Cassazione Civile, Ordinanza n. 30893/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva presentato una denuncia DOCFA per l'accatastamento di una cabina elettrica situata presso l'infrastruttura autostradale, chiedendone la classificazione in categoria E/9 e la relativa rendita catastale. L'Ufficio, in rettifica, aveva attribuito la categoria D/1, ritenendo la cabina una mera pertinenza autostradale priva di autonoma funzionalità. La CTR aveva respinto l'appello della società contro il diniego del ricorso introduttivo. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della normativa sulla motivazione degli atti e del procedimento DOCFA, sostenendo che l'avviso di classamento fosse insufficiente; dall'altro la violazione delle norme catastali per avere ritenuto corretta la categoria D/1 per una cabina che non produce energia a fini di reddito e che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto rientrare nel gruppo E, in quanto strettamente funzionale all'infrastruttura autostradale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento perché la diversa categoria attribuita si fondava su una valutazione tecnica dell'Ufficio e non su elementi di fatto nuovi o difformi da quelli dichiarati dalla contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio per cui la cabina di trasformazione installata presso l'autostrada per alimentare illuminazione e apparati dell'infrastruttura costituisce unità immobiliare a destinazione particolare del gruppo E, priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto al bene principale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione dell'atto; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di difetto di motivazione nel caso DOCFA esaminato.
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'obbligo di motivazione dell'avviso; la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto.
art. 61 d.P.R. n. 1142/1969
Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione/classamento catastale; non è stata ravvisata violazione.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Indicato come base della procedura DOCFA seguita dalla contribuente.
Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA.
Richiamato per affermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare del gruppo D richiedono stima diretta; la Corte precisa che essa può avvenire anche sulla base della documentazione senza previo sopralluogo.
Richiamato per il criterio di determinazione del reddito medio ordinario ricavabile dalle caratteristiche del bene.
art. 10 L. n. 1249/1939
Invocato nel secondo motivo dalla ricorrente per contestare il classamento in D/1.
d.lgs. n. 514/1948
Invocato nel secondo motivo dalla ricorrente per contestare il classamento in D/1.
art. 28 L. n. 1231/1936
Invocato nel secondo motivo dalla ricorrente per contestare il classamento in D/1.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006
Invocato nel secondo motivo dalla ricorrente per contestare il classamento in D/1.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio disattende la proposta del contribuente senza contestare i dati di fatto da questi indicati, la motivazione può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della categoria attribuita; se invece l'Ufficio non condivide elementi fattuali della dichiarazione, deve specificare le difformità riscontrate.
- L'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento serve a consentire la difesa del contribuente e a delimitare il thema decidendum del contenzioso; la sua estensione dipende dalla ragione concreta della rettifica.
- Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, la stima diretta è necessaria, ma non richiede necessariamente un sopralluogo preventivo, potendo l'Amministrazione utilizzare le risultanze documentali disponibili se la valutazione è mirata e specifica.
- Una cabina di trasformazione installata al servizio di un'infrastruttura autostradale, priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale, va classificata nel gruppo catastale E e non nel gruppo D.
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