Cassazione Civile, Ordinanza n. 10769/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società e i soci illimitatamente responsabili hanno impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal tribunale, a seguito di ricorso di un creditore fondato su un decreto ingiuntivo emesso in base a una ricognizione di debito e su una successiva sentenza del Tribunale di Pordenone. In reclamo hanno contestato la legittimazione attiva del creditore istante, l’esistenza dello stato di insolvenza e la prova dei requisiti soggettivi per l’assoggettamento a fallimento. In cassazione hanno articolato tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la corte di merito avesse dichiarato inammissibile il gravame senza considerare la dedotta inapplicabilità dell’astrazione processuale ex art. 1988 c.c. a una promessa di pagamento non titolata e senza prova del rapporto fondamentale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte applicato al reclamo fallimentare i requisiti propri dell’appello, ritenendo carente la chiara individuazione delle questioni e delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura riguardava una questione giuridica e non un fatto storico omesso, oltre a non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’accertamento giudiziale del credito contenuto nel decreto ingiuntivo e nella successiva sentenza del Tribunale di Pordenone, reputando comunque sufficiente, ai fini della legittimazione del creditore nel procedimento prefallimentare, un accertamento incidentale del credito. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta comprensibile e idonea a ricostruire l’iter logico-giuridico seguito, con indicazione della legittimazione del creditore, dello stato di insolvenza e dell’assenza di prova sul mancato superamento delle soglie dimensionali. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché il reclamo ex art. 18 l. fall. non richiede l’indicazione degli specifici motivi secondo il modello degli artt. 342 e 345 c.p.c., ma deve comunque contenere fatti, ragioni di diritto e conclusioni; la corte di merito ha correttamente rilevato la carenza di una chiara individuazione delle questioni e delle doglianze. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non può essere denunciato come fatto storico l’omessa valutazione di una questione giuridica; il vizio ex n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’inapplicabilità dell’astrazione processuale a una promessa di pagamento non titolata; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene prospettata in modo inconferente rispetto al vizio denunciato.
La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione.
Non si applica al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il rigido schema dei motivi specifici proprio dell’appello; è sufficiente l’esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e delle conclusioni.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve contenere fatti, ragioni di diritto e conclusioni, ma non richiede la specifica formulazione dei motivi nei termini dell’appello.
L’assenza del superamento delle soglie dimensionali deve essere provata da chi la deduce; in difetto, il requisito soggettivo per il fallimento può ritenersi sussistente.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini della legittimazione del creditore istante è sufficiente un accertamento incidentale dell’esistenza del credito, potendo il giudice valorizzare anche precedenti provvedimenti giudiziali che lo abbiano già riconosciuto.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’omesso esame di argomentazioni giuridiche, ma soltanto l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo.
- La motivazione è solo apparente quando non consente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se tale percorso è intellegibile, la censura è infondata.
- Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non è soggetto al modello formale dell’appello: deve contenere esposizione dei fatti, delle ragioni di diritto e delle conclusioni, ma non richiede l’indicazione analitica dei motivi nei termini degli artt. 342 e 345 c.p.c.
- Chi contesta il mancato superamento delle soglie dimensionali per l’assoggettamento a fallimento deve fornire la relativa prova, in mancanza della quale il requisito soggettivo può ritenersi integrato.
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