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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10769/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società e i soci illimitatamente responsabili hanno impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal tribunale, a seguito di ricorso di un creditore fondato su un decreto ingiuntivo emesso in base a una ricognizione di debito e su una successiva sentenza del Tribunale di Pordenone. In reclamo hanno contestato la legittimazione attiva del creditore istante, l’esistenza dello stato di insolvenza e la prova dei requisiti soggettivi per l’assoggettamento a fallimento. In cassazione hanno articolato tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la corte di merito avesse dichiarato inammissibile il gravame senza considerare la dedotta inapplicabilità dell’astrazione processuale ex art. 1988 c.c. a una promessa di pagamento non titolata e senza prova del rapporto fondamentale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte applicato al reclamo fallimentare i requisiti propri dell’appello, ritenendo carente la chiara individuazione delle questioni e delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura riguardava una questione giuridica e non un fatto storico omesso, oltre a non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’accertamento giudiziale del credito contenuto nel decreto ingiuntivo e nella successiva sentenza del Tribunale di Pordenone, reputando comunque sufficiente, ai fini della legittimazione del creditore nel procedimento prefallimentare, un accertamento incidentale del credito. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta comprensibile e idonea a ricostruire l’iter logico-giuridico seguito, con indicazione della legittimazione del creditore, dello stato di insolvenza e dell’assenza di prova sul mancato superamento delle soglie dimensionali. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché il reclamo ex art. 18 l. fall. non richiede l’indicazione degli specifici motivi secondo il modello degli artt. 342 e 345 c.p.c., ma deve comunque contenere fatti, ragioni di diritto e conclusioni; la corte di merito ha correttamente rilevato la carenza di una chiara individuazione delle questioni e delle doglianze. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere denunciato come fatto storico l’omessa valutazione di una questione giuridica; il vizio ex n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’inapplicabilità dell’astrazione processuale a una promessa di pagamento non titolata; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene prospettata in modo inconferente rispetto al vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    Non si applica al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il rigido schema dei motivi specifici proprio dell’appello; è sufficiente l’esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e delle conclusioni.

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve contenere fatti, ragioni di diritto e conclusioni, ma non richiede la specifica formulazione dei motivi nei termini dell’appello.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    L’assenza del superamento delle soglie dimensionali deve essere provata da chi la deduce; in difetto, il requisito soggettivo per il fallimento può ritenersi sussistente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini della legittimazione del creditore istante è sufficiente un accertamento incidentale dell’esistenza del credito, potendo il giudice valorizzare anche precedenti provvedimenti giudiziali che lo abbiano già riconosciuto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’omesso esame di argomentazioni giuridiche, ma soltanto l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se tale percorso è intellegibile, la censura è infondata.
  • Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non è soggetto al modello formale dell’appello: deve contenere esposizione dei fatti, delle ragioni di diritto e delle conclusioni, ma non richiede l’indicazione analitica dei motivi nei termini degli artt. 342 e 345 c.p.c.
  • Chi contesta il mancato superamento delle soglie dimensionali per l’assoggettamento a fallimento deve fornire la relativa prova, in mancanza della quale il requisito soggettivo può ritenersi integrato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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