Cassazione Civile, Ordinanza n. 10772/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di una società debitrice all'esito di un percorso procedimentale iniziato da un creditore istante: era stato in precedenza emesso un decreto di improcedibilità del ricorso per mancato superamento della soglia di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., poi riformato dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva rilevato ulteriori debiti sulla base dell'ultimo bilancio depositato. Il Tribunale ha poi accertato lo stato di insolvenza valorizzando l'omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi al 2017 e l'irreperibilità dell'imprenditore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale desunto l'insolvenza dal mancato deposito dei bilanci; (2) censura sull'asserita insufficienza del solo mancato deposito del bilancio e su ulteriori profili relativi alla vicenda del credito e a un processo penale collegato al titolo del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto omisso medio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha rilevato che, nel caso di sentenza di fallimento emessa a seguito di reclamo ex art. 22, quarto comma, l. fall., il rimedio ordinario è il reclamo ex art. 18 l. fall. davanti alla Corte d'Appello; non è invece impugnabile direttamente in cassazione il decreto della Corte d'Appello che rimette gli atti al Tribunale. La Corte ha inoltre escluso la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., poiché esso è ammesso solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, e non quando sia possibile un'impugnazione di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, quarto comma, l. fall.
richiamato come base del procedimento che ha condotto alla sentenza dichiarativa di fallimento dopo il reclamo accolto dalla Corte d'Appello
art. 15, nono comma, l. fall.
richiamato per la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'improcedibilità del ricorso per fallimento
art. 116 cod. proc. civ.
invocato dal ricorrente come parametro violato nella valutazione dell'insolvenza, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile prima dell'esame di merito
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato quale vizio dedotto nel primo motivo di ricorso
art. 166 cod. proc. civ.
citato nel secondo motivo in modo non perspicuo, relativo alla pretesa insufficienza del mancato deposito del bilancio
art. 18 l. fall.
indicato come rimedio di merito esperibile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
art. 111, settimo comma, Cost.
esclusa la sua applicabilità perché il ricorso straordinario è ammesso solo quando non sia previsto o sia limitato il ricorso per cassazione e non esista impugnazione di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La sentenza dichiarativa di fallimento non è direttamente ricorribile per cassazione quando l'ordinamento prevede un rimedio di merito, quale il reclamo alla Corte d'Appello; l'impugnazione va proposta seguendo la sequenza ordinaria dei mezzi di gravame.
- Il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. è inammissibile contro provvedimenti impugnabili con mezzo ordinario di merito, perché la sua funzione residuale opera solo in assenza o in presenza di limitazioni del ricorso per cassazione.
- In presenza di una declaratoria di fallimento resa all'esito di reclamo ex art. 22 l. fall., il corretto mezzo di impugnazione della sentenza è il reclamo ex art. 18 l. fall., non il ricorso per cassazione immediato.
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