Cassazione Civile, Sentenza n. 27412/2020 del 01/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, giudice presso un tribunale, era stato sanzionato con l’ammonimento dalla Sezione disciplinare del CSM con sentenza depositata il 20 gennaio 2010, per un episodio avvenuto il 24 gennaio 2008 durante un’udienza preliminare a suo carico: dopo il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per l’indisposizione del difensore, si era rivolto al giudicante con tono irato, pronunciando «si assuma le sue responsabilità» e lanciando un telefono cellulare sul banco. La responsabilità disciplinare era stata confermata dalla Cassazione con sentenza n. 18054/2010. Una prima istanza di revisione, fondata su dichiarazioni di avvocati e altri professionisti che avrebbero attestato l’assenza di ripercussioni sulla reputazione del magistrato, era stata dichiarata inammissibile dal CSM; il ricorso contro tale ordinanza era stato a sua volta dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite nel 2016. Con una nuova istanza, depositata il 12 agosto 2019, il magistrato riproponeva quegli elementi e ne aggiungeva altri raccolti ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p., sostenendo che l’offensività concreta e la lesione dell’immagine dovessero essere accertate e che gli elementi dimostrassero l’assenza di ripercussioni locali e nazionali. Il CSM, con ordinanza n. 30/2020 depositata il 14 febbraio 2020, dichiarava inammissibile la revisione. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3-bis, 4, lett. d), e 25 del d.lgs. n. 109/2006 e dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., deducendo che l’assenza di ripercussioni avrebbe escluso l’offensività concreta o, quanto meno, la punibilità per scarsa rilevanza del fatto; con il secondo ha lamentato omessa motivazione o motivazione apparente sulla capacità dei nuovi elementi di prova di escludere l’idoneità lesiva della condotta.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ribadito che la revisione disciplinare richiede elementi nuovi, pertinenti a circostanze rilevanti e non marginali, capaci di dimostrare l’insussistenza dell’illecito alla luce della decisione irrevocabile; non consente invece di rivalutare fatti già esaminati o di rimettere in discussione i criteri logico-giuridici della pronuncia. I nuovi elementi relativi alla mancanza di ripercussioni esterne erano irrilevanti perché riguardavano la rilevanza esterna della condotta, mentre l’illecito contestato richiedeva che il fatto fosse idoneo a ledere l’immagine del magistrato: l’assenza di conseguenze reputazionali effettivamente verificatesi non esclude tale idoneità. È stata ritenuta infondata anche la censura motivazionale, poiché l’ordinanza aveva spiegato adeguatamente l’irrilevanza degli elementi dedotti. La questione della non scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3-bis non è stata esaminata nel merito, perché non era stata prospettata davanti al CSM in sede di revisione e non poteva essere introdotta per la prima volta nell’impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 109/2006
Queste Sezioni unite hanno già avuto modo di precisare che la revisione della sentenza disciplinare è ammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali.
La revisione è ammessa quando elementi nuovi incidono su circostanze rilevanti e non marginali e, secondo la disposizione, dimostrano l’insussistenza dell’illecito; non è uno strumento per riproporre una valutazione già compiuta.
art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006
Disposione che ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare contestato al Dott. G. richiede che il fatto sia “idoneo a ledere l’immagine del magistrato”.
L’illecito si configura in presenza della idoneità della condotta a ledere l’immagine del magistrato; non occorre dimostrare che si siano effettivamente verificate ripercussioni reputazionali nell’ambiente locale o nazionale.
art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006
Nè può, infine, trovare accesso in questa sede la questione relativa alla eventuale incidenza degli elementi esposti a sostegno dell’istanza di revisione sulla non scarsa rilevanza del fatto ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, questione che non risulta essere stata prospettata innanzi alla sezione disciplinare in sede di revisione e che, conseguentemente, non può essere per la prima volta azionata innanzi a queste Sezioni Unite in sede di impugnazione della ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione.
La questione della non scarsa rilevanza del fatto non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando non sia stata sottoposta al giudice disciplinare in sede di revisione.
art. 1 d.lgs. n. 109/2006
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non formula una distinta interpretazione della disposizione.
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente in relazione alla revisione, ma la Corte non ne offre una distinta interpretazione.
artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.
Sono indicati come modalità di acquisizione di alcune dichiarazioni prodotte a sostegno della revisione; la Corte non ne interpreta o applica autonomamente la disciplina.
Massime di principio
- La revisione di una decisione disciplinare irrevocabile è ammissibile in presenza di elementi probatori nuovi che, da soli o insieme a quelli già acquisiti, incidano su circostanze rilevanti e non marginali e siano idonei a dimostrare l’insussistenza dell’illecito.
- Il giudizio di revisione non può diventare una nuova valutazione dei fatti già esaminati né uno strumento per contestare i criteri logico-giuridici della decisione irrevocabile; il giudice deve valutare la rilevanza della novità alla luce del quadro istruttorio e dell’impianto decisorio della pronuncia da rivedere.
- Quando l’illecito disciplinare è integrato da una condotta idonea a ledere l’immagine del magistrato, l’assenza di ripercussioni effettive nell’ambiente professionale o nella collettività non esclude, di per sé, l’idoneità lesiva richiesta dalla norma.
- Una questione non prospettata davanti al giudice disciplinare in sede di revisione non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione impugnando l’ordinanza che ha deciso sull’istanza.
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