Cassazione Civile, Sentenza n. 27368/2020 del 01/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2003, che aveva escluso la deducibilità di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni inesistenti a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base di perizie di parte; in appello la CTR aveva riformato accogliendo l'Agenzia, ritenendo valide le prove presuntive e indiziarie (mancanza di strutture e dipendenti dell'emittente, pagamenti non tracciabili, dichiarazioni dell'ex amministratore rese alla G.F., ecc.). La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sollevando sei motivi: vizio in procedendo per mancata specificità dell'appello, violazioni delle norme sulla prova (artt. codice civile citati), omesso esame di fatti decisivi e di perizia di parte, errata applicazione di norme tributarie (DPR 633/1972 art. 54, DPR 600/1973 art. 39, Statuto del Contribuente artt. 11 e 12), e similari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) perché non parte sostanziale e non evocato nei precedenti gradi; ha respinto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di prove presuntive e indiziarie da parte dell'amministrazione finanziaria per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate, e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la congruità e la combinazione degli indici (mancanza di strutture, assenza di tracciabilità dei pagamenti, dichiarazioni rese alla G.F., ecc.). Ha inoltre ritenuto che l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni ricada sul contribuente una volta dimostrati gli indizi gravi e concordanti dall'amministrazione. Il ricorso è dunque rigettato e il contribuente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Il requisito di specificità dell'appello nel contenzioso tributario può essere ritenuto soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni originarie quando il dissenso riguarda la decisione nella sua interezza; la Corte verifica la legittimità della decisione e la presenza del vizio di attività esaminando gli atti.
Codice Civile, artt. 2697 e ss.
Regole generali sulla prova: la prova per presunzioni è ammessa e ha pari rilevanza della prova testimoniale; il giudice di merito può fondare il suo convincimento su presunzioni, purché dia adeguata e non contraddittoria motivazione.
D.P.R. n. 633/1972 art. 54, comma 2
Prevede la possibilità di ricorrere a presunzioni e indizi in materia di IVA per dimostrare l'inesistenza dell'operazione fatturata; legittima l'uso di elementi indiziari da parte dell'amministrazione.
D.P.R. n. 600/1973 art. 39, lett. d
Previsione analoga per le imposte dirette: l'amministrazione può avvalersi di elementi indiziari per sostenere l'accertamento.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), artt. 11 comma 1 e 12 comma 2
Richiamate nel ricorso dal contribuente come norme invocate; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla loro violazione fosse in realtà una contestazione del processo logico-valutativo dell'appello e quindi infondata.
Codice di Procedura Civile art. 115
Regola la valutazione libera della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale di valutazione delle prove e non potesse essere censurato in Cassazione per una diversa rivalutazione degli elementi probatori.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria può fondare un accertamento su elementi presuntivi e indiziari riguardanti la non esistenza delle operazioni fatturate; tale metodo è legittimo in materia tributaria (IVA e imposte dirette).
- Una volta che l'Amministrazione produce elementi indiziari gravi e concordanti, l'onere probatorio si rovescia e grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la tracciabilità dei pagamenti.
- La Corte non riesamina i fatti e le prove ma controlla la legittimità e la logicità della motivazione; la valutazione discrezionale delle prove da parte del giudice di merito è inammissibile in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Nel contenzioso tributario l'appello si considera specifico anche quando ripropone le difese originarie se il dissenso investe la decisione nella sua interezza: la regola di specificità non impedisce la rimessione integrale della questione al giudice di appello.
- Dichiarazioni rese in sede amministrativa (es. rese alla Guardia di Finanza) possono costituire elementi di prova utilizzabili nel giudizio tributario, se valutate congruamente dal giudice.
- Il ricorso in cassazione contro soggetti non evocati nei precedenti gradi (es. MEF quando non parte sostanziale) è inammissibile.
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