Cassazione Civile, Ordinanza n. 10757/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce da due successioni ereditarie successive, apertesi prima alla morte della madre e poi alla morte del padre, con divisione di beni immobili e terreni caduti in comunione ereditaria e in comunione legale tra i genitori. In primo grado la domanda di divisione è stata inizialmente rigettata/in parte dichiarata improcedibile quanto ad alcune statuizioni, mentre è stata respinta la domanda di usucapione proposta dal fratello; poi, nella fase successiva, il Tribunale ha riconsiderato la portata del testamento paterno e ha avviato le operazioni divisionali. La Corte d'appello, decidendo l'impugnazione della sorella, ha affermato che il testamento regolava la divisione e ha assegnato i singoli beni ai condividenti. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe assegnato alla controparte anche un terreno non compreso nella statuizione definitiva di primo grado; 2) violazione delle norme sulla validità del testamento, perché la divisione sarebbe stata regolata dal testamento nonostante la parziale invalidità delle disposizioni su beni in comunione con la moglie premorta; 3) violazione delle norme sulla divisione ereditaria e nullità della sentenza, per avere la Corte disposto l'assegnazione integrale dei beni senza previa stima del valore dei singoli immobili e senza conguagli idonei a perequare le quote; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere posto in parte le spese a suo carico senza specifica domanda e senza adeguata motivazione. La resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, fondato sulla pretesa violazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione di appello che aveva respinto la domanda di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della divisione dei beni, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione affinché proceda a una nuova divisione tenendo conto della portata del testamento ma previa stima dei beni e formazione di porzioni qualitativamente e quantitativamente omogenee, con eventuali conguagli. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato come norma sul giudicato sostanziale; la Corte ribadisce che le statuizioni di una sentenza non definitiva non possono essere modificate dal giudice che prosegue il processo e che le parti non impugnate restano coperte da giudicato interno.
art. 324 c.p.c.
richiamato con riferimento al giudicato formale e alla definitività delle statuizioni non impugnate.
art. 112 c.p.c.
invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non accoglie la doglianza nei primi due motivi, ma accoglie la censura sulle spese solo per effetto dell'assorbimento conseguente alla cassazione.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione/falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per carenza di motivazione o errori processuali.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione.
art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
artt. 726, 727 e 728 c.c.
richiamati per la disciplina della divisione ereditaria, in particolare per la formazione delle porzioni e i conguagli in caso di disuguaglianza tra quote ideali e beni assegnati.
art. 1418 c.c.
richiamato in tema di nullità parziale delle disposizioni testamentarie o negoziali aventi ad oggetto beni non pienamente disponibli dal testatore.
art. 1346 c.c.
richiamato quale parametro di validità dell'oggetto delle disposizioni testamentarie.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione/parziale regolazione delle spese.
Massime di principio
- Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva non possono essere modificate dal giudice che prosegue il processo con la sentenza definitiva o con un'ordinanza successiva; esse sono emendabili solo mediante impugnazione, mentre i capi non impugnati si consolidano in giudicato interno.
- L'effetto devolutivo dell'appello delimita il thema decidendum del giudice di secondo grado, ma non consente di superare il giudicato interno formatosi sulle parti della sentenza di primo grado non investite da specifici motivi di gravame.
- In materia di divisione ereditaria o di comunione, quando si assegnano beni in natura occorre verificare il valore dei singoli cespiti e formare porzioni corrispondenti al valore delle quote ideali; se necessario, devono essere previsti conguagli per perequare differenze qualitative o quantitative.
- L'assegnazione integrale di beni a ciascun condividente è legittima solo se preceduta da una stima idonea a dimostrare che il valore dei beni attribuiti corrisponde alle quote spettanti o è comunque compensato da conguagli adeguati.
- Il giudice del rinvio, in caso di cassazione per vizio nella divisione, deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e rivalutare la divisione nel rispetto delle attribuzioni già coperte da giudicato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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