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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di dieci cartelle esattoriali notificate a un soggetto indicato come coobbligato in solido di una società di persone, relative a imposte e annualità diverse. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo carente la motivazione delle cartelle, soprattutto quanto alla quantificazione delle somme, degli interessi dovuti e maturati. In appello la società concessionaria della riscossione aveva sostenuto, in sintesi: 1) la tardiva costituzione del contribuente per mancato rispetto della disciplina del reclamo/mediazione e del termine di deposito del ricorso; 2) il difetto di legittimazione o comunque l’erroneità della decisione sul punto, assumendo che il contribuente non aveva impugnato un atto autonomamente lesivo ma solo un estratto di ruolo e che le cartelle sarebbero divenute definitive; 3) la rituale notifica delle cartelle e la loro conformità ai modelli legali, con sufficienza della motivazione e indicazione degli elementi essenziali del debito. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello ritenendo infondate o non pertinenti tali doglianze. In cassazione la concessionaria ha riproposto tre motivi: violazione delle norme sul processo tributario e sul reclamo/mediazione per asserita tardività della costituzione; violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per contestare l’impugnabilità/definitività della pretesa; violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e della l. n. 212/2000 per sostenere la regolarità formale e la sufficiente motivazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, ratione temporis, la disciplina del reclamo/mediazione richiamata dalla ricorrente non poteva condurre alla declaratoria di tardività della costituzione del contribuente, anche perché la normativa allora vigente è stata successivamente dichiarata incostituzionale; ha comunque valorizzato la ricostruzione del giudice di merito secondo cui la costituzione era avvenuta entro il termine decorrente dalla notifica dell’istanza di mediazione alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché mancava di specificità, non essendo state adeguatamente indicate e raffrontate le norme asseritamente violate con le affermazioni della CTR. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per mancato confronto con la decisione impugnata e per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto i dati fattuali necessari a verificare in concreto la doglianza sulla motivazione delle cartelle. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della costituzione; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della disciplina del reclamo/mediazione applicabile ratione temporis e della ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 39, comma 9, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    Norma istitutiva del reclamo/mediazione nel processo tributario, richiamata nel dibattito sulla tempestività della costituzione e sulla condizione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    "La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso"; "L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"

    Nel testo vigente ratione temporis prevedeva la mediazione come condizione di ammissibilità, ma la Corte ricorda che tale disciplina è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; per i rapporti non esauriti l’omessa presentazione del reclamo non opera come condizione di ammissibilità.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che, nei casi di reclamo/mediazione, il termine di costituzione decorre dallo spirare di 90 giorni dalla notifica del ricorso e che, se la costituzione è anticipata, il giudice rinvia la trattazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di atti impugnabili; la Corte rileva che le cartelle di pagamento sono comunque atti impugnabili e che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza di merito.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente quanto al termine di 60 giorni per impugnare gli atti tributari; la Corte non accoglie la censura per inammissibilità e difetto di specificità.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere la produzione documentale in appello e la notifica delle cartelle; la Corte osserva che il motivo era inammissibile perché non confrontato con la decisione impugnata e privo di specificità.

  • l. n. 212/2000

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la sufficienza informativa della cartella; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve specificare le censure e confrontarsi con la sentenza impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio di violazione di legge invocata nei motivi; la Corte richiede il rigoroso confronto tra norma asseritamente violata e ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come base normativa dell’ulteriore contributo unificato disposto in dispositivo.

  • Corte cost. n. 98/2014

    La Corte ricorda che ha dichiarato l’incostituzionalità della disciplina del reclamo/mediazione nel testo applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non espone in modo specifico il contrasto tra norma invocata e decisione.
  • La censura relativa alla tardività della costituzione in giudizio e alla mancata mediazione va valutata alla luce della disciplina ratione temporis applicabile e degli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma sul reclamo/mediazione.
  • Le cartelle di pagamento sono atti impugnabili autonomamente e possono essere contestate per vizi propri; tuttavia, in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione i profili fattuali e documentali rilevanti per rendere scrutinabile la doglianza.
  • La denuncia di insufficiente motivazione della cartella o di irregolarità della notifica non può essere accolta quando il motivo sia formulato in termini generici o meramente assertivi, senza riprodurre gli elementi concreti necessari al controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione, l’onere di specificità del motivo impone al ricorrente di indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che vi si porrebbe in contrasto; diversamente la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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