Cassazione Civile, Sentenza n. 27299/2020 del 30/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova (n.58/2018) resa in un giudizio promosso dai signori Santo DiStefano e Epifania Di Bella contro Kandlbinder per danni e ripristino causati dall'appartamento di quest'ultima. Kandlbinder aveva chiamato in garanzia il suo dante causa Michele Schirillo. In primo grado il tribunale accolse alcune domande degli attori e condannò Schirillo alla manleva. In appello Schirillo eccepì l'inesistenza/nullità delle notifiche della chiamata in garanzia; la Corte d'appello ritenne inesistenti le notifiche e accolse l'eccezione, respingendo l'appello principale di Kandlbinder e accogliendo in parte quello incidentale degli attori. Kandlbinder ricorre per cassazione articolando tre motivi: (1) censura sulla qualificazione delle notifiche come inesistenti anziché nulle; (2) critica della motivazione della Corte d'appello circa la richiesta di rinnovo della CTU e l'adeguatezza/attuabilità del rimedio tecnico prospettato (innalzamento del pavimento bagno, pendenze, abitabilità); (3) deduzione che lo scarico era posto originariamente in costruzione (servitù) e non in sede di ristrutturazione, con violazione dell'art.1031 c.c., e pertanto necessità di rinnovo della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il procedimento nei confronti di Schirillo Michele per effetto della rinuncia dichiarata dalla ricorrente e accettata da Schirillo (art.391 c.p.c.). Quanto al resto del ricorso, i motivi sono stati rigettati: il secondo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha esaminato la questione richiamando la CTU e ha effettuato valutazioni di fatto insindacabili in cassazione; il terzo motivo è inammissibile per novità, poiché la censura attiene a profili non trattati in grado di merito e non adeguatamente indicati nel ricorso per cassazione. Pertanto il ricorso è rigettato nei confronti di Santo DiStefano e Epifania Di Bella. Non sono state attribuite spese nei confronti degli intimati per mancata difesa, e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n.4 e n.5 cod. proc. civ.
Utilizzate come parametri di censura in cassazione: la Corte rileva che le questioni sollevate attengono a valutazioni di fatto e alla valutazione tecnica della CTU, profili insindacabili in sede di legittimità, per cui le censure risultano infondate rispetto a tali articoli.
art. 391 cod. proc. civ.
Applicato per dichiarare l'estinzione del rapporto processuale con il terzo chiamato (Schirillo) in conseguenza della rinuncia della ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte del terzo.
art. 1031 cod. civ.
Richiamato nella censura della ricorrente (presunta costituzione di servitù storica dello scarico), ma la Corte di cassazione non ha esaminato il profilo sostanziale per inammissibilità della censura per novità: non potendo accertare ex actis che la questione fosse stata dedotta e discussa in grado di merito, la norma non è stata applicata operativamente nel dispositivo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte constata la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, conformemente alle disposizioni citate.
Massime di principio
- La mancata o viziata notificazione della chiamata in garanzia può portare all'annullamento o all'accertamento di inesistenza della notifica; se la parte che aveva interesse rinuncia all'azione e la rinuncia è accettata dal chiamato, la domanda si estingue ai sensi dell'art.391 c.p.c.
- Le valutazioni tecniche e di fatto contenute nella CTU e la conseguente ricostruzione del giudice di merito sono, in linea di principio, insindacabili in Cassazione se non è indicato un preciso vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- In cassazione non è possibile sollevare questioni di fatto nuove che non siano state adeguatamente dedotte e specificate in grado di merito: tali censure saranno dichiarate inammissibili per novità.
- Le censure che attengono all'esecuzione pratica di un provvedimento tecnico (ad es. modalità esecutive per l'adeguamento di impianti o pavimenti) in genere riguardano il profilo esecutivo e non la legittimità della decisione di merito, per cui la cassazione interviene solo in presenza di errori di diritto.
- Le disposizioni sul contributo unificato (d.P.R. 115/2002) possono prevedere oneri supplementari in determinate ipotesi; il giudice di legittimità può rilevare l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo quando ricorrono i presupposti normativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27298/2020 del 30/11/2020
- Sentenza civile · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27304/2020 del 30/11/2020
- Sentenza civile · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27310/2020 del 30/11/2020
- Sentenza civile · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27311/2020 del 30/11/2020
- Sentenza civile · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27370/2020 del 01/12/2020
- Sentenza civile · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27369/2020 del 01/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →