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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27369/2020 del 01/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza di appello che aveva accolto l'atto di accertamento dell'Agenzia; la società contestava la disconoscimento della deducibilità dei costi e la qualificazione di alcune fatture come relative ad operazioni inesistenti (verificate dalla Guardia di Finanza). In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi tra cui: violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 (presunta mancanza di specificità dell'appello dell'Amministrazione), violazioni di norme sul onere della prova e presunzioni (richiamando vari articoli di codice civile e norme tributarie), omesso esame di fatti decisivi e contestazione dell'utilizzo delle presunzioni ai fini IVA e imposte dirette.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del MEF e ha respinto il ricorso principale della C.S.T. SRL. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che, nel contenzioso tributario, la riproposizione delle ragioni originarie può essere idonea a soddisfare il requisito di specificità dell'appello; ha altresì affermato la legittimità dell'uso, da parte dell'Amministrazione, di prove presuntive e indiziarie (art. 54 DPR 633/1972 e art. 39 TUIR) per dimostrare l'esistenza di operazioni inesistenti e ha ritenuto che il giudice di merito avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale di valutazione delle prove (valutando insieme elementi indiziari, dichiarazioni testimoniali e carenza di tracciabilità dei pagamenti). Ne è derivato che l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni passava al contribuente, che non ha fornito prova contraria idonea; le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 53

    L'art. 53 impone specificità dell'impugnazione; la Corte ha osservato che, nel contenzioso tributario, la riproposizione delle ragioni originarie può soddisfare tale requisito quando l'appello si pone in contrasto con la decisione di primo grado e investe la decisione nella sua interezza.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54, comma 2

    Consente all'Amministrazione fiscale di avvalersi di presunzioni e di elementi indiziari ai fini IVA per contestare operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale prova presuntiva.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 39, comma 1, lett. d

    Analoga previsione per le imposte dirette sull'utilizzo di elementi indiziari/presunzioni da parte dell'Amministrazione per dimostrare operazioni inesistenti.

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2729

    Principi sul burden of proof e sulla prova per presunzioni: la Corte ha richiamato che la prova per presunzioni è valida e assimilata alla prova testimoniale e che il giudice di merito può, nell'ambito della sua discrezionalità, basare il convincimento su presunzioni purché adeguatamente motivate.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 12

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che fossero d'ostacolo alla valutazione delle presunzioni operata dal giudice di merito né idonei a ribaltare la valutazione probatoria svolta.

Massime di principio

  • In materia tributaria l'Amministrazione può provare la nullità o inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni e elementi indiziari; tali elementi, se convincenti e ben motivati dal giudice, possono legittimamente determinare lo scostamento dalle dichiarazioni del contribuente.
  • Una volta fornite presunzioni affidabili dall'Amministrazione, l'onere probatorio concreto si sposta sul contribuente che deve fornire prova piena dell'effettiva esecuzione delle prestazioni documentate dalle fatture.
  • La valutazione della credibilità e della rilevanza delle prove (inclusi indizi, presunzioni e dichiarazioni testimoniali) è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se non per vizio di diritto o vizi di procedimento.
  • Nel contenzioso tributario la riproposizione delle ragioni che sostengono l'atto di accertamento può essere considerata sufficiente a soddisfare il requisito di specificità dell'appello quando tale atto si pone in opposizione alla decisione di primo grado nella sua interezza.
  • Le impugnazioni dirette contro soggetti non partecipanti ai gradi precedenti (es. ricorso diretto contro il MEF quando non era parte nel processo) sono dichiarabili inammissibili.

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