Cassazione Civile, Ordinanza n. 05467/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso, proposta da una dirigente biologa assunta a tempo indeterminato presso una ASL in regime di esclusività, delle somme sostenute per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello, invece, l'aveva accolta ritenendo per analogia applicabili i principi elaborati in tema di rimborso delle spese per l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, sul presupposto che l'iscrizione fosse stata effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro pubblico. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della l. n. 396/1976 e degli artt. 2, 15 e 21 della l. n. 247/2012, sostenendo che l'iscrizione all'albo dei biologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione e deve preesistere al rapporto di lavoro subordinato in regime esclusivo, sicché non può ritenersi imposta solo nell'interesse dell'ente pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della ASL, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto delle domande originariamente proposte dalla dirigente biologa. Ha ritenuto che, a differenza di quanto avviene per la professione forense, per i dirigenti biologi in rapporto esclusivo l'ordinamento consente lo svolgimento di attività libero-professionale; dunque l'iscrizione all'albo speciale non è imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico e non è dovuto il rimborso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 396/1976
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'iscrizione all'albo dei biologi costituisce requisito per l'esercizio della professione, non un costo da porre automaticamente a carico del datore di lavoro.
art. 47 legge n. 396/1976
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'ordinamento professionale dei biologi.
Richiamato per analogia dalla ricorrente al fine di distinguere la disciplina degli avvocati da quella dei biologi.
art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992
Consente ai dirigenti sanitari, quindi anche ai dirigenti biologi, l'esercizio di attività libero-professionale nei limiti indicati dalla norma, escludendo un divieto assoluto di attività professionale extra-impiego.
art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992
Richiamato come riferimento al regime di esclusività dei dirigenti sanitari.
La Corte lo legge in combinato disposto con le norme speciali e contrattuali: per i dirigenti biologi non sussiste una incompatibilità assoluta; le disposizioni speciali integrano i criteri oggettivi e predeterminati e escludono la situazione di incompatibilità nei termini del comma 1.
Richiamato in relazione alla disciplina generale del pubblico impiego e al divieto di attività ulteriori caratterizzate da continuità e professionalità.
Richiamata nel passaggio comparativo sulla disciplina di altre professioni sanitarie e del part-time.
Richiamato nel confronto con la disciplina dell'esercizio di attività libero-professionale in ambito infermieristico.
art. 98 Cost.
Richiamato come sfondo del dovere di esclusività nel pubblico impiego.
Fondamento della decisione nel merito da parte della Cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
La Corte lo considera conforme e integrativo della disciplina primaria, nel disciplinare la libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari.
art. 31 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Conferma che i volumi di attività libero-professionale non possono superare quelli dell'attività istituzionale.
art. 115 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Disciplina le tipologie di attività libero-professionale intramuraria consentite ai dirigenti in rapporto esclusivo.
art. 114 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Richiamato dall'art. 115 del CCNL quale base della disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria.
art. 6, comma 1, lett. d), CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
Richiamato quale criterio di modulazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale in coerenza con le linee di indirizzo regionali.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese per l'iscrizione a un albo professionale da parte di un dipendente pubblico è riconoscibile solo quando l'iscrizione sia imposta in funzione di un divieto assoluto di esercizio della professione al di fuori del rapporto di impiego e dunque risponda esclusivamente all'interesse del datore di lavoro pubblico.
- Se l'ordinamento consente al dipendente pubblico, anche in regime di esclusività, lo svolgimento di attività libero-professionale nei limiti di legge e di contratto collettivo, l'iscrizione all'albo non può considerarsi un onere imposto solo nell'interesse dell'ente, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso.
- Nella valutazione dell'obbligo di rimborso occorre distinguere tra professioni per le quali l'iscrizione all'elenco speciale serve a rendere possibile un'attività altrimenti vietata in assoluto e professioni per le quali l'esercizio extra-impiego è comunque consentito, almeno entro determinati limiti e previa osservanza delle condizioni normative.
- Le norme speciali e la contrattazione collettiva che disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari integrano i criteri oggettivi e predeterminati rilevanti ai fini dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 e possono escludere la configurabilità di un'incompatibilità assoluta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2025 del 01/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2025 del 01/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →