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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27980/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un sinistro stradale verificatosi tra l'autovettura della ricorrente e un veicolo proveniente in senso opposto. A seguito della ricostruzione dell'incidente, i Carabinieri elevarono verbale contestando alla conducente la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, Codice della strada, per perdita di controllo del mezzo e invasione della corsia opposta. La destinataria del verbale propose opposizione, deducendo: l'assenza nell'atto delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata; la nullità del verbale per mancata indicazione dell'importo della sanzione; l'assenza di efficacia fidefacente, quanto ai fatti non direttamente percepiti dagli agenti o dedotti per presunzione. Il Giudice di pace accolse l'opposizione per difetto di contestazione immediata. In appello la Prefettura ottenne riforma della decisione e il rigetto dell'opposizione, con determinazione della sanzione in euro 100. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sull'utilizzo di deduzioni tardive; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 201 CdS per la mancata specifica motivazione della contestazione differita; violazione degli artt. 141 CdS e 2700 c.c. per l'attribuzione di valore probatorio ai rilievi e alle dichiarazioni raccolte; omessa pronuncia sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e sulle spese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. 150/2011 non è perentorio e la decisione del tribunale ha comportato un implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le doglianze, formalmente incardinate sugli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano in realtà a una rivalutazione del merito e comunque la tardiva contestazione era giustificata dalla necessità di accertare il sinistro mediante ricostruzione tecnica successiva; ha rigettato il terzo motivo perché il tribunale ha correttamente valorizzato i rilievi dei Carabinieri e le dichiarazioni raccolte, senza violare l'art. 2700 c.c., e perché l'asserita incapacità a deporre del passeggero non era configurabile in assenza di un interesse personale, attuale e concreto alla causa; ha ritenuto assorbito il quarto motivo. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo la Prefettura rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 141, commi 2 e 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Disposizione richiamata quale norma violata nel verbale di accertamento del sinistro per perdita di controllo del veicolo e invasione della corsia opposta.

  • art. 201, comma 1-ter, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Richiamato in relazione alla contestazione differita e all'obbligo di indicare i motivi che rendono impossibile la contestazione immediata.

  • art. 7 d.lgs. 14 settembre 2011, n. 150

    Il termine previsto per il giudizio di opposizione a verbale per violazioni del Codice della strada è qualificato come ordinatorio e non perentorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la decisione comporti rigetto implicito della questione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non emerge un autonomo principio applicato oltre alla statuizione sull'omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende la regola del prudente apprezzamento, non quando si contesti solo la valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi per violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i vizi di omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante; per gli accertamenti svolti dal pubblico ufficiale il verbale conserva comunque attendibilità intrinseca, superabile solo con specifica prova contraria.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a deporre richiede un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso; non basta un mero interesse di fatto all'esito del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per definire il livello di interesse concreto richiesto ai fini dell'incapacità a testimoniare.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la responsabilità aggravata, ma la relativa doglianza resta assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbale per violazioni del Codice della strada, il termine di costituzione dell'amministrazione previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011 non ha natura perentoria, sicché la costituzione e la produzione documentale tardive non determinano automaticamente l'inammissibilità del gravame o l'inutilizzabilità delle difese.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza contenga una decisione incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminate: in tal caso deve ritenersi formato un rigetto implicito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • Nel giudizio sull'opposizione a sanzione stradale, il verbale del pubblico ufficiale, pur non coprendo i fatti non percepiti direttamente, conserva attendibilità intrinseca quanto agli accertamenti svolti e alla ricostruzione dei rilievi, con possibilità di superamento solo mediante specifica prova contraria.
  • La contestazione differita della violazione del Codice della strada è giustificata quando l'accertamento richieda una ricostruzione successiva della dinamica del sinistro sulla base di rilievi tecnici, posizione dei veicoli, danni riportati e altri elementi acquisiti sul posto.
  • L'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto nella controversia; non è sufficiente un generico interesse di fatto all'esito del processo o un interesse riflesso di terzi

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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