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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35303/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo di un conto corrente e di un rapporto di anticipazione export, oltre che nei confronti dei garanti solidali. La società debitrice e i fideiussori hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l’assenza di valido contratto, l’anatocismo, l’applicazione di tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, l’usurarietà, commissioni di massimo scoperto e spese di gestione. L’opposizione è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Corte territoriale, che ha escluso la nullità dei contratti per mancata sottoscrizione della sola banca, ha ritenuto non provata l’usura, ha reputato determinate le clausole sulla commissione di massimo scoperto, ha considerato provato il rapporto di anticipazione export e ha ritenuto sufficienti gli estratti conto in mancanza di specifiche contestazioni. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: violazione dell’art. 1346 c.c. in tema di determinatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto; violazione dell’art. 2697 c.c. per la prova del credito relativo al rapporto export; omesso esame di fatti decisivi per la contestazione del rapporto export e della documentazione contabile; ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. per il saldo del conto corrente; violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per mancato ricorso a CTU contabile; violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla legittimazione della cessionaria; omesso esame circa l’individuazione dei crediti ceduti. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo, valorizzando la specificità delle clausole contrattuali, la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, la natura di doppia conforme, la discrezionalità del ricorso alla CTU e la sufficiente identificazione della cessione ex art. 58 TUB mediante pubblicazione in G.U. e iscrizione nel registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo corrette le valutazioni della Corte d’appello su usura, commissione di massimo scoperto, prova del credito, inutilità della CTU e legittimazione della cessionaria. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    La clausola sulla commissione di massimo scoperto è valida se contiene elementi sufficienti a determinarne il calcolo; non è nulla per indeterminatezza quando siano indicati tasso, base di calcolo e periodizzazione.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per difetto di determinatezza della clausola contrattuale va verificata in concreto sul contenuto negoziale, non su un modello astratto esterno al contratto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non consente di trasformare in sede di legittimità censure di merito; la prova del credito può risultare sufficiente alla luce della documentazione prodotta e della mancata specifica contestazione delle risultanze contabili.

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione specifica e tempestiva degli estratti conto comporta approvazione tacita e preclude contestazioni tardive sulle singole annotazioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazioni di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a una diversa rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360 n. 5 è inammissibile se non dimostra la diversità delle motivazioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice, che può deciderne la non necessità se la causa è definibile sulla base degli atti.

  • art. 191 c.p.c.

    Il mancato ricorso alla CTU non integra violazione di legge quando il giudice abbia motivatamente ritenuto sufficiente la documentazione già acquisita.

  • art. 58 TUB

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari, la pubblicazione in G.U. e l’iscrizione nel registro delle imprese sono sufficienti per l’opponibilità della cessione e per l’individuazione dei crediti ceduti.

  • art. 111 c.p.c.

    La cessionaria del credito è legittimata a intervenire nel processo quale avente causa del creditore originario.

  • L. 130/1999

    È richiamata quale base normativa della cartolarizzazione e della cessione in blocco dei crediti bancari.

  • L. 108/1996

    I tassi usurari e le commissioni vanno confrontati con i tassi medi rilevati nei decreti ministeriali trimestrali di riferimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola che disciplina una commissione bancaria è nulla per indeterminatezza solo se non consente di ricostruire con sufficiente precisione l’oggetto della prestazione e i criteri di calcolo; la mera indicazione della percentuale non è sempre insufficiente se il contratto individua anche la base di calcolo e la periodizzazione.
  • In materia di conto corrente bancario, la mancata contestazione specifica e tempestiva degli estratti conto comporta approvazione tacita e impedisce di contestare successivamente le singole annotazioni contabili.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la doglianza sulla prova del credito non può tradursi in una generica richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia esaminato la documentazione contrattuale e contabile ritenendola sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le differenti rationes facti delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è obbligatorio quando la controversia possa essere definita sulla base degli atti già acquisiti.
  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese possono essere sufficienti a rendere opponibile la cessione e a legittimare il cessionario, se il credito risulta identificabile dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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