Cassazione Civile, Sentenza n. 27304/2020 del 30/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348‑bis c.p.c., l'appello proposto da Pastore Alessandro contro la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accertato la falsità materiale del testamento olografo del de cuius Gibbin Claudio, dichiarando quindi l'inefficacia della nomina a erede a favore di Pastore Alessandro. Il ricorrente deduceva due motivi principali: (i) omissione/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dovuta al rifiuto di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti; (ii) mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della consulenza grafica d'ufficio e carenza motivazionale nel rifiuto. In udienza il ricorrente ha inoltre prodotto la sentenza penale di assoluzione per il reato di falso relativa al medesimo testamento, intervenuta successivamente, invocandola quale elemento a sostegno della necessità di rinnovare la consulenza grafica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile l'atto depositato dagli intimati per mancata notificazione nei termini (atto di risposta). Sul merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice del merito, pur potendo utilizzare la prova testimoniale, non è obbligato ad ammetterla quando ritenga di aver già acquisito la certezza richiesta (e in particolare quando condivida le conclusioni di una consulenza tecnica perentoria sulla falsità). I circostanze indicate dal ricorrente (buoni rapporti con il testatore, fiducia, condotta corretta) erano, al più, indizi non idonei a rimuovere con certezza l'esito probatorio della CTU. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il rinnovo della consulenza rientra nella discrezionalità del giudice e il mero dissenso sulle metodologie della CTU non è sufficiente a censurarne il rifiuto in cassazione senza critiche precise e circostanziate. Quanto alla sentenza penale sopravvenuta (assoluzione), la Corte ha escluso la rilevanza in questa sede: la produzione di una sentenza penale intervenuta dopo la pronuncia impugnata è inammissibile in cassazione quando è utilizzata solo per provare i fatti materiali o per sostenere una diversa valutazione di merito; inoltre la sentenza penale risultava impugnata e non irrevocabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori) e segnalazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 348‑bis c.p.c.
Norma richiamata per giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento; la Corte di merito ha ritenuto che l'appello non avesse tale probabilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle prove: il giudice forma il proprio convincimento sulla base di ogni elemento probatorio senza una rigida graduatoria fra le fonti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art.115 per la valutazione libera delle prove e per il principio che l'omessa ammissione di prova è censurabile solo se la prova non ammessa avrebbe potuto modificare con certezza il convincimento del giudice di merito.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per sottolineare che l'atto di costituzione e risposta depositato dagli intimati, non notificato nei termini di legge, è inammissibile come controricorso.
art. 372 c.p.c.
Invocato per affermare i limiti della produzione in cassazione di documenti sopravvenuti (in particolare sentenze penali) quando siano prodotti solo per dimostrare fatti materiali e valutazioni di merito, rendendo la produzione inammissibile nel giudizio di legittimità.
art. 654 c.p.p.
Richiamato nella disamina dell'efficacia del giudicato penale in ambito civile: la sentenza penale non è stata prodotta come irrevocabile e pertanto non assume efficacia vincolante nel giudizio di legittimità.
art. 75, comma terzo, cod. proc. pen.
Citato come eccezione normativa che può giustificare la sospensione del processo civile in presenza di specifiche ipotesi correlate al processo penale; la Corte osserva che in generale la disciplina attuale favorisce l'autonomia dei due procedimenti.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato per disporre l'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, accertando la sussistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- In contese sulla autenticità di un testamento olografo il giudice civile può basare il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d'ufficio e su altri elementi probatori; l'ammissione di prova testimoniale non è automatica e può essere negata se il giudice ritiene già raggiunta la certezza richiesta.
- La mancata ammissione di prove è censurabile in cassazione solo se la prova esclusa avrebbe potuto, se acquisita, determinare con certezza un esito diverso del giudizio (non bastano mere probabilità o indizi).
- La richiesta di rinnovo della consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il semplice dissenso metodologico non è sufficiente per ottenere il rinnovo e non è normalmente idoneo a fondare un vizio di legittimità.
- La produzione in cassazione di una sentenza penale sopravvenuta è limitata: non è ammissibile se allegata solo per provare fatti di merito o per modificare la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito, soprattutto se la sentenza penale non è irrevocabile.
- I due giudizi (civile e penale) sono sostanzialmente autonomi; l'esistenza di un procedimento penale non sospende di regola l'azione civile, salvo ipotesi tassative previste dalla legge e salvo che il giudice di merito non proceda a valutazioni di pregiudizialità fondate sul territorio del merito.
- Atti processuali depositati o notificati fuori termine (es. controricorso non notificato nei termini) possono essere dichiarati inammissibili e non considerati in cassazione.
- Chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato alle spese di giudizio e gravato da ulteriori oneri, compresa la possibilità di contributi unificati addizionali quando ricorrano i presupposti.
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