Cassazione Civile, Ordinanza n. 37490/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia notificava alla società un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, ritenendo la società obbligata in solido quale bookmaker estero operante tramite un centro trasmissione dati (CTD) sul territorio italiano. La società impugnava l'atto sostenendo: 1) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; 2) la violazione delle norme sul presupposto soggettivo dell'imposta; 3) la violazione delle norme sul presupposto territoriale; 4) la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; 5) la contrarietà della disciplina interna al divieto unionale di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA; 6) la mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria. Chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando in sintesi che l'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, anche se il bookmaker ha sede all'estero e opera fuori dal sistema concessorio; per il periodo d'imposta oggetto di causa non era applicabile l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, perché la controversia riguardava l'anno 2011 e la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito la soggettività passiva; inoltre non sussistevano profili di discriminazione unionale tali da imporre un rinvio pregiudiziale, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le spese sono state compensate, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La mancata pronuncia espressa su singole questioni non determina accoglimento quando la decisione adottata comporti comunque rigetto implicito delle difese svolte.
La causa può essere decisa in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata traduzione dell'avviso, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche all'estero.
Norma di interpretazione autentica che chiarisce la debenza dell'imposta anche in assenza o inefficacia della concessione e individua la soggettività passiva del gestore per conto di terzi, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Richiamato quale base del riordino dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111
Prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
Indica un imponibile forfetario per l'imposta unica, ancorato alla raccolta effettuata nella provincia dell'esercizio o del punto di raccolta.
art. 49 TFUE
Invocato per dedurre violazione della libertà di stabilimento, ma la Corte ha escluso discriminazioni rilevanti.
art. 56 TFUE
Invocato per dedurre restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ma la Corte ha ritenuto la normativa applicabile indistintamente a operatori nazionali ed esteri.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Invocato per sostenere il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA; la doglianza è stata respinta.
art. 267 TFUE
Richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Per le sanzioni, fino alla norma interpretativa del 2010 esisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia; per l'anno di causa l'esimente non si applica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di esimente per obiettiva incertezza normativa.
art. 5, comma 1, L. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni amministrative e colpevolezza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per il principio di ragionevole durata e per la funzione nomofilattica della Cassazione.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale nel ragionamento sulla capacità contributiva e sulla traslazione dell'imposta.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce il servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse, non la sola giocata in sé; il presupposto si realizza con l'attività svolta sul territorio italiano, anche se l'operatore ha sede all'estero.
- Il soggetto passivo dell'imposta è chi gestisce le scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione; per le annualità successive al 2010 la norma interpretativa consente di assoggettare al tributo anche i bookmaker esteri operanti tramite intermediari in Italia.
- La mancata pronuncia espressa su una specifica eccezione non comporta accoglimento del ricorso se la decisione impugnata implica comunque il rigetto della questione dedotta.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non opera quando la norma interpretativa abbia già chiarito il regime applicabile per il periodo d'imposta considerato.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale risulta già risolta da una giurisprudenza europea che esclude discriminazioni o restrizioni rilevanti per operatori nazionali ed esteri nelle scommesse raccolte in Italia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →