al Tribunale, aveva ottenuto il rigetto della domanda. Il creditore aveva poi proposto reclamo ex art. 22 l. fall. e la Corte d'appello aveva accolto il reclamo, rilevando il mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere di provare il superamento delle soglie di fallibilità e la sussistenza dello stato di insolvenza, rimettendo gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. quanto all'onere della prova sulle soglie di fallibilità; violazione dell'art. 5 l. fall. e vizio motivazionale sullo stato di insolvenza; violazione degli artt. 1, 14 e 18 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c. sulla contabilità semplificata e sui registri IVA e cespiti; nullità per l'ammissibilità del reclamo cartaceo in relazione agli artt. 161 c.p.c. e 16-bis d.l. 179/2012; violazione degli artt. 100 c.p.c. e 18 l. fall. per omessa declaratoria d'inammissibilità del reclamo fondato su un vizio processuale; violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio ai sensi delle norme fallimentari, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 492-bis c.p.c. e dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Ha affermato che il decreto della Corte d'appello reso ai sensi dell'art. 22, quarto comma, l. fall., con il quale gli atti vengono rimessi al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, non ha carattere decisorio né definitivo e quindi non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. La lesione delle posizioni delle parti deriva infatti dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile con l'appello previsto dall'art. 18 l. fall., anche con riguardo a eventuali vizi del precedente reclamo. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. fall.
Il decreto della Corte d'appello che, accogliendo il reclamo, rimette gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento non è decisorio né definitivo e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione è escluso quando il provvedimento impugnato non abbia carattere decisorio e definitivo.
art. 18 l. fall.
La successiva sentenza dichiarativa di fallimento è il provvedimento autonomamente impugnabile e consente di far valere anche i vizi del procedimento precedente.
art. 1, secondo comma, l. fall.
Richiamato come requisito soggettivo la cui prova è stata ritenuta non assolta dal debitore nel giudizio di merito.
art. 5 l. fall.
Richiamato per la nozione di stato di insolvenza oggetto di censura nel ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell'onere della prova.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo che sosteneva l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla nullità del procedimento per la forma cartacea del reclamo.
art. 16-bis d.l. n. 179/2012
Richiamato nella censura sulla modalità telematica/cartacea del reclamo.
art. 14 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato, insieme alle altre norme tributarie, nel motivo relativo alla contabilità semplificata e ai registri.
art. 15 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo sulla disciplina contabile del debitore.
art. 18 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo sulla disciplina contabile del debitore.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla distribuzione dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove.
art. 492-bis c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle regole di prova e acquisizione di informazioni patrimoniali.
art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle regole di prova e acquisizione di informazioni patrimoniali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il decreto della Corte d'appello pronunciato in sede di reclamo ex art. 22 l. fall., quando si limita a rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, non è un provvedimento decisorio e definitivo e non è quindi impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
- L'impugnazione per cassazione è preclusa sia quando il reclamo ex art. 22 l. fall. sia stato rigettato sia quando sia stato accolto con mera rimessione degli atti al Tribunale; la tutela delle parti si concentra sulla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
- Eventuali vizi processuali verificatisi nel procedimento di reclamo ex art. 22 l. fall. possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva sentenza dichiarativa di fallimento, che è il provvedimento idoneo a incidere sui diritti delle parti.
- In sede di controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione, il difetto di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato assorbe ogni censura proposta nel merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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